Art. 24 Assenze per malattia 1. In caso di assenza per malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio, il dirigente che abbia superato il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, durante il quale gli verra' corrisposta la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del computo del predetto periodo di diciotto mesi, si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi negli ultimi tre anni. 2. Superato il periodo di diciotto mesi cui al comma 1, al dirigente che ne abbia fatto richiesta prima dello scadere del periodo stesso puo' essere concesso, in casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, durante il quale non sara' dovuta retribuzione ma decorrera' l'anzianita' agli effetti del preavviso. In tale ipotesi, qualora il dirigente lo abbia richiesto, l'amministrazione ha facolta' di procedere, con le modalita' previste dalle disposizioni vigenti, all'accertamento delle sue condizioni di salute al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita' fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 3. Alla scadenza dei periodi di conservazione del posto di cui ai commi 1 e 2, e nel caso in cui il dirigente, a seguito dell'accertamento di cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione puo' procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dirigente stesso l'indennita' sostitutiva del preavviso. 4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti. 5. Restano ferme le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati di Tbc. 6. Il trattamento economico spettante al dirigente nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1 e' il seguente: a) retribuzione intera, compresa la retribuzione di posizione di cui agli artt. 43 e 44, per i primi 9 mesi di assenza; b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi. 7. Il dirigente si attiene scrupolosamente, in occasione delle proprie assenze per malattia, alle norme di comportamento che regolano la materia, in particolare per quanto attiene alla tempestiva comunicazione dello stato di infermita' e del luogo di dimora e alla produzione della certificazione eventualmente necessaria. 8. Nel caso in cui l'infermita' derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilita' di terzi, il dirigente e' tenuto a dare comunicazione di tale circostanza all'amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di quest'ultima verso il terzo responsabile per la parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma 6 e agli oneri riflessi relativi. 9. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente contratto, a far tempo dalla quale si computa in ogni caso il triennio di riferimento di cui al comma 1. Per le malattie in corso alla predetta data, si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalita' di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove piu' favorevole e il computo del triennio di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, con il criterio predetto.