Art. 22
                         Assenze retribuite
1. Il dirigente ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od  esami,  limitatamente  ai  giorni  di
svolgimento  delle  prove,  ovvero  a congressi, convegni, seminari e
corsi di aggiornamento professionale facoltativo e simili   entro  il
limite complessivo di giorni otto per ciascun anno;
-  lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado o
di affini di primo grado, in ragione di giorni  tre  consecutivi  per
evento;
-   particolari   motivi  personali  o  familiari,  entro  il  limite
complessivo di tre giorni per ciascun anno.
2. Il dirigente ha altresi'  diritto  ad  assentarsi  per  15  giorni
consecutivi in occasione del matrimonio.
3.  Le  assenze  di  cui  ai  commi 1 e 2 possono cumularsi nell'anno
solare,  non  riducono  le  ferie  e  sono  valutate   agli   effetti
dell'anzianita' di servizio.
4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta l'intera
retribuzione, compresa la retribuzione di cui agli artt.  43 e 44.
5.  Le assenze   previste dall' art. 33, comma 3, della legge 104 del
1992, non sono  computate  ai  fini  del  raggiungimento  del  limite
fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
6.  Il dirigente ha altresi' diritto ad assentarsi, con conservazione
della retribuzione, per  tutti  gli  eventi  in  relazione  ai  quali
specifiche  disposizioni  di  legge  o  dei  relativi  regolamenti di
attuazione prevedono la concessione di permessi  o  congedi  comunque
denominati.
7.   Il   presente  istituto  sostituisce  la  precedente  disciplina
legislativa e regolamentare del congedo straordinario.