Art. 23 Astensione obbligatoria e facoltativa per maternita' 1. Si applicano ai dirigenti le disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con le integrazioni apportate dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e con le specificazioni contenute nei commi che seguono. 2. Alle lavoratrici dirigenti in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, spetta l'intera retribuzione, compresa quella di posizione di cui agli artt. 43 e 44. 3. Nel periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro, della durata massima di sei mesi, previsto per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, dall' art. 7, comma 1, della legge 1204/71 integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono considerati assenze retribuite per le quali spetta l'intera retribuzione, compresa quella di cui agli artt. 43 e 44. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e sino al compimento del terzo anno, nei casi previsti dall'art. 7, comma 2, della legge 1204/1971 la madre o in alternativa il padre hanno diritto ad un massimo di trenta giorni di assenza, retribuiti come quelli di cui sopra, per ciascun anno di eta' del bambino. 4. Il restante periodo di cinque mesi dell' astensione facoltativa di cui al comma 2 rimane disciplinato, ai fini giuridici ed economici, dagli artt. 7, comma 3, e 15, comma 2, della legge 1204 del 1971, per cui alle lavoratrici madri o, in alternativa, ai lavoratori padri spetta il 30 % dell'intera retribuzione, compresa quella di posizione di cui agli artt. 43 e 44. 5. Le assenze di cui al comma 2 possono essere fruite nell'anno solare cumulativamente con quelle previste dall' art. 22, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianita' di servizio. 6. Al dirigente, madre o padre, possono essere concessi periodi di aspettativa per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di eta' in ragione di 170 giorni per ciascun figlio. Tali periodi non sono utili ai fini della retribuzione, della carriera e dell'aumento economico. I medesimi periodi sono utili ai fini degli accrediti assicurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lett. a) della legge n. 335 del 1995.