Art. 33.
(Ufficio del Garante).
1. Alle dipendenze del Garante e' posto un ufficio composto da
dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche,
collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio e' equiparato
ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive
amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente e'
determinato in misura non superiore a quarantacinque unita', su
proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per
la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del
Garante .
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a
carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e
iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto al
controllo della Corte dei conti.
3. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'ufficio del Garante, nonche' quelle dirette a disciplinare la
riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese,
anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello
Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di
grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme del Garante
stesso. Nel medesimo regolamento sono altresi' previste le norme
concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'articolo
29, commi da 1 a 5, secondo modalita' tali da assicurare, nella
speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del
contraddittorio tra le parti interessate, nonche' le norme volte a
precisare le modalita' per l'esercizio dei diritti di cui
all'articolo 13, nonche' della notificazione di cui all'articolo 7,
per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il
parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento e' reso
entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale
termine il regolamento puo' comunque essere emanato.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi
lo richiedano, il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti, i
quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante
puo' avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e
di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie
previste dalla presente legge, appartenenti all'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di
indisponibilita', ad enti pubblici convenzionati.
6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti
sono tenuti al segreto su tutto cio' di cui siano venuti a
conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche
di dati e ad operazioni di trattamento.