Art. 35
       (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale)
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della liberta'
personale  e'  sospeso  d'ufficio  dal  servizio con privazione della
retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello
stato restrittivo della liberta'.
2. Il dipendente puo' essere  sospeso  dal  servizio  con  privazione
della  retribuzione  anche    nel  caso  in  cui  venga  sottoposto a
procedimento penale che non comporti la  restrizione  della  liberta'
personale,  qualora  egli  sia  stato  rinviato  a giudizio per fatti
direttamente attinenti al rapporto  di  lavoro  o  comunque  tali  da
comportare,  se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento ai sensi dell'articolo 33 commi 6 e 7.
3. L'Amministrazione, cessato lo stato di restrizione della  liberta'
personale  di  cui  al  comma  1,    puo'  prolungare  il  periodo di
sospensione  del  dipendente  fino  alla  sentenza  definitiva,  alle
medesime condizioni di cui al comma 2.
4.  Resta  fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti dall'art.
15, comma 1, della legge  19  marzo  1990,  n.  55,  come  sostituito
dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
5.  Nei casi previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto
in tema di rapporti  tra  procedimento  disciplinare  e  procedimento
penale dall'art. 33, commi 8 e 9.
6.  Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo
sono  corrisposti  una  indennita'  pari  al  50  per   cento   della
retribuzione  fissa mensile  e l'assegno per il nucleo familiare, ove
spettante,   con esclusione di  ogni  compenso  accessorio,  comunque
denominato, anche se pensionabile.
7.  In  caso  di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento
con formula piena, quanto  corrisposto  nel  periodo  di  sospensione
cautelare  a  titolo  di  assegno alimentare viene conguagliato   con
quanto sarebbe  stato  dovuto  al  lavoratore  se  fosse  rimasto  in
servizio.
8.  Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di
procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se  non  revocata,
per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso
tale  termine  la  sospensione  cautelare e' revocata di diritto e il
dipendente e' riammesso in  servizio.  Il  procedimento  disciplinare
rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.