ART. 58 (Disposizioni finali) 1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate. 2. All'articolo 8, comma 2, secondo capoverso della legge 19 ottobre 1984, n. 748, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita'". All'articolo 8, comma 3, ultimo capoverso della legge 19 ottobre 1984, n. 748, le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita'". All'articolo 9, comma 5, della medesima legge 19 ottobre 1984, n. 748, le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanita'" sono sostituite dalle seguenti "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita'". 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare maggiori oneri o minori entrate a carico dello Stato. 4. Il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi di cui all'articolo 9- quinquies del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ha personalita' giuridica di diritto privato. 5. Il Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, ha personalita' giuridica di diritto privato. 6. Nell'assegnazione delle risorse stanziate, ancora disponibili, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, si prescinde dalle specificazioni di cui agli articoli 1, 1-bis e 1-ter e dalle tipologie impiantistiche ivi indicate. 7. Le disposizioni del Titolo II del presente decreto entrano in vigore dal 1 maggio 1997. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 febbraio 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro dell'ambiente Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Bindi, Ministro della sanita' Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione Pinto, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali Napolitano, Ministro dell'interno Visco, Ministro delle finanze Bassanini, Ministro della funzione pubblica Dini, Ministro degli esteri Flick, Ministro di grazia e giustizia Ciampi, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: Flick
Note all'art. 58: - Il testo dell'art. 4, secondo comma, lett. g), della legge 29 settembre 1964, n. 847 (Autorizzazione ai comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167), e' il seguente: "4. Le opere di cui all'art. 1, lettera b), sono quelle di urbanizzazione primaria e cioe': a) strade residenziali; b) spazi di sosta o di parcheggio; c) fognature; d) rete idrica; e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; f) pubblica illuminazione; g) spazi di verde attrezzato. Le opere di cui all'art. 1, lettera c), sono le seguenti: a) - f) (Omissis); g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;". - Il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161 (Attuazione delle direttive 89/284/CEE del Consiglio del 13 aprile 1989 e 89/530/CEE del Consiglio del 18 settembre 1989 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri rela- tive ai concimi), che modifica l'art. 8, comma 2, secondo capoverso della citata legge n. 748/1984, e' il seguente: "1. Per l'emanazione dei decreti di modifica degli allegati 1B, 1C, 2 e 3 e' richiesto il parere del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanita'". - Il testo dell'art. 8, comma 3, ultimo capoverso della citata legge n. 748/1984, e' il seguente: "Alle modifiche dell'allegato 2 si provvedera' con decreto del Ministro della agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali ed il Ministro della sanita' e previo parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'art. 10". - Il testo dell'art. 9, comma 5, della medesima legge numero 748/1984, e' il seguente: "Alle modifiche dell'allegato 1C, nonche' all'iscrizione di nuovi tipi da ammendanti oppure correttivi, si provvedera' con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanita' previo parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'art. 10". - Il testo dell'art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' riportato nelle note all'art. 56. - Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati), e' il seguente: "Art. 11 (Consorzio obbligatorio degli olii usati). - 1. Al Consorzio obbligatorio degli olii usati partecipano tutte le imprese che immettono al consumo olii lubrificanti di base e finiti. Le quote di partecipazione sono determi- nate di anno in anno in proporzione alle quantita' di basi lubrificanti immesse al consumo nel corso dell'anno precedente. 2. Il Consorzio non ha fini di lucro ed e' retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Le deliberazioni degli organi del Consorzio adottate in relazione agli scopi del presente decreto e da norma dello statuto sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti. 4. Il Consorzio determina annualmente, con riferimento ai costi sopportati nell'anno al netto dei ricavi per l'assolvimento degli obblighi di cui al successivo comma 10, il contributo per chilogrammo dell'olio lubrificante che sara' messo a consumo nell'anno successivo. Ai fini del presente decreto si considerano immessi al consumo gli olii lubrificanti di base e finiti all'atto del pagamento dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovraimposta di confine. 5. Le imprese partecipanti sono tenute a versare al Consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse secondo le modalita' ed i termini fissati ai sensi del comma 6. 6. Le modalita' e i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi di cui al comma 5, sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dall'approvazione dello statuto del Consorzio. 7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Consorzio provvede ad apportare allo statuto vigente tutte le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni del presente decreto. Con il decreto che approva il nuovo statuto il Ministro dell'ambiente, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' apportare le modifiche eventualmente necessarie al previsto adeguamento e fissa la data della prima riunione dell'assemblea per il rinnovo degli organi consortili. Nel caso di mancata adozione del nuovo statuto da parte del Consorzio nei termini previsti, il Ministro dell'ambiente, previa diffida a provvedere entro l'ulteriore termine massimo di giorni quindici, adotta con decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il nuovo statuto e fissa la data della prima riunione dell'assemblea per il rinnovo degli organi consortili. 8. Lo statuto prevede, in particolare, che sono organi del Consorzio, nominati dall'assemblea dei consorziati: il presidente e il vicepresidente; il consiglio di amministrazione; il collegio sindacale. Il consiglio di amministrazione e' composto di sedici membri. Di esso fanno parte il presidente, il vicepresidente, quattro membri nominati, ai sensi dell'art. 2459 c.c., uno ciascuno dai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e delle finanze. nonche' da due espressi esclusivamente dai soci che immettono in consumo olii rigenerati. Il collegio sindacale e' composto di cinque membri, dei quali tre, nominati ai sensi dell'art. 2459 c.c., uno ciascuno dai Ministri del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 9. Il Consorzio deve trasmettere ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, entro un mese dall'approvazione, il bilancio consuntivo delle gestioni annuali sottoposto a revisione da parte di societa' a cio' autorizzata ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. 10. Il Consorzio esplica le sue funzioni su tutto il territorio nazionale. Esso e' tenuto a: a) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione degli olii usati; b) assicurare ed incentivare la raccolta degli olii usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate; c) espletare direttamente le attivita' di raccolta degli olii usati dai detentori che ne facciano direttamente richiesta, nelle province ove manchi o risulti insufficiente o economicamente difficoltosa la raccolta rispetto alle quantita' di olii lubrificanti immessi al consumo; d) selezionare gli olii usati raccolti ai fini della loro corretta eliminazione; e) cedere gli olii usati alle imprese autorizzate alla loro eliminazione, osservando le priorita' previste dall'art. 3, comma 3; f) proseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego alternativi; g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione di beni, di economicita' della gestione, nonche' della tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo; h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla raccolta ed eliminazione degli olii usati e comunicarli annualmente ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa; i) garantire ai rigeneratori, nei limiti degli olii usati rigenerabili raccolti e della produzione dell'impianto i quantitativi di olii usati richiesti a prezzo equo e, comunque, non superiore al costo diretto della raccolta. 11. Il Consorzio obbligatorio degli olii usati puo' svolgere le proprie funzioni sia direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per determinati e limitati settori di attivita' o determinate aree territoriali. L'attivita' dei mandatari e' svolta sotto la direzione e la responsabilita' del Consorzio stesso". - Il testo degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del citato decreto-legge, 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e' riportato nelle note all'art. 56.