ART. 56 (Abrogazione di norme) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) la legge 20 marzo 1941, n. 366; b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ad eccezione degli articoli 7, 9 e 9-quinquies; d) il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ad eccezione degli articoli 1, 1-bis, 1-ter, l-quater, 1- quinquies e 14, comma 1; e) il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45; f) l'articolo 29-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni. 2. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 30 giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili con il presente decreto, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
Note all'art. 56: - La legge 20 marzo 1941, n. 366, reca: "Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani". - Il testo degli articoli 7, 9 e 9-quinques del citato decreto-legge 9 novembre 1988, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' il seguente: "Art. 7 (Impianti di iniziativa pubblica). - 1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, dell'art. 5, ciascuna regione procede alla realizzazione degli impianti e delle discariche mediante affidamento in concessione di costruzione e di esercizio ad imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o pri- vate, separatamente o in consorzio tra loro, tramite gare esplorative volte ad identificare le capacita' gestionali ed organizzative delle imprese al fine di garantire il rispetto dei tempi di realizzazione e la qualita' del servizio nonche' l'offerta economicamente piu' vantaggiosa in base ad una pluralita' di elementi prefissati ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, con prevalenza per i piu' bassi prezzi di trattamento a parita' di condizioni di salvaguardia ambientale determinate ai sensi delle disposizioni e norme tecniche nazionali e regionali vigenti. I concessionari sono tenuti alla certificazione del bilancio. Il CIPI provvede alla verifica annuale dei prezzi di trattamento praticati e puo' adottare direttive ai fini della periodica revisione delle concessioni. 2. Qualora, entro il termine di sei mesi dalla definizione del piano e della localizzazione degli impianti, la regione non provveda all'affidamento delle concessioni di costruzione e di esercizio, il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva a mezzo di un commissario straordinario nominato con proprio decreto. 3. Per la costruzione di impianti ai sensi del presente articolo, nonche' di quelli previsti dall'art. 1, comma 6, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere a comuni, province e loro consorzi, nonche' ad aziende municipalizzate, mutui ventennali rimborsabili con onere per capitale ed interesse a carico dello Stato, nel limite massimo di 300 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Al relativo onere di ammortamento, valutato in lire 33 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 66 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale 1988-1990". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le richieste di mutuo, anche relative solo a parte degli investimenti, sono inviate entro il 31 gennaio di ciascun anno al Ministro dell'ambiente che, sulla base della istruttoria espletata dalla commissione tecnico- scientifica di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, trasmette alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento nel limite massimo di 300 miliardi annui. Alla richiesta di mutuo deve essere allegato il piano economico finanziario dell'intervento, diretto a garantire l'equilibrio della gestione nonche' la restituzione allo Stato delle somme derivanti dai mutui, secondo i criteri stabiliti dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. In ogni caso i proventi delle tariffe sono destinati con priorita' alla predetta restituzione. 4. La durata massima delle concessioni di cui al comma 1 nonche' delle autorizzazioni previste dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e' di dieci anni". "Art. 9 (Personale). - 1. Per le attivita' del Servizio di prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale nello svolgimento dei compiti di natura tecnica connessi all'attuazione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente puo' attribuire, per un contingente massimo di quindici unita', incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a due anni e rinnovabili per eguale periodo, a personale particolarmente qualificato nella materia, appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, anche economici. Il personale in parola e' collocato in posizioni di comando o di fuori ruolo presso il Ministero dell'ambiente. A tale personale e' corrisposta, per la durata dell'incarico, una specifica indennita' da determinare con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro. 2. Le relative spese, che si quantificano in lire 105 milioni per l'anno 1988 e in lire 360 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 sono imputate, nei limiti della capienza, per gli anni 1988-1990, sul capitolo 1062 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente". "Art. 9-quinquies (Raccolta e riciclaggio delle batterie esauste). - 1. E' obbligatoria la raccolta e lo smaltimento mediante riciclaggio delle batterie al piombo esauste. 2. E' istituito il consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi al quale e' attribuita la personalita' giuridica. Il consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti: a) assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e organizzare lo stoccaggio; b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio; c) assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento; d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento. 3. Al consorzio partecipano tutte le imprese che smaltiscono tramite il riciclaggio i prodotti di cui al comma 1. Le quote di partecipazione sono determinate in base al rapporto tra la capacita' produttiva di piombo secondario di ciascun consorziato e la capacita' produttiva complessiva di tutti i consorziati, installata nell'anno precedente. 4. Il consorzio non ha fini di lucro ed e retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente. 5. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti. 6. A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi e' obbligato al loro conferimento al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio. 7. Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti e' istituito un sovrapprezzo di vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte dei produttori e degli importatori delle batterie stesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori verseranno direttamente al consorzio proventi del sovrapprezzo. 8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati: il sovrapprezzo; la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo; le capacita' produttive delle singole imprese, ed e' approvato lo statuto del consorzio. 9. Restano comunque applicabili le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano la materia dei rifiuti. 10. Chiunque, in ragione della propria attivita' ed in attesa del conferimento al consorzio, detenga batterie esauste e' obbligato a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti". - Il testo degli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinques e 14, comma 1, citato decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e' il seguente: "Art. 1. - 1. I comuni, i consorzi di comuni e le comunita' montane sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino ad un limite massimo complessivo di lire 1.350 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e per il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986, nonche' per la realizzazione di nuovi impianti e relative attrezzature e infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani. Gli oneri di ammortamento sono a totale carico dello Stato. 2. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inoltra alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti che, sulla base delle indicazioni tecniche gia' fornite dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, risultano da finanziare con priorita'. La Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione del mutuo previa domanda dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrara in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino ad un importo complessivo massimo di lire 275 miliardi". "Art. 1-bis. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 presentano alle regioni i progetti per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986 con l'indicazione dei tempi e delle modalita' di attuazione dei lavori nonche' dei costi previsti, accompagnati dalla relativa richiesta di mutuo indirizzata alla Cassa depositi e prestiti, e da uno studio di impatto ambientale. 2. Entro i successivi novanta giorni la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto, previo accertamento dell'idoneita' delle soluzioni proposte e delle loro compatibilita' ambientali, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti nonche' l'efficienza della gestione e la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti. 3. Entro ulteriori trenta giorni, la regione predispone e trasmette al Ministro dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorita'. 4. Il Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici giorni, provvede alla ripartizione dei fondi disponibili tra le regioni, fino ad un importo complessivo massimo di 650 miliardi di lire, assicurando priorita' ai progetti che realizzano recupero di energia, di calore e di materie seconde, e trasmette alla Cassa depositi e prestiti le domande di mutuo relative ai progetti ammesi al finanziamento". "Art. 1-ter. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente definisce, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per le finalita' del presente articolo, criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativi alla realizzazione di nuovi impianti, con particolare riferimento alle soluzioni indicate all'art. 3, comma 1. 2. Le regioni, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono al Ministro dell'ambiente i piani di cui al comma 1, ai fini della ripartizione dei fondi disponibili, che e' effettuata con decreto del medesimo Ministro entro gli ulteriori trenta giorni. 3. I soggetti di cui al comma 1, dell'art. 1, individuati dai piani regionali, predispongono i progetti e li inoltrano, corredati dalle relative richieste di mutuo, alla regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'approvazione secondo le procedure di cui all'art. 3-bis. 4. Entro i successivi centocinquanta giorni le regioni trasmettono alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministero dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorita'". "Art. 1-quater. - 1. I lavori di adeguamento degli impianti o di realizzazione di nuovi impianti di smaltimento devono iniziare entro centoventi giorni dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio. L'affidamento dei lavori puo' avvenire sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente piu' vantaggiosa in base ad una pluralita' di elementi prefissati dall'amministrazione secondo i criteri di cui all'art. 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584. 2. La provincia territorialmente competente esercita funzioni di controllo sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla rispondenza dei medesimi al progetto approvato, riferendo semestralmente alla regione". "Art. 1-quinquies. - 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987, quanto a lire 100 miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento ''Giacimenti ambientali'' e, quanto a lire 50 miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento ''Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale''". "Art. 14. - 1. Alle imprese industriali che intendono modificare i cicli produttivi, al fine di ridurre la quantita' e la pericolosita' dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali sono concessi in via prioritaria le agevolazioni previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le modalita', i tempi e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni predette sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanita'". - Il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45, reca: "Disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali". - Il testo dell'art. 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e' riportato nelle note all'art. 48. - Il testo dell'art. 17, comma 2, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". 0