Art. 32
                  Sanzioni e procedure disciplinari
1.  Le  violazioni,  da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati
nell'articolo 31 del presente contratto  danno  luogo,  secondo    la
gravita'   dell'infrazione,      previo   procedimento  disciplinare,
all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa  con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo  di
dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2.  Le  amministrazioni,  salvo  il  caso del rimprovero verbale, non
possono adottare alcun provvedimento disciplinare nei  confronti  del
dipendente,  senza  previa  contestazione  scritta dell'addebito - da
effettuarsi tempestivamente, e, comunque, non oltre i  20  giorni  da
quando  l'ufficio  competente,  individuato  dalle amministrazioni in
conformita' ai propri ordinamenti, e' venuto a conoscenza  del  fatto
e  senza  aver  sentito  il  dipendente  a sua difesa con l'eventuale
assistenza  di   un   procuratore   ovvero   di   un   rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3.  La convocazione scritta per la difesa non puo' avvenire prima che
siano trascorsi cinque  giorni  lavorativi  dalla  contestazione  del
fatto  che  vi  ha  dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla
convocazione  per  la  difesa  del  dipendente,  la  sanzione   viene
applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del D.Lgs. n.
29  del  1993, la sanzione da comminare non sia di sua competenza, il
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai fini del
comma 2, segnala entro venti giorni da quando ne ha avuto  conoscenza
all'ufficio  competente, ai sensi del comma 4 dell'art.  59 citato, i
fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento.
5. Al dipendente o su  sua  espressa  delega  al  suo  difensore,  e'
consentito  l'accesso  a  tutti  gli  atti  istruttori riguardanti il
procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve  concludersi  entro  120  giorni
dalla  data  della contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato
portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari,  sulla  base
degli  accertamenti  effettuati  e  delle giustificazioni addotte dal
dipendente, irroga la sanzione applicabile  tra  quelle  indicate  al
comma  1;  quando  il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a
procedere disciplinarmente  dispone  la  chiusura  del  procedimento,
dandone comunicazione all'interessato.
8.   Non   puo'   tenersi  conto  ad  alcun  effetto  delle  sanzioni
disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
9. I provvedimenti di cui al comma  1  non  sollevano  il  lavoratore
dalle  eventuali responsabilita' di altro genere nelle quali egli sia
incorso.
10.  Per  quanto  non  previsto dalla presente disposizione si rinvia
all'art. 59 del D. Lgs. n. 29 del 1993.