Art. 24
                        Assenze per malattia
1. In caso di assenza per malattia o per infortunio non dipendente da
causa di servizio, il dirigente che  abbia  superato  il  periodo  di
prova  ha  diritto  alla  conservazione  del  posto per un periodo di
diciotto  mesi,  durante  il  quale   gli   verra'   corrisposta   la
retribuzione  prevista  al  comma 6. Ai fini del computo del predetto
periodo di diciotto mesi, si sommano le assenze  allo  stesso  titolo
verificatesi negli ultimi tre anni.
2.  Superato il periodo di diciotto mesi cui al comma 1, al dirigente
che ne abbia fatto richiesta prima dello scadere del  periodo  stesso
puo'  essere  concesso,  in casi particolarmente gravi, di assentarsi
per un ulteriore periodo di 18  mesi,  durante  il  quale  non  sara'
dovuta  retribuzione  ma  decorrera'  l'anzianita'  agli  effetti del
preavviso. In tale ipotesi, qualora il dirigente lo abbia  richiesto,
l'amministrazione ha facolta' di procedere, con le modalita' previste
dalle  disposizioni vigenti, all'accertamento delle sue condizioni di
salute al fine di stabilire la  sussistenza  di  eventuali  cause  di
assoluta   e  permanente  inidoneita'  fisica  a  svolgere  qualsiasi
proficuo lavoro.
3. Alla scadenza dei periodi di conservazione del  posto  di  cui  ai
commi   1   e   2,  e  nel  caso  in  cui  il  dirigente,  a  seguito
dell'accertamento di cui al comma 2, sia  dichiarato  permanentemente
inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione puo'
procedere  alla  risoluzione del rapporto corrispondendo al dirigente
stesso l'indennita' sostitutiva del preavviso.
4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma
2  del   presente   articolo,   non   interrompono   la   maturazione
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
5.  Restano ferme le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati
di Tbc.
6. Il trattamento economico spettante al  dirigente  nel  periodo  di
conservazione del posto di cui al comma 1 e' il seguente:
a)  retribuzione intera, compresa la retribuzione di posizione di cui
agli artt. 43 e 44, per i primi 9 mesi di assenza;
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i  successivi  3
mesi di assenza;
c)  50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6
mesi.
7. Il  dirigente  si  attiene  scrupolosamente,  in  occasione  delle
proprie  assenze  per  malattia,  alle  norme  di  comportamento  che
regolano  la  materia,  in  particolare  per  quanto   attiene   alla
tempestiva  comunicazione  dello  stato  di infermita' e del luogo di
dimora  e  alla   produzione   della   certificazione   eventualmente
necessaria.
8.  Nel  caso  in  cui  l'infermita'  derivante da infortunio non sul
lavoro sia ascrivibile a responsabilita' di terzi,  il  dirigente  e'
tenuto  a dare comunicazione di tale circostanza all'amministrazione,
ai fini della  rivalsa  da  parte  di  quest'ultima  verso  il  terzo
responsabile  per  la  parte corrispondente alle retribuzioni erogate
durante il periodo di assenza ai sensi  del  comma  6  e  agli  oneri
riflessi relativi.
9.  Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle
assenze per malattia iniziate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente contratto, a far tempo dalla quale si computa  in
ogni  caso  il  triennio  di  riferimento  di  cui al comma 1. Per le
malattie in corso alla predetta data, si applica la normativa vigente
al momento dell'insorgenza della malattia  per  quanto  attiene  alle
modalita'  di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione
del posto ove piu' favorevole e il computo del  triennio  di  cui  al
comma 1, in sede di prima applicazione, con il criterio predetto.