ART. 56
                       (Abrogazione di norme)
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati:
    a) la legge 20 marzo 1941, n. 366;
    b)  il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915;
    c)  il  decreto-legge  9  settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  1988, n. 475, ad eccezione
degli articoli 7, 9 e 9-quinquies;
    d)  il  decreto-legge  31  agosto  1987,  n. 361, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1987, n. 441, ad eccezione
degli articoli 1, 1-bis, 1-ter, l-quater, 1- quinquies e 14, comma 1;
    e)  il  decreto-legge  14  dicembre 1988, n. 527, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45;
    f)  l'articolo  29-bis  del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni.
  2.  Il  Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente
di   concerto   con  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,   previo   parere   delle   competenti  Commissioni
parlamentari, che si esprimono entro 30 giorni dalla trasmissione del
relativo  schema  alle Camere, apposito regolamento con il quale sono
individuati gli atti normativi incompatibili con il presente decreto,
che  sono  abrogati  con  effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento medesimo.
 
          Note all'art. 56:
            - La legge  20  marzo  1941,  n.  366,  reca:  "Raccolta,
          trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani".
            -  Il  testo  degli articoli 7, 9 e 9-quinques del citato
          decreto-legge 9 novembre 1988, n. 397, convertito in legge,
          con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475,  e'
          il seguente:
            "Art.  7  (Impianti  di  iniziativa  pubblica).  -  1. In
          attuazione delle disposizioni di cui al comma 5,  dell'art.
          5,   ciascuna  regione  procede  alla  realizzazione  degli
          impianti  e  delle  discariche  mediante   affidamento   in
          concessione  di  costruzione  e  di  esercizio  ad  imprese
          pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o  pri-
          vate,  separatamente  o in consorzio tra loro, tramite gare
          esplorative volte ad identificare le  capacita'  gestionali
          ed  organizzative  delle  imprese  al  fine di garantire il
          rispetto dei tempi  di  realizzazione  e  la  qualita'  del
          servizio  nonche' l'offerta economicamente piu' vantaggiosa
          in base ad una pluralita' di elementi prefissati  ai  sensi
          della lettera b) del primo comma dell'art. 24 della legge 8
          agosto 1977, n. 584, con prevalenza per i piu' bassi prezzi
          di  trattamento  a  parita'  di  condizioni di salvaguardia
          ambientale determinate ai sensi delle disposizioni e  norme
          tecniche  nazionali  e  regionali  vigenti. I concessionari
          sono tenuti  alla  certificazione  del  bilancio.  Il  CIPI
          provvede  alla  verifica  annuale dei prezzi di trattamento
          praticati e puo' adottare direttive ai fini della periodica
          revisione delle concessioni.
            2.  Qualora,  entro  il  termine  di   sei   mesi   dalla
          definizione   del   piano   e  della  localizzazione  degli
          impianti, la regione  non  provveda  all'affidamento  delle
          concessioni  di  costruzione  e  di  esercizio, il Ministro
          dell'ambiente provvede in via sostitutiva  a  mezzo  di  un
          commissario straordinario nominato con proprio decreto.
            3.  Per  la costruzione di impianti ai sensi del presente
          articolo, nonche' di quelli previsti dall'art. 1, comma  6,
          la  Cassa  depositi e prestiti e' autorizzata a concedere a
          comuni,  province  e  loro  consorzi,  nonche'  ad  aziende
          municipalizzate,  mutui  ventennali  rimborsabili con onere
          per capitale ed interesse a carico dello Stato, nel  limite
          massimo  di  300  miliardi  per  ciascuno degli anni 1989 e
          1990. Al relativo onere di ammortamento, valutato  in  lire
          33  miliardi  per  l'anno  1990  ed in lire 66 miliardi per
          l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          delle  proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento
          iscritto, ai fini  del  bilancio  triennale  1989-1991,  al
          capitolo  9001  dello stato di previsione del Ministero del
          tesoro per l'anno 1989  all'uopo  parzialmente  utilizzando
          l'accantonamento   "Programma  di  salvaguardia  ambientale
          1988-1990".  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.  Le richieste di mutuo,  anche  relative  solo  a
          parte  degli investimenti, sono inviate entro il 31 gennaio
          di ciascun anno al Ministro dell'ambiente che,  sulla  base
          della  istruttoria  espletata  dalla  commissione  tecnico-
          scientifica di cui all'art.  14  della  legge  28  febbraio
          1986,  n.  41,  trasmette  alla  Cassa  depositi e prestiti
          l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento  nel  limite
          massimo di 300 miliardi annui. Alla richiesta di mutuo deve
          essere    allegato    il    piano   economico   finanziario
          dell'intervento, diretto  a  garantire  l'equilibrio  della
          gestione  nonche'  la  restituzione  allo Stato delle somme
          derivanti  dai  mutui,  secondo  i  criteri  stabiliti  dal
          Ministro   del   tesoro   di   concerto   con  il  Ministro
          dell'ambiente.  In ogni caso i proventi delle tariffe  sono
          destinati con priorita' alla predetta restituzione.
            4.  La durata massima delle concessioni di cui al comma 1
          nonche' delle  autorizzazioni  previste  dall'art.  17  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
          n. 915, e' di dieci anni".
            "Art. 9 (Personale). - 1. Per le attivita'  del  Servizio
          di  prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale
          nello svolgimento dei compiti di  natura  tecnica  connessi
          all'attuazione    del   presente   decreto,   il   Ministro
          dell'ambiente puo' attribuire, per un  contingente  massimo
          di  quindici  unita',  incarichi  a  tempo  determinato, di
          durata non superiore a due anni e  rinnovabili  per  eguale
          periodo,  a  personale  particolarmente  qualificato  nella
          materia, appartenente ai ruoli delle amministrazioni  dello
          Stato o di enti pubblici, anche economici.  Il personale in
          parola  e'  collocato  in  posizioni  di comando o di fuori
          ruolo presso il Ministero dell'ambiente. A  tale  personale
          e'  corrisposta, per la durata dell'incarico, una specifica
          indennita'  da  determinare  con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
            2.  Le  relative  spese,  che si quantificano in lire 105
          milioni per l'anno 1988 e in lire 360 milioni per  ciascuno
          degli  anni  1989  e  1990  sono imputate, nei limiti della
          capienza, per gli anni 1988-1990, sul capitolo  1062  dello
          stato di previsione del Ministero dell'ambiente".
            "Art.  9-quinquies (Raccolta e riciclaggio delle batterie
          esauste).    -  1.  E'  obbligatoria  la  raccolta   e   lo
          smaltimento  mediante  riciclaggio delle batterie al piombo
          esauste.
            2. E' istituito il consorzio obbligatorio delle  batterie
          al  piombo  esauste  e  dei  rifiuti  piombosi  al quale e'
          attribuita la personalita' giuridica. Il  consorzio  svolge
          per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:
             a)  assicurare  la  raccolta  delle  batterie  al piombo
          esauste e dei rifiuti piombosi e organizzare lo stoccaggio;
             b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese
          che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio;
             c) assicurare l'eliminazione dei  prodotti  stessi,  nel
          caso  non  sia  possibile  o  economicamente conveniente il
          riciclaggio,  nel  rispetto   delle   disposizioni   contro
          l'inquinamento;
             d)  promuovere  lo  svolgimento di indagini di mercato e
          azioni di ricerca tecnico-scientifica per il  miglioramento
          tecnologico del ciclo di smaltimento.
            3.   Al   consorzio  partecipano  tutte  le  imprese  che
          smaltiscono tramite il riciclaggio i  prodotti  di  cui  al
          comma  1.  Le  quote  di partecipazione sono determinate in
          base al rapporto tra  la  capacita'  produttiva  di  piombo
          secondario di ciascun consorziato e la capacita' produttiva
          complessiva  di  tutti  i consorziati, installata nell'anno
          precedente.
            4. Il consorzio non ha fini di lucro ed e  retto  da  uno
          statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.
            5.  Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate
          in relazione agli scopi del presente  decreto  ed  a  norma
          dello  statuto,  sono  obbligatorie  per  tutte  le imprese
          partecipanti.
            6. A decorrere dalla  scadenza  del  termine  di  novanta
          giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
          del  decreto ministeriale di approvazione dello statuto del
          consorzio, chiunque detiene batterie al  piombo  esauste  o
          rifiuti  piombosi  e'  obbligato  al  loro  conferimento al
          consorzio  direttamente  o  mediante  consegna  a  soggetti
          incaricati del consorzio.
            7.  Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari
          per lo svolgimento  dei  propri  compiti  e'  istituito  un
          sovrapprezzo  di  vendita  delle  batterie  in relazione al
          contenuto a peso di  piombo  da  applicarsi  da  parte  dei
          produttori  e  degli importatori delle batterie stesse, con
          diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le  successive
          fasi   della   commercializzazione.   I  produttori  e  gli
          importatori verseranno direttamente al  consorzio  proventi
          del sovrapprezzo.
            8.  Con  decreto  del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato,  sono  determinati:   il sovrapprezzo; la
          percentuale dei costi da coprirsi  con  l'applicazione  del
          sovrapprezzo;   le   capacita'   produttive  delle  singole
          imprese, ed e' approvato lo statuto del consorzio.
            9. Restano comunque applicabili le disposizioni nazionali
          e regionali che disciplinano la materia dei rifiuti.
            10. Chiunque, in ragione della propria  attivita'  ed  in
          attesa  del  conferimento  al  consorzio,  detenga batterie
          esauste e' obbligato  a  stoccare  le  batterie  stesse  in
          apposito  contenitore conforme alle disposizioni vigenti in
          materia di smaltimento dei rifiuti".
            - Il testo degli  articoli  1,  1-bis,  1-ter,  1-quater,
          1-quinques  e  14,  comma 1, citato decreto-legge 31 agosto
          1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre 1987, n. 441, e' il seguente:
            "Art. 1.   - 1. I comuni,  i  consorzi  di  comuni  e  le
          comunita'   montane  sono  autorizzati  ad  assumere  mutui
          ventennali con la Cassa depositi e  prestiti,  fino  ad  un
          limite  massimo  complessivo  di  lire  1.350 miliardi, per
          l'adeguamento alle disposizioni del decreto del  Presidente
          della  Repubblica  10  settembre  1982,  n. 915,   e per il
          potenziamento degli impianti esistenti  alla  data  del  31
          dicembre  1986,  nonche'  per  la  realizzazione  di  nuovi
          impianti e relative attrezzature e  infrastrutture  per  il
          trattamento  e  lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi
          urbani. Gli oneri di  ammortamento  sono  a  totale  carico
          dello Stato.
            2.  Il  Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  inoltra  alla Cassa depositi e prestiti
          l'elenco dei progetti che,  sulla  base  delle  indicazioni
          tecniche gia' fornite dalla commissione tecnico-scientifica
          per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento
          ambientale  di  cui  al comma 7 dell'art. 14 della legge 28
          febbraio  1986,  n.  41,  risultano   da   finanziare   con
          priorita'.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  provvede alla
          concessione del mutuo previa domanda dei soggetti di cui al
          comma 1, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di
          entrara in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, fino ad un importo complessivo massimo di lire 275
          miliardi".
            "Art.  1-bis.  -  1.  Entro  trenta  giorni dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,    i  soggetti  di  cui  al  comma  1  dell'art. 1
          presentano alle regioni i progetti per l'adeguamento ed  il
          potenziamento  degli  impianti  esistenti  alla data del 31
          dicembre 1986 con l'indicazione dei tempi e delle modalita'
          di  attuazione  dei  lavori  nonche'  dei  costi  previsti,
          accompagnati  dalla relativa richiesta di mutuo indirizzata
          alla Cassa depositi e prestiti, e da uno studio di  impatto
          ambientale.
            2.  Entro i successivi novanta giorni la regione, o altro
          ente delegato a tale funzione in base  a  leggi  regionali,
          approva  il  progetto,  previo  accertamento dell'idoneita'
          delle  soluzioni  proposte  e  delle  loro   compatibilita'
          ambientali,   al  fine  di  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni vigenti nonche' l'efficienza della gestione  e
          la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti.
            3. Entro ulteriori trenta giorni, la regione predispone e
          trasmette  al  Ministro dell'ambiente l'elenco dei progetti
          approvati e le relative richieste di  mutuo  in  ordine  di
          priorita'.
            4. Il Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici
          giorni,  provvede  alla  ripartizione dei fondi disponibili
          tra le regioni, fino ad un importo complessivo  massimo  di
          650 miliardi di lire, assicurando priorita' ai progetti che
          realizzano  recupero  di  energia,  di  calore e di materie
          seconde, e trasmette alla  Cassa  depositi  e  prestiti  le
          domande   di   mutuo   relative   ai   progetti  ammesi  al
          finanziamento".
            "Art. 1-ter. - 1.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto, il  Ministro  dell'ambiente  definisce,  ai  sensi
          dell'art.  4,  primo  comma,  lettera  a),  del decreto del
          Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,  per
          le   finalita'   del  presente  articolo,  criteri  per  la
          elaborazione  e  la  predisposizione  dei  piani   per   lo
          smaltimento   dei  rifiuti  solidi  urbani,  relativi  alla
          realizzazione   di   nuovi   impianti,   con    particolare
          riferimento alle soluzioni indicate all'art. 3, comma 1.
            2.  Le  regioni,  entro  i  successivi  sessanta  giorni,
          trasmettono al Ministro dell'ambiente i  piani  di  cui  al
          comma  1, ai fini della ripartizione dei fondi disponibili,
          che e' effettuata con decreto del medesimo  Ministro  entro
          gli ulteriori trenta giorni.
            3. I soggetti di cui al comma 1, dell'art. 1, individuati
          dai   piani   regionali,  predispongono  i  progetti  e  li
          inoltrano, corredati dalle  relative  richieste  di  mutuo,
          alla  regione,  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  per  l'approvazione  secondo  le procedure di cui
          all'art.  3-bis.
            4. Entro i successivi centocinquanta  giorni  le  regioni
          trasmettono  alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministero
          dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative
          richieste di mutuo in ordine di priorita'".
            "Art.  1-quater.  -  1.  I  lavori  di  adeguamento degli
          impianti  o  di  realizzazione   di   nuovi   impianti   di
          smaltimento  devono  iniziare entro centoventi giorni dalla
          data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi
          e prestiti e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal
          loro inizio. L'affidamento dei lavori puo'  avvenire  sulla
          base  di  gare  esplorative volte ad identificare l'offerta
          economicamente e tecnicamente piu' vantaggiosa in  base  ad
          una  pluralita' di elementi prefissati dall'amministrazione
          secondo i criteri di cui all'art.  24, primo comma, lettera
          b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.
            2.  La  provincia  territorialmente  competente  esercita
          funzioni di controllo sullo stato di avanzamento dei lavori
          e  sulla  rispondenza  dei  medesimi al progetto approvato,
          riferendo semestralmente alla regione".
            "Art.   1-quinquies.    -    1.    All'onere    derivante
          dall'applicazione  dell'articolo  1,  valutato  in lire 150
          miliardi a decorrere dall'anno 1988, si fa fronte  mediante
          riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio
          triennale  1987-1989,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
          previsione della spesa del  Ministero  del  tesoro  per  il
          1987,  quanto a lire 100 miliardi, parzialmente utilizzando
          l'accantonamento ''Giacimenti ambientali'' e, quanto a lire
          50  miliardi,  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
          ''Fondo   per   gli   interventi   destinati   alla  tutela
          ambientale''".
            "Art. 14. - 1. Alle  imprese  industriali  che  intendono
          modificare  i  cicli  produttivi,  al  fine  di  ridurre la
          quantita' e la pericolosita' dei rifiuti prodotti ovvero di
          favorire il recupero di  materiali  sono  concessi  in  via
          prioritaria  le  agevolazioni  previste dagli articoli 14 e
          seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le modalita',
          i tempi e le procedure per la  concessione  e  l'erogazione
          delle  agevolazioni predette sono stabilite con decreto del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanita'".
            -  Il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 10  febbraio  1988,  n.  45,
          reca:   "Disposizioni   urgenti  in  materia  di  emergenze
          connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali".
            - Il testo dell'art. 29-bis del decreto-legge  30  agosto
          1993, n.  331, convertito con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre 1993, n.  427, e' riportato nelle note all'art. 48.
            -  Il  testo dell'art. 17, comma 2, della citata legge 23
          agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "2.  Con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono
          emanati i regolamenti per la disciplina delle materie,  non
          coperte   da  riserva  assoluta  di  legge  prevista  dalla
          Costituzione, per  le  quali  le  leggi  della  Repubblica,
          autorizzando  l'esercizio  della potesta' regolamentare del
          Governo, determinano le norme  generali  regolatrici  della
          materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
          effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
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