Art. 43. Definizioni 1. Le funzioni amministrative relative alla materia "turismo ed industria alberghiera", cosi' come definita dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernono ogni attivita' pubblica o privata attinente al turismo, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalita', a favore delle imprese turistiche.
Note all'art. 43: - Il testo dell'art. 56 del gia' citato D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e' il seguente: "Art. 56 (Turismo ed industria alberghiera). - Le funzioni amministrative relative alla materia "turismo ed industria alberghiera" concernono tutti i servizi, le strutture e le attivita' pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi, e dell'industria alberghiera, nonche' gli enti e le aziende pubbliche operanti nel settore sul piano locale. Le funzioni predette comprendono fra l'altro: a) le opere, gli impianti, i servizi complementari all'attivita' turistica; b) la promozione di attivita' sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per le attivita' e gli impianti di interesse dei giovani in eta' scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attivita' agonistiche ad ogni livello e le relative attivita' promozionali. Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del CONI; c) la vigilanza sulle attivita' svolte e sui servizi gestiti, nel territorio regionale, per quanto riguarda le attivita' turistico-ricreative, dagli automobil club provinciali". - L'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, e' cosi' modificato: "Fino a quando con legge regionale non sia riordinata l'amministrazione locale del turismo, spettano alle regioni i poteri di nomina dei collegi dei revisori degli enti con finalita' turistiche, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato".