Art. 64
                       (Campo di applicazione)
1.  Il  presente titolo prescrive misure per la tutela della salute e
   della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro  nelle  attivita'
   estrattive condotte mediante perforazione, intendendosi per tali:
   a)  le  attivita'  di  coltivazione  di  sostanze minerali e delle
      energie del  sottosuolo,  industrialmente  utilizzabili,  sotto
      qualsiasi   forma   o   condizione   fisica,  attuata  mediante
      perforazione;
   b) le attivita' di prospezione e di  ricerca  finalizzate  a  tale
      coltivazione;
   c)  le  attivita'  di  lavorazione  e  di stoccaggio delle materie
      estratte per renderle idonee alla commercializzazione,  escluse
      le successive attivita' di trasformazione delle materie stesse,
      relativamente ai lavori svolti negli impianti che costituiscono
      pertinenze  minerarie  ai  sensi  dell'articolo  23  del  regio
      decreto n.  1443 del 1927, anche se ubicati  al  di  fuori  del
      perimetro delle concessioni;
   d)  le  attivita'  di  stoccaggio  in  giacimento attuale mediante
      perforazione.
2. Le norme del presente titolo non si  applicano  alle  perforazioni
   eseguite all'interno dei sotterranei delle miniere e delle cave.