ART. 57
                     (Disposizioni Transitorie)
  1.  Le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta,
il  trasporto  e  lo  smaltimento  dei rifiuti restano in vigore sino
all'adozione  delle  specifiche  norme  adottate  in  attuazione  del
presente  decreto.  A  tal fine ogni riferimento ai rifiuti tossici e
nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi.
  2.  Sono  fatte  salve  le  attribuzioni  di  funzioni  delegate  o
trasferite  gia'  conferite dalle regioni alle province in attuazione
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
  3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente
della  Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, restano valide fino alla
loro  scadenza  e comunque non oltre il termine di quattro anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  4.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto  le  Regioni provvederanno ad aggiornare le autorizzazioni in
essere   per   la   gestione  dei  rifiuti  sulla  base  della  nuova
classificazione degli stessi.
  5.  Le attivita' che in base alle leggi statali e regionali vigenti
risultano escluse dal regime dei rifiuti, ivi compreso l'utilizzo dei
materiali e delle sostanze individuati nell'allegato 1 al decreto del
Ministro  dell'ambiente  5 settembre 1994, pubblicato nel Supplemento
ordinario  n.  126  alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n.212,
devono  conformarsi  alle disposizioni del presente decreto entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
  6.  Fermo  restando il termine di cui all'articolo 33, comma 6, per
la  prosecuzione  delle  operazioni  di recupero dei rifiuti compresi
nell'allegato  3  al  decreto  del Ministro dell'ambiente 5 settembre
1994,  pubblicato  nel  Supplemento  ordinario  n.  126 alla Gazzetta
Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al decreto del
Ministro  dell'ambiente  16  gennaio 1995, pubblicato nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  30  gennaio  1995,  n.  24,  in
esercizio  alla  data di entrata in vigore del presente decreto e che
risultino  conformi  alle  norme  tecniche  adottate  ai  sensi degli
articoli  31  e  33,  gli  interessati  sono  tenuti ad effettuare la
comunicazione  di  cui  all'articolo 33, comma 1, entro trenta giorni
dall'emanazione   delle   predette   norme   tecniche;  in  tal  caso
l'esercizio  dell'attivita' puo' essere continuato senza attendere il
decorso di novanta giorni dalla comunicazione.