Art. 43.
Definizioni
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "turismo ed
industria alberghiera", cosi' come definita dall'articolo 56 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
concernono ogni attivita' pubblica o privata attinente al turismo,
ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli
incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalita', a
favore delle imprese turistiche.
Note all'art. 43:
- Il testo dell'art. 56 del gia' citato D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, e' il seguente:
"Art. 56 (Turismo ed industria alberghiera). - Le
funzioni amministrative relative alla materia "turismo ed
industria alberghiera" concernono tutti i servizi, le
strutture e le attivita' pubbliche e private riguardanti
l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche
nei connessi aspetti ricreativi, e dell'industria
alberghiera, nonche' gli enti e le aziende pubbliche
operanti nel settore sul piano locale.
Le funzioni predette comprendono fra l'altro:
a) le opere, gli impianti, i servizi complementari
all'attivita' turistica;
b) la promozione di attivita' sportive e ricreative e la
realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di
intesa, per le attivita' e gli impianti di interesse dei
giovani in eta' scolare, con gli organi scolastici. Restano
ferme le attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle
attivita' agonistiche ad ogni livello e le relative
attivita' promozionali. Per gli impianti e le attrezzature
da essa promossi, la regione si avvale della consulenza
tecnica del CONI;
c) la vigilanza sulle attivita' svolte e sui servizi
gestiti, nel territorio regionale, per quanto riguarda le
attivita' turistico-ricreative, dagli automobil club
provinciali".
- L'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, e' cosi'
modificato:
"Fino a quando con legge regionale non sia riordinata
l'amministrazione locale del turismo, spettano alle regioni
i poteri di nomina dei collegi dei revisori degli enti con
finalita' turistiche, salva la designazione da parte del
Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi
in relazione alla permanenza negli enti di interessi
finanziari dello Stato".