Art. 22 Assenze retribuite 1. Il dirigente ha diritto di assentarsi nei seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativo e simili entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno; - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado o di affini di primo grado, in ragione di giorni tre consecutivi per evento; - particolari motivi personali o familiari, entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno. 2. Il dirigente ha altresi' diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. 3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianita' di servizio. 4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta l'intera retribuzione, compresa la retribuzione di cui agli artt. 43 e 44. 5. Le assenze previste dall' art. 33, comma 3, della legge 104 del 1992, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie. 6. Il dirigente ha altresi' diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati. 7. Il presente istituto sostituisce la precedente disciplina legislativa e regolamentare del congedo straordinario.