Art. 23
        Astensione obbligatoria e facoltativa per maternita'
1. Si applicano ai dirigenti le disposizioni della legge 30  dicembre
1971,  n.  1204, con le integrazioni apportate dalla legge 9 dicembre
1977, n. 903 e con le specificazioni contenute nei commi che seguono.
2. Alle lavoratrici dirigenti in astensione obbligatoria dal  lavoro,
ai  sensi  degli  artt.  4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
spetta l'intera retribuzione, compresa quella  di  posizione  di  cui
agli artt.  43 e 44.
3.  Nel  periodo  complessivo  di  astensione facoltativa dal lavoro,
della durata massima di sei mesi, previsto per le  lavoratrici  madri
o,  in  alternativa,  per  i lavoratori padri, dall' art. 7, comma 1,
della legge 1204/71 integrata dalla legge  9 dicembre 1977,  n.  903,
i   primi   trenta   giorni,  fruibili  anche  frazionatamente,  sono
considerati  assenze  retribuite  per  le   quali   spetta   l'intera
retribuzione,  compresa  quella    di cui agli artt. 43 e 44. Dopo il
compimento del primo anno di vita del bambino e   sino al  compimento
del  terzo  anno, nei casi previsti dall'art. 7, comma 2, della legge
1204/1971 la madre o in alternativa il  padre  hanno  diritto  ad  un
massimo  di   trenta giorni di assenza, retribuiti come quelli di cui
sopra, per ciascun anno di eta' del bambino.
4. Il restante periodo di cinque mesi dell' astensione facoltativa di
cui al comma 2 rimane disciplinato, ai fini giuridici  ed  economici,
dagli artt. 7, comma 3, e 15, comma 2, della legge 1204 del 1971, per
cui  alle  lavoratrici  madri  o, in alternativa, ai lavoratori padri
spetta il 30 % dell'intera retribuzione, compresa quella di posizione
di cui agli artt.  43 e 44.
5. Le assenze di cui al  comma  2  possono  essere  fruite  nell'anno
solare  cumulativamente  con  quelle  previste  dall'  art.  22,  non
riducono le ferie  e sono valutate agli  effetti  dell'anzianita'  di
servizio.
6.  Al  dirigente, madre o padre,  possono essere concessi periodi di
aspettativa per l'educazione e l'assistenza dei figli fino  al  sesto
anno  di  eta'  in  ragione  di  170  giorni per ciascun figlio. Tali
periodi non sono utili ai fini della retribuzione, della  carriera  e
dell'aumento  economico.  I medesimi periodi sono utili ai fini degli
accrediti assicurativi per il  trattamento  pensionistico,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 40, lett. a)  della legge n. 335 del 1995.