Art. 71.
                Aspettativa per mandato parlamentare
 1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento
nazionale,  al  Parlamento  europeo  e  nei  Consigli  regionali sono
collocati in aspettativa senza assegni per  la  durata  del  mandato.
Essi  possono  optare  per la conservazione, in luogo dell'indennita'
parlamentare e dell'analoga  indennita'  corrisposta  ai  consiglieri
regionali,    del   trattamento   economico   in   godimento   presso
l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
 2. Il periodo di aspettativa e' utile  ai  fini  dell'anzianita'  di
servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
 3.   Il   collocamento   in  aspettativa  ha  luogo  all'atto  della
proclamazione degli  eletti;  di  questa  le  Camere  ed  i  Consigli
regionali  danno  comunicazione  alle amministrazioni di appartenenza
degli eletti per i conseguenti provvedimenti.
 4.  In  sede  di  prima  applicazione  del  presente   decreto,   la
disposizione  di  cui  al comma 1 si applica a decorrere dal 31 marzo
1993.
 5. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi  di  cui  ai
commi  1,  2 e 3 entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente
decreto.