Art. 30. 
                     (Istituzione del Garante). 
 
  1. E' istituito il Garante per la tutela delle persone e  di  altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
  2. Il Garante opera  in  piena  autonomia  e  con  indipendenza  di
giudizio e di valutazione. 
  3. Il Garante e' organo collegiale costituito  da  quattro  membri,
eletti  due  dalla  Camera  dei  deputati  e  due  dal  Senato  della
Repubblica con voto  limitato.  Essi  eleggono  nel  loro  ambito  un
presidente, il cui voto prevale in caso di  parita'.  I  membri  sono
scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di
riconosciuta competenza nelle materie del diritto o dell'informatica,
garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni. 
  4. Il presidente e i membri durano in carica  quattro  anni  e  non
possono essere confermati per piu' di una volta; per tutta la  durata
dell'incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a pena
di decadenza, alcuna attivita' professionale  o  di  consulenza,  ne'
essere amministratori o dipendenti di enti pubblici  o  privati,  ne'
ricoprire cariche elettive. 
  5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri
sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni
o magistrati in attivita' di servizio; se professori universitari  di
ruolo,  sono  collocati  in  aspettativa  senza  assegni   ai   sensi
dell'articolo 13 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio  1980,  n.  382,  e  successive  modificazioni.  Il  personale
collocato fuori ruolo o in aspettativa non puo' essere sostituito. 
  6. Al presidente compete una indennita' di funzione non  eccedente,
nel massimo, la retribuzione  spettante  al  primo  presidente  della
Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennita' di funzione  non
eccedente,  nel  massimo,  i  due  terzi  di  quella   spettante   al
presidente. Le predette indennita' di funzione sono determinate,  con
il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3,  in  misura  tale  da
poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti. 
 
          Note all'art. 30:
            Si  trascrive  il testo dell'art. 13 del D.P.R. 11 luglio
          1980, n. 382 (Riordinamento  della  docenza  universitaria,
          relativa   fascia  di  formazione  nonche'  sperimentazione
          organizzativa e didattica):
            "Art. 13  (Aspettativa  obbligatoria  per  situazioni  di
          incompatibilita')  - Ferme restando le disposizioni vigenti
          in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di  professore
          con  altri  impieghi  pubblici  o  privati,  il  professore
          ordinario e' collocato  d'ufficio  in  aspettativa  per  la
          durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti
          casi:
          1) elezione al Parlamento nazionale ed europeo;
          2)  nomina  alla  carica  di  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
          3)  nomina  a  componente  delle  istituzioni   dell'Unione
          europea;
          3-bis)   nomina  a  componente  di  organi  ed  istituzioni
          specializzate delle Nazioni Unite che comporti  un  impegno
          incompatibile   con   l'assolvimento   delle   funzioni  di
          professore universitario;
          4) nomina a giudice della Corte costituzionale;
          5) nomina a presidente  o  vice  presidente  del  Consiglio
          nazionale dell'economia e del lavoro;
          6)   nomina   a   membro   del  Consiglio  superiore  della
          magistratura;
          7)  nomina a presidente o componente della giunta regionale
          e a presidente del consiglio regionale;
          8) nomina a presidente della giunta provinciale;
          9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
          10) nomina alle cariche di  presidente,  di  amministratore
          delegato   di   enti   pubblici   a   carattere  nazionale,
          interregionale o regionale, di enti pubblici economici,  di
          societa'  a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro.
          Restano in ogni caso escluse le cariche comunque  direttive
          di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico
          e  la  presidenza,  sempre  che  non  remunerata,  di  case
          editrici di pubblicazione a carattere scientifico;
          11) nomina a direttore, condirettore e  vice  direttore  di
          giornale   quotidiano  o  a  posizione  corrispondente  del
          settore dell'informazione radio-televisiva;
          12) nomina a presidente o segretario nazionale  di  partiti
          rappresentati in Parlamento;
          13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del
          D.P.R.    30  giugno  1972,  n. 748, o comunque previsti da
          altre leggi  presso  le  amministrazioni  dello  Stato,  le
          pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.
          Hanno  diritto  a richiedere una limitazione dell'attivita'
          didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica  di
          rettore,  pro-rettore,  preside  di facolta' e direttori di
          dipartimento,  di  presidente  di  consiglio  di  corso  di
          laurea,   di   componente   del   Consiglio   universitario
          nazionale.  La limitazione e'  concessa  con  provvedimento
          del  Ministro  della  Pubblica  istruzione  e  non dispensa
          dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
          Il professore che venga a trovarsi in una delle  situazioni
          di  incompatibilita'  di cui ai precedenti commi deve darne
          comunicazione,  all'atto  della  nomina,  al  rettore,  che
          adotta  il provvedimento di collocamento in aspettativa per
          la durata della carica, del  mandato  o  dell'ufficio.  Nel
          periodo  dell'aspettativa  e'  corrisposto  il  trattamento
          economico previsto dalle norme vigenti  per  gli  impiegati
          civili  dello  Stato  che  versano  in una delle situazioni
          indicate nel  primo  comma.  E'  fatto  salvo  il  disposto
          dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n.
          146.  In  mancanza  di  tali  disposizioni l'aspettativa e'
          senza assegni.
          Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia
          senza assegni, e' utile ai  fmi  della  progressione  nella
          carriera,  del  trattamento  di  quiescenza e di previdenza
          secondo le norme vigenti, nonche' della  maturazione  dello
          straordinariato ai sensi del precedente art. 6.
          Qualora  l'incarico  per il quale e' prevista l'aspettativa
          senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto  o
          societa',  la corresponsione di una indennita' di carica si
          applicano, a far tempo dal momento in cui e'  cominciata  a
          decorrere  l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge
          12  dicembre  1966,  n.  1078.  Qualora  si  tratti   degli
          incarichi  previsti  ai  numeri 10), 11) e 12) del presente
          articolo, gli oneri di cui  al  n.  3)  dell'art.  3  della
          citata  legge  12  dicembre  1966,  n.  1078, sono a carico
          dell'ente, istituto o societa'.
          I professori collocati in aspettativa conservano il  titolo
          a  partecipare  agli  organi universitari cui appartengono,
          con le modalita' previste  dall'art.  14,  terzo  e  quarto
          comma,  della  legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono
          il  solo  elettorato  attivo  per   la   formazione   delle
          commissioni  di  concorso  e  per  l'elezione delle cariche
          accademiche previste dal precedente secondo comma ed  hanno
          la  possibilita'  di  svolgere,  nel  quadro dell'attivita'
          didattica programmata dal consiglio di corso di laurea,  di
          dottorato  di  ricerca,  delle scuole di specializzazione e
          delle scuole a fini speciali,  cicli  di  conferenze  e  di
          lezioni  ed  attivita'  seminariali  anche  nell'ambito dei
          corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con  il  titolare
          del   corso,   del  quale  e'  comunque  loro  preclusa  la
          titolarita'. E' garantita loro, altresi',  la  possibilita'
          di  svolgere  attivita'  di  ricerca anche applicativa, con
          modalita' da determinare d'intesa tra il professore  ed  il
          consiglio  di facolta' e sentito il consiglio di istituto o
          di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi  per
          la  ricerca  scientifica.  Per quanto concerne l'esclusione
          della  possibilita'  di  far  parte  delle  commissioni  di
          concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilita'
          che   si   verifichino   successivamente  alla  nomina  dei
          componenti delle commissioni.
          Il  presente  articolo  si  applica  anche  ai   professori
          collocati fuori ruolo per limiti di eta'".