Art. 30.
(Istituzione del Garante).
1. E' istituito il Garante per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione.
3. Il Garante e' organo collegiale costituito da quattro membri,
eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della
Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un
presidente, il cui voto prevale in caso di parita'. I membri sono
scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di
riconosciuta competenza nelle materie del diritto o dell'informatica,
garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non
possono essere confermati per piu' di una volta; per tutta la durata
dell'incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a pena
di decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza, ne'
essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne'
ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri
sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni
o magistrati in attivita' di servizio; se professori universitari di
ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale
collocato fuori ruolo o in aspettativa non puo' essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennita' di funzione non eccedente,
nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della
Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennita' di funzione non
eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al
presidente. Le predette indennita' di funzione sono determinate, con
il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, in misura tale da
poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
Note all'art. 30:
Si trascrive il testo dell'art. 13 del D.P.R. 11 luglio
1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria,
relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione
organizzativa e didattica):
"Art. 13 (Aspettativa obbligatoria per situazioni di
incompatibilita') - Ferme restando le disposizioni vigenti
in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore
con altri impieghi pubblici o privati, il professore
ordinario e' collocato d'ufficio in aspettativa per la
durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti
casi:
1) elezione al Parlamento nazionale ed europeo;
2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei
Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione
europea;
3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni
specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno
incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di
professore universitario;
4) nomina a giudice della Corte costituzionale;
5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro;
6) nomina a membro del Consiglio superiore della
magistratura;
7) nomina a presidente o componente della giunta regionale
e a presidente del consiglio regionale;
8) nomina a presidente della giunta provinciale;
9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore
delegato di enti pubblici a carattere nazionale,
interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di
societa' a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro.
Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive
di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico
e la presidenza, sempre che non remunerata, di case
editrici di pubblicazione a carattere scientifico;
11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di
giornale quotidiano o a posizione corrispondente del
settore dell'informazione radio-televisiva;
12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti
rappresentati in Parlamento;
13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del
D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da
altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le
pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.
Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attivita'
didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di
rettore, pro-rettore, preside di facolta' e direttori di
dipartimento, di presidente di consiglio di corso di
laurea, di componente del Consiglio universitario
nazionale. La limitazione e' concessa con provvedimento
del Ministro della Pubblica istruzione e non dispensa
dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni
di incompatibilita' di cui ai precedenti commi deve darne
comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che
adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per
la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel
periodo dell'aspettativa e' corrisposto il trattamento
economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati
civili dello Stato che versano in una delle situazioni
indicate nel primo comma. E' fatto salvo il disposto
dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n.
146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa e'
senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia
senza assegni, e' utile ai fmi della progressione nella
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza
secondo le norme vigenti, nonche' della maturazione dello
straordinariato ai sensi del precedente art. 6.
Qualora l'incarico per il quale e' prevista l'aspettativa
senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o
societa', la corresponsione di una indennita' di carica si
applicano, a far tempo dal momento in cui e' cominciata a
decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge
12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli
incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente
articolo, gli oneri di cui al n. 3) dell'art. 3 della
citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico
dell'ente, istituto o societa'.
I professori collocati in aspettativa conservano il titolo
a partecipare agli organi universitari cui appartengono,
con le modalita' previste dall'art. 14, terzo e quarto
comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono
il solo elettorato attivo per la formazione delle
commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche
accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno
la possibilita' di svolgere, nel quadro dell'attivita'
didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di
dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e
delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di
lezioni ed attivita' seminariali anche nell'ambito dei
corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare
del corso, del quale e' comunque loro preclusa la
titolarita'. E' garantita loro, altresi', la possibilita'
di svolgere attivita' di ricerca anche applicativa, con
modalita' da determinare d'intesa tra il professore ed il
consiglio di facolta' e sentito il consiglio di istituto o
di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per
la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione
della possibilita' di far parte delle commissioni di
concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilita'
che si verifichino successivamente alla nomina dei
componenti delle commissioni.
Il presente articolo si applica anche ai professori
collocati fuori ruolo per limiti di eta'".