Art. 34
    (Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare)
1.  L'Amministrazione,  laddove  riscontri la necessita' di espletare
accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione
disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal  servizio
e  dalla  retribuzione,  puo'  disporre,  nel  corso del procedimento
disciplinare, l'allontanamento  dal  lavoro  del  dipendente  per  un
periodo  di  tempo  non  superiore a trenta giorni, con conservazione
della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude  con  la  sanzione
disciplinare  della  sospensione  dal  servizio  con privazione della
retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve  essere
computato   nella   sanzione,  ferma  restando  la  privazione  della
retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello
computato  come sospensione dal servizio, e' valutabile agli  effetti
dell'anzianita' di servizio.