ART. 58
                        (Disposizioni finali)
    1.  Nelle  attrezzature  sanitarie di cui all'articolo 4, secondo
comma,  lettera  g),  della  legge  29  settembre  1964, n. 847, sono
ricomprese  le  opere,  le  costruzioni e gli impianti destinati allo
smaltimento,  al  riciclaggio  o alla distruzione dei rifiuti urbani,
speciali,  pericolosi,  solidi  e  liquidi,  alla  bonifica  di  aree
inquinate.
    2.  All'articolo  8,  comma  2,  secondo capoverso della legge 19
ottobre  1984,  n. 748, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, le parole: "di concerto
con  il  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato,
sentiti  il  Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanita'" sono
sostituite    dalle   seguenti:   "di   concerto   con   i   Ministri
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, dell'ambiente e
della sanita'". All'articolo 8, comma 3, ultimo capoverso della legge
19  ottobre  1984,  n.  748,  le parole: "di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro
delle  partecipazioni  statali  e  il  Ministro  della  sanita'" sono
sostituite    dalle   seguenti:   "di   concerto   con   i   Ministri
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, dell'ambiente e
della  sanita'".  All'articolo  9,  comma  5, della medesima legge 19
ottobre  1984,  n.  748,  le  parole:  "di  concerto  con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro
delle  partecipazioni  statali  e  il  Ministro  della  sanita'" sono
sostituite dalle seguenti "di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita'".
    3.  Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  devono derivare
maggiori oneri o minori entrate a carico dello Stato.
    4.  Il  Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e
dei  rifiuti  piombosi  di  cui all'articolo 9- quinquies del decreto
legge  9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge  9  novembre 1988, n. 475, ha personalita' giuridica di diritto
privato.
    5.  Il Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo
11  del  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, ha personalita'
giuridica di diritto privato.
    6. Nell'assegnazione delle risorse stanziate, ancora disponibili,
del   decreto-legge   31   agosto   1987,  n.  361,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1987, n. 441, si prescinde
dalle  specificazioni  di  cui agli articoli 1, 1-bis e 1-ter e dalle
tipologie impiantistiche ivi indicate.
    7.  Le disposizioni del Titolo II del presente decreto entrano in
vigore dal 1 maggio 1997.
 Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
  Dato a Roma, addi' 5 febbraio 1997
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Ronchi, Ministro dell'ambiente
                                  Bersani,  Ministro  dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
                                  Bindi, Ministro della sanita'
                                  Burlando,  Ministro dei trasporti e
                                  della navigazione
                                  Pinto,   Ministro   delle   risorse
                                  agricole, alimentari e forestali
                                  Napolitano, Ministro dell'interno
                                  Visco, Ministro delle finanze
                                  Bassanini,  Ministro della funzione
                                  pubblica
                                  Dini, Ministro degli esteri
                                  Flick,   Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia
                                  Ciampi, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: Flick
 
          Note all'art. 58:
            - Il testo dell'art. 4, secondo comma,  lett.  g),  della
          legge 29 settembre 1964, n. 847 (Autorizzazione ai comuni e
          loro  consorzi  a  contrarre mutui per l'acquisizione delle
          aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n.  167),  e'  il
          seguente:
            "4.  Le  opere di cui all'art. 1, lettera b), sono quelle
          di urbanizzazione primaria e cioe':
             a) strade residenziali;
             b) spazi di sosta o di parcheggio;
             c) fognature;
             d) rete idrica;
             e) rete di distribuzione dell'energia  elettrica  e  del
          gas;
             f) pubblica illuminazione;
             g) spazi di verde attrezzato.
            Le opere di cui all'art. 1, lettera c), sono le seguenti:
             a) - f) (Omissis);
             g)   centri   sociali   e   attrezzature   culturali   e
          sanitarie;".
            - Il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto  legislativo
          16  febbraio  1993,  n.  161  (Attuazione  delle  direttive
          89/284/CEE del Consiglio del 13 aprile  1989  e  89/530/CEE
          del   Consiglio   del  18  settembre  1989  concernenti  il
          riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri rela-
          tive ai concimi), che modifica l'art. 8, comma  2,  secondo
          capoverso  della  citata legge n. 748/1984, e' il seguente:
          "1. Per l'emanazione dei decreti di modifica degli allegati
          1B,  1C,  2  e  3  e'  richiesto  il  parere  del  Ministro
          dell'ambiente e del Ministro della sanita'".
            -  Il  testo dell'art. 8, comma 3, ultimo capoverso della
          citata legge n. 748/1984, e' il seguente:  "Alle  modifiche
          dell'allegato  2  si  provvedera'  con decreto del Ministro
          della agricoltura e  delle  foreste,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          sentiti il Ministro  delle  partecipazioni  statali  ed  il
          Ministro  della  sanita'  e previo parere della commissione
          tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'art. 10".
            - Il testo dell'art. 9, comma  5,  della  medesima  legge
          numero   748/1984,   e'   il   seguente:   "Alle  modifiche
          dell'allegato 1C, nonche' all'iscrizione di nuovi  tipi  da
          ammendanti  oppure  correttivi,  si provvedera' con decreto
          del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto
           con  il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato,  sentiti il Ministro delle partecipazioni
          statali e il Ministro della  sanita'  previo  parere  della
          commissione  tecnico-consultiva  per i fertilizzanti di cui
          all'art. 10".
            - Il testo  dell'art.  9-quinquies  del  decreto-legge  9
          settembre  1988,  n.  397,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 9 novembre 1988, n.  475,  e'  riportato  nelle
          note all'art. 56.
            -  Il  testo  dell'art.  11  del  decreto  legislativo 27
          gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive  75/439/CEE
          e  87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati),
          e' il seguente:
            "Art. 11 (Consorzio obbligatorio degli olii usati). -  1.
          Al    Consorzio  obbligatorio  degli olii usati partecipano
          tutte le imprese che immettono al consumo olii lubrificanti
          di base e finiti. Le quote di partecipazione sono  determi-
          nate  di anno in anno in proporzione alle quantita' di basi
          lubrificanti  immesse  al  consumo  nel   corso   dell'anno
          precedente.
            2.  Il  Consorzio non ha fini di lucro ed e' retto da uno
          statuto approvato con decreto del  Ministro  dell'ambiente,
          di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato.
            3.  Le  deliberazioni degli organi del Consorzio adottate
          in relazione agli scopi del presente  decreto  e  da  norma
          dello  statuto  sono  obbligatorie  per  tutte  le  imprese
          partecipanti.
            4. Il Consorzio determina annualmente, con riferimento ai
          costi  sopportati  nell'anno  al  netto  dei   ricavi   per
          l'assolvimento  degli  obblighi  di cui al successivo comma
          10, il contributo per  chilogrammo  dell'olio  lubrificante
          che  sara'  messo  a consumo nell'anno successivo.  Ai fini
          del presente decreto si considerano immessi al consumo  gli
          olii  lubrificanti  di base e finiti all'atto del pagamento
          dell'imposta  di  fabbricazione  o   della   corrispondente
          sovraimposta di confine.
            5.  Le  imprese  partecipanti  sono  tenute  a versare al
          Consorzio i contributi dovuti da ciascuna di  esse  secondo
          le modalita' ed i termini fissati ai sensi del comma 6.
            6.  Le modalita' e i termini di accertamento, riscossione
          e versamento  dei  contributi  di  cui  al  comma  5,  sono
          stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto con i Ministri  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,    dell'ambiente   e   del   tesoro,   da
          pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale   entro   un   mese
          dall'approvazione dello statuto del Consorzio.
            7.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore del
          presente decreto il Consorzio provvede  ad  apportare  allo
          statuto  vigente  tutte  le  modificazioni  necessarie  per
          adeguarlo alle disposizioni del presente  decreto.  Con  il
          decreto   che   approva   il   nuovo  statuto  il  Ministro
          dell'ambiente, di concerto con quello  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato, puo' apportare le modifiche
          eventualmente necessarie al previsto adeguamento e fissa la
          data della prima riunione  dell'assemblea  per  il  rinnovo
          degli  organi  consortili. Nel caso di mancata adozione del
          nuovo statuto da parte del Consorzio nei termini  previsti,
          il  Ministro  dell'ambiente,  previa  diffida  a provvedere
          entro  l'ulteriore  termine  massimo  di  giorni  quindici,
          adotta   con   decreto,   di   concerto   con  il  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il  nuovo
          statuto e fissa la data della prima riunione dell'assemblea
          per il rinnovo degli organi consortili.
            8.  Lo  statuto  prevede, in particolare, che sono organi
          del Consorzio, nominati dall'assemblea dei consorziati:
             il presidente e il vicepresidente;
             il consiglio di amministrazione;
             il collegio sindacale.
            Il consiglio di amministrazione  e'  composto  di  sedici
          membri.   Di   esso   fanno   parte   il   presidente,   il
          vicepresidente, quattro membri nominati, ai sensi dell'art.
          2459  c.c.,  uno  ciascuno  dai   Ministri   dell'ambiente,
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, della
          sanita'  e  delle  finanze.   nonche'   da   due   espressi
          esclusivamente  dai  soci  che  immettono  in  consumo olii
          rigenerati.
            Il collegio sindacale e' composto di cinque  membri,  dei
          quali  tre,  nominati  ai  sensi  dell'art.  2459 c.c., uno
          ciascuno  dai  Ministri  del  tesoro,   delle   finanze   e
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
            9.   Il   Consorzio   deve   trasmettere   ai   Ministeri
          dell'industria,  del   commercio   e   dell'artigianato   e
          dell'ambiente, entro un mese dall'approvazione, il bilancio
          consuntivo delle gestioni annuali sottoposto a revisione da
          parte  di  societa'  a  cio' autorizzata ai sensi e per gli
          effetti del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
          marzo 1975, n. 136.
            10.  Il  Consorzio  esplica  le  sue funzioni su tutto il
          territorio nazionale. Esso e' tenuto a:
             a)   promuovere   la   sensibilizzazione   dell'opinione
          pubblica sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione
          degli olii usati;
             b)  assicurare  ed  incentivare  la  raccolta degli olii
          usati   ritirandoli   dai   detentori   e   dalle   imprese
          autorizzate;
             c) espletare direttamente le attivita' di raccolta degli
          olii  usati  dai  detentori  che  ne  facciano direttamente
          richiesta,   nelle   province   ove   manchi   o    risulti
          insufficiente  o  economicamente  difficoltosa  la raccolta
          rispetto alle quantita' di  olii  lubrificanti  immessi  al
          consumo;
             d)  selezionare  gli  olii  usati raccolti ai fini della
          loro corretta eliminazione;
             e) cedere gli olii usati alle imprese  autorizzate  alla
          loro   eliminazione,   osservando   le  priorita'  previste
          dall'art. 3, comma 3;
             f)   proseguire   ed   incentivare   lo    studio,    la
          sperimentazione  e  la  realizzazione  di nuovi processi di
          trattamento e di impiego alternativi;
             g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza,  di
          libera   circolazione   di   beni,  di  economicita'  della
          gestione, nonche' della tutela della salute e dell'ambiente
          da ogni inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo;
             h) annotare ed elaborare tutti i dati  tecnici  relativi
          alla   raccolta   ed   eliminazione   degli  olii  usati  e
          comunicarli annualmente  ai  Ministeri  che  esercitano  il
          controllo, corredati da una relazione illustrativa;
             i)  garantire  ai  rigeneratori,  nei  limiti degli olii
          usati   rigenerabili   raccolti    e    della    produzione
          dell'impianto  i  quantitativi  di  olii  usati richiesti a
          prezzo equo e, comunque, non  superiore  al  costo  diretto
          della raccolta.
            11.  Il  Consorzio  obbligatorio  degli  olii  usati puo'
          svolgere le proprie funzioni sia direttamente  che  tramite
          mandati  conferiti  ad  imprese  per determinati e limitati
          settori  di  attivita'  o  determinate  aree  territoriali.
          L'attivita' dei mandatari e' svolta sotto la direzione e la
          responsabilita' del Consorzio stesso".
            -  Il  testo  degli  articoli 1, 1-bis e 1-ter del citato
          decreto-legge, 31 agosto  1987,  n.  361,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1987, n. 441, e'
          riportato nelle note all'art. 56.