Art. 70.
       Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione
           pubblica con la Ragioneria generale dello Stato
 1.   Il   piu'   efficace   perseguimento  degli  obiettivi  di  cui
all'articolo 52, commi 1, 2 e 3, ed agli articoli  63,  64  e  65  e'
realizzato  attraverso l'integrazione funzionale della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con  il
Ministero   del   tesoro   -  Ragioneria  generale  dello  Stato,  da
conseguirsi mediante apposite conferenze di  servizi  presiedute  dal
Ministro per la funzione pubblica o da un suo delegato.
 2.  L'applicazione  dei  contratti collettivi di lavoro, nazionali e
decentrati, per i  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche,  e'
oggetto  di  verifica  del  Ministero  del  tesoro, del Ministero del
bilancio e della programmazione economica e  del  Dipartimento  della
funzione  pubblica,  con  riguardo,  rispettivamente, al rispetto dei
costi  prestabiliti  ed  agli  effetti  degli  istituti  contrattuali
sull'efficiente  organizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche  e
sulla efficacia della loro azione.
 3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i  progetti  di  legge,
comunque   sottoposti   alla   valutazione  del  Governo,  contenenti
disposizioni relative alle amministrazioni  pubbliche  richiedono  il
necessario  concerto  del  Ministero  del  tesoro,  del Ministero del
bilancio e della programmazione economica e  del  Dipartimento  della
funzione  pubblica.    I  provvedimenti delle singole amministrazioni
dello Stato incidenti nella medesima materia sono  adottati  d'intesa
con  il  Ministero  del  tesoro  e con il Dipartimento della funzione
pubblica in apposite conferenze di servizi da indire ai sensi  e  con
le modalita' di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(a).
  (a)  La  legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi.". Si trascrive il testo del relativo art. 14:
  "Art.  14. 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale
di   vari   interessi   pubblici   coinvolti   in   un   procedimento
amministrativo,  l'amministrazione  procedente  indice  di regola una
conferenza di servizi.
  2.  La  conferenza  stessa  puo'  essere   indetta   anche   quando
l'amministrazione   procedente   debba  acquisire  intese,  concerti,
nullaosta o assensi  comunque  denominati  di  altre  amministrazioni
pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza
sostituiscono  a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta
e gli assensi richiesti.
  2-bis.  Nella  prima  riunione  della  conferenza  di  servizi   le
amministrazioni  che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui
e' possibile pervenire ad una decisione. In caso di  inutile  decorso
del  termine  l'amministrazione  indicente procede ai sensi dei commi
3-bis e 4.
  2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche
quando  l'attivita'  del privato sia subordinata ad atti di consenso,
comunque  denominati,  di  competenza  di  amministrazioni  pubbliche
diverse.    In  questo  caso,  la  conferenza  e' convocata, anche su
richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela
dell'interesse pubblico prevalente.
  3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la  quale,
regolarmente  convocata,  non  abbia partecipato alla conferenza o vi
abbia partecipato tramite rappresentanti privi  della  competenza  ad
esprimere  definitivamente  la volonta', salvo che essa non comunichi
all'amministrazione procedente il  proprio  motivato  dissenso  entro
venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento
della  comunicazione  delle  determinazioni  adottate, qualora queste
ultime  abbiano   contenuto   sostanzialmente   diverso   da   quelle
originariamente previste.
  3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso anche nel
corso    della    conferenza,    il    proprio    motivato   dissenso
l'amministrazione  procedente  puo'  assumere  la  determinazione  di
conclusione   positiva  del  procedimento  dandone  comunicazione  al
Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   ove   l'amministrazione
procedente  o  quella  dissenziente  sia una amministrazione statale;
negli altri casi la comunicazione e' data al presidente della regione
ed ai sindaci. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  previa
delibera  del  Consiglio  medesimo, o il presidente della regione o i
sindaci, previa delibera  del  consiglio  regionale  o  dei  consigli
comunali,  entro  trenta  giorni dalla ricezione della comunicazione,
possono  disporre  la  sospensione  della   determinazione   inviata;
trascorso  tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione
e' esecutiva.
  4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione  del  procedimento
sia  espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico  o  alla
tutela  della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente puo'
richiedere, purche' non vi sia stata una  precedente  valutazione  di
impatto  ambientale  negativa  in  base alle norme tecniche di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27  dicembre  1988,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  4 del 5 gennaio 1989, una
determinazione di conclusione  del  procedimento  al  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri.
  4-bis La conferenza di servizi  puo'  essere  convocata  anche  per
l'esame  contestuale  di  interessi  coinvolti  in  piu' procedimenti
amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o  risultati.
In tal caso, la conferenza e' indetta dalla amministrazione o, previa
informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse
pubblico   prevalente   ovvero   dall'amministrazione   competente  a
concludere il procedimento che cronologicamente  deve  precedere  gli
altri  connessi.   L'indizione della conferenza puo' essere richiesta
da qualsiasi altra amministrazione coinvolta".