Art. 64 (Campo di applicazione) 1. Il presente titolo prescrive misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro nelle attivita' estrattive condotte mediante perforazione, intendendosi per tali: a) le attivita' di coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o condizione fisica, attuata mediante perforazione; b) le attivita' di prospezione e di ricerca finalizzate a tale coltivazione; c) le attivita' di lavorazione e di stoccaggio delle materie estratte per renderle idonee alla commercializzazione, escluse le successive attivita' di trasformazione delle materie stesse, relativamente ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze minerarie ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927, anche se ubicati al di fuori del perimetro delle concessioni; d) le attivita' di stoccaggio in giacimento attuale mediante perforazione. 2. Le norme del presente titolo non si applicano alle perforazioni eseguite all'interno dei sotterranei delle miniere e delle cave.