ART. 68
                      ASSICURAZIONI INTEGRATIVE
1 Le Parti concordano sull'opportunita' di assicurare  ai  dipendenti
trattamenti   complementari   a  quelli  previsti  nell'ambito  delle
assicurazioni  sociali  obbligatorie,  mediante  stipula  di  polizze
sanitarie   integrative   delle   prestazioni  erogate  dal  Servizio
Sanitario  Nazionale  nonche'  per  la  copertura  del   rischio   di
premorienza.
2.  L'Ente  potra'  provvedere  all'attuazione  di  tale  trattamento
d'intesa con le OO.SS. firmatarie, sia stipulando direttamente idonea
polizza assicurativa, che aderendo ad analoghe iniziative gia'  poste
in essere da altri Enti.
3.  Le  Parti  convengono  che  le modalita' di adesione ed i criteri
relativi alla ripartizione dei  costi  fra  la  quota  a  carico  del
dipendente e l'accesso ai fondi di cui all'art. 70 siano definiti con
provvedimento  del  Consiglio  di  Amministrazione  dell'Ente, previa
valutazione conclusiva a livello nazionale con le OO.SS firmatarie.