Art. 31
                       (Doveri del dipendente)
1. Il dipendente conforma la sua condotta al  dovere  di  contribuire
alla  gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilita' e di
rispettare   i   principi   di   buon   andamento   e   imparzialita'
dell'attivita'  amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e
l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2.  Il  comportamento  del  dipendente  deve  essere  improntato   al
perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia nel raggiungimento dei
fini   istituzionali   delle  amministrazioni,  nell'interesse  degli
utenti.
3.  In  tale  specifico  contesto,  tenuto  conto  dell'esigenza   di
garantire  la  migliore  qualita' del servizio, il dipendente deve in
particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le disposizioni del presente
contratto,  le  disposizioni  per  l'esecuzione  e  la disciplina del
lavoro impartite dalle amministrazioni anche in relazione alle  norme
vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle
norme  dei  singoli  ordinamenti  ai sensi dell'art. 24 della legge 7
agosto 1990, n. 241;
c) non  utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per
ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le  informazioni  cui
abbia   titolo,   nel  rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di
trasparenza e di accesso all'attivita' amministrativa previste  dalla
legge  7  agosto 1990, n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa
vigenti  nell'amministrazione    nonche'  attuare   le   disposizioni
dell'amministrazione  in  ordine  alla  legge 4 gennaio 1968 n. 15 in
tema di autocertificazione;
e) rispettare  l'orario  di  lavoro,  ed  adempiere  alle  formalita'
previste per la rilevazione delle presenze;
f)  durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali
e con gli utenti condotta informata a  principi  di  correttezza,  ed
astenersi da comportamenti lesivi della dignita' della persona;
g)  non  svolgere,  durante l'orario di lavoro, attivita' estranee al
servizio; rispettare i principi di  incompatibilita'  previsti  dalla
legge  e  dai  regolamenti,  e  nei periodi di assenza per malattia o
infortunio non svolgere attivita' che possano ritardare  il  recupero
psico-fisico;
h)  attenersi  alle  disposizioni  che gli vengono impartite inerenti
all'espletamento delle proprie funzioni e mansioni.  Se il dipendente
ritenga le disposizioni  palesemente illegittime, e' tenuto  a  farne
immediata  e  motivata  contestazione  a  chi  le ha impartite; se le
disposizioni sono rinnovate per iscritto, il dipendente ha il  dovere
di   darvi   esecuzione,  salvo  che  le  disposizioni  stesse  siano
espressamente vietate dalla legge  penale  o  costituiscano  illecito
amministrativo;
i)  vigilare  sul corretto espletamento dell'attivita'  del personale
sottordinato  ove  tale   compito   rientri   nelle   responsabilita'
attribuite;
l) avere  cura dei beni strumentali a lui affidati;
m) non  utilizzare beni  e strumenti preordinati all'espletamento del
servizio per finalita' diverse da quelle istituzionali;
n)  non    accettare,  a  qualsiasi  titolo, compensi, regali o altre
utilita' in connessione con la prestazione lavorativa;
o) osservare scrupolosamente le disposizioni che  regolano  l'accesso
ai  locali  delle  amministrazioni  da  parte  del  personale  e  non
introdurre, salvo che  non  siano  debitamente  autorizzate,  persone
estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
p)  comunicare  alle  amministrazioni la propria residenza e, ove non
coincidente, la dimora temporanea, nonche' ogni successivo  mutamento
delle stesse;
q)  in  caso  di  malattia,  dare  tempestivo  avviso  all'ufficio di
appartenenza, salvo comprovato impedimento;
r)  astenersi   dal   partecipare   all'adozione   di   provvedimenti
amministrativi  che possano coinvolgere direttamente o indirettamente
interessi propri;
s)  comunicare alle amministrazioni, nelle situazioni, nei modi e nei
termini previsti dalla normativa vigente, l'assunzione  di  incarichi
extra-istituzionali.