Art. 44.
Funzioni e compiti conservati allo Stato
Sono conservate allo Stato:
a) la definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli
obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.
Le connesse linee guida sono contenute in un documento approvato,
d'intesa con la Conferenza Statoregioni, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni
di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici,
dei consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali
dei lavoratori del turismo piu' rappresentative nella categoria.
Prima della sua definitiva adozione, il documento e' trasmesso alle
competenti Commissioni parlamentari. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo e' approvato il
predetto documento contenente le linee guida;
b) il monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla
lettera a) relativamente agli aspetti statali;
c) il coordinamento intersettoriale delle attivita' di competenza
dello Stato connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del
sistema turistico nazionale;
d) il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di programmi
regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo.
Nota all'art. 44:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del gia' richiamato
D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281:
"Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri
puo' provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del
presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti
all'esame della conferenza Stato-regioni nei successi
quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri e' tenuto ad
esaininare le osservazioni della conferenza Stato-regioni
ai fini di eventuali deliberazioni successive".