Art. 31.
(Compiti del Garante).
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla
base delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle
norme di legge e di regolamento e in conformita' alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni
opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle
associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge
o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi
dell'articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai
regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un
trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili
d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa
delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate,
nell'osservanza del principio di rappresentativita', la
sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per
determinati settori, verificarne la conformita' alle leggi e ai
regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti
interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano
la materia e delle relative finalita', nonche' delle misure di
sicurezza dei dati di cui all'articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o
disporne il blocco quando, in considerazione della natura dei dati o,
comunque, delle modalita' del trattamento o degli effetti che esso
puo' determinare, vi e' il concreto rischio del verificarsi di un
pregiudizio rilevante per uno o piu' interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunita' di provvedimenti normativi
richiesti dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull'attivita' svolta e
sullo stato di attuazione della presente legge, che e' trasmessa al
Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a
quello cui si riferisce;
o) curare l'attivita' di assistenza indicata nel capitolo IV della
Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al
trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a
Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio
1989, n. 98, quale autorita' designata ai fini della cooperazione tra
Stati ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo 4 e
verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai
requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro
consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme
regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere
sulle materie disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo, e' tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma 5. Entro
il termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante
promuove opportune intese con le province ed eventualmente con altre
pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del
registro mediante almeno un terminale dislocato su base provinciale,
preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il
pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente
articolo, puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29,
commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi
compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro
dell'altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla
discussione di argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del
giorno; possono richiedere, altresi', la collaborazione di personale
specializzato addetto all'altro organo.
5. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra
il Garante e le autorita' di vigilanza competenti per il settore
creditizio, per le attivita' assicurative e per la radiodiffusione e
l'editoria.
Note all'art. 31:
La legge 21 febbraio 1989, n. 98, reca "Ratifica ed
esecuzione della convenzione n. 108 sulla protezione delle
persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di
carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio
1981.".
Il testo dell'art. 12 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego) e' il seguente:
"Art. 12 (Ufficio relazioni con il pubblico). - 1. Le
amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano,
nell'ambito della propria struttura e nel contesto della
ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per
le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico
provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie
informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione
di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, a. 241;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo
stato dei procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di
proposte alla propria amministrazione sugli aspetti
organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene
assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche
delle singole amministrazioni, personale con idonea
qualificazione e con elevata capacita' di avere contatti
con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita
formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative,
servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche
programmano ed attuano iniziative di comunicazione di
pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello
Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate
nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura
centrale di servizio, secondo un piano annuale di
coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da
sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio
dei Ministri".