Art. 32.
(Accertamenti e controlli).
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante puo' richiedere
al responsabile, al titolare, all'interessato o anche a terzi di
fornire informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessita' ai fini del
controllo del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento
dei dati personali, puo' disporre accessi alle banche di dati o altre
ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei
quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo
controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri
organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa
autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio
in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza
ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto motivato; le
relative modalita' di svolgimento sono individuate con il regolamento
di cui all'articolo 33, comma 3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli
eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli
accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designato
dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni
di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al
responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne
verifica l'attuazione. Se l'accertamento e' stato richiesto
dall'interessato, a quest'ultimo e' fornito in ogni caso un riscontro
circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui
all'articolo 10, comma 4, della legge 1 aprile 1981, n. 121, come
sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, o motivi
di difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora
risulti necessario in ragione della specificita' della verifica, il
membro designato puo' farsi assistere da personale specializzato che
e' tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i
documenti acquisiti sono custoditi secondo modalita' tali da
assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai
membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni
dell'organo, da un numero delimitato di addetti al relativo ufficio,
individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal
regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti
relativi agli organismi e ai dati di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera b), il membro designato prende visione degli atti e dei
documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante
.
Note all'art. 32:
Il testo dell'art. 220 delle norme di attuazione di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
e' il seguente:
"Art. 220 (Attivita' ispettive e di vigilanza). - 1.
Quando nel corso di attivita' ispettive di vigilanza
previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli
atti necessari per assicurare le fonti di prova e
raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione
della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle
disposizioni del codice.".
Il nuovo testo dell'art. 10 della legge 1 aprile 1981, n.
121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica
sicurezza) figura nell'art. 42 della legge qui pubblicata.