Art. 46. Abrogazioni 1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' abrogato il comma 5 dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217. 2. Nel comma 6 dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' soppresso il secondo periodo. 3. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: a) al comma 1 dell'articolo 17-bis, aggiunto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, sono soppressi il numero 123 e la virgola successiva; b) e' abrogato l'articolo 123. 4. Sono abrogati gli articoli da 234 a 241 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 5. Nella tabella C, costituente l'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, e' soppresso il n. 65. 6. Sono o restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni: a) legge 15 maggio 1986, n. 192; b) articolo 12 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237; c) articolo 57, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; d) articoli 13, 14 e 15 delle legge 17 maggio 1983, n. 217. 7. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, e' abrogato. Resta fermo quanto previsto relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene per i circhi equestri e le attivita' di spettacolo viaggiante.
Note all'art. 46: - Per il testo dell'art. 4, comma 3, della legge n.59/1997 si veda in nota all'art. 3. - Si trascrive il testo dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), come risulta modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 9 (Agenzie di viaggio e turismo). - Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attivita' di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attivita', ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084. L'esercizio delle attivita' di cui al comma precedente e' soggetto ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti professionali: a) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio; b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica; c) conoscenza di almeno due lingue straniere. Il rilascio dell'autorizzazione dovra', in ogni caso, essere subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale. Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuita' ed esclusivita' la propria opera nella agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico. Lo Stato cura la tenuta e l'aggiornamento di un apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzoni rilasciate dalle regioni. L'elenco di cui al precedente comma, unitamente all'elenco degli uffici informazioni di cui all'art. 4, viene raccolto in una apposita pubblicazione dell'ENIT e diffuso in Italia ed all'estero. In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accerteranno l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, gia' operanti sul territorio nazionale. Non potra', in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane. Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri delle Comunita' europee l'autorizzazione di cui al secondo comma e' subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi dell'art. 58, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 6161". - Il testo del comma 1 dell'art. 17-bis del r.d. n. 773 del 1931, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli artt. 59, 60, 75, 76, se il fatto e' commesso contro il divieto dell'autorita', 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124, 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. - Si trascrive il testo dell'art. 123 del r.d. n. 773 del 1931: "Art. 123 (Art. 124 testo unico 1926). - Per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci e' necessario ottenere la licenza del questore. Oltre quanto e' disposto dall'art. 11, la licenza puo' essere negata a chi ha riportato condanna per reati contro la moralita' pubblica o il buon costume. La concessione della licenza e' subordinata all'accertamento della capacita' tecnica del richiedente". - Il testo degli artt. 234 e 241 del gia' citato r.d. 6 maggio 1940, n. 635, e' il seguente: "Art. 234. - Ai sensi dell'art. 123 della legge: a) sono "guide" coloro che, per mistiere, accompagnano i clienti nelle visite ai monumenti, alle opere d'arte, ai musei, alle gallerie, agli scavi archeologici, alle ville, ai paesaggi e simili, per illustrarne i pregi storici ed artistici o le bellezze naturali; b) sono "guide alpine" coloro che, per mestiere, accompagnano gli escursionisti nelle zone montane od alpestri; c) sono "portatori alpini" coloro che, per mestiere, accompagnano gli escursionisti nelle zone montane od alpestri, per trasportare bagagli o vettovaglie; d) sono "corrieri" coloro che, per mestiere, accompagnano comitive, famiglie o persone singole nei viaggi che compiono attraverso il Regno". "Art. 241. - E' vietato agli albergatori ed agli esercenti pubblici di suggerire, raccomandare o presentare ai viaggiatori, come guida, maestro di sci, interprete corriere o portatore alpino una persona che non sia munita della licenza prescritta dall'art. 123 della legge". - Il n. 65 della tabella C, allegato 1, al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407 (Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, concernente le attivita' private sottoposte alla disciplina degli artt. 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241), era il seguente: "Allegato 1 ELENCO ATTIVITA' INSERITE NELLA TABELLA C DEL REGOLAMENTO 26 APRlLE 1992, N. 300 Tabella C Elenco delle attivita' sottoposte alla disciplina dell'art. 20 della legge n. 241/1990 con indicazione del termine entro cui la relativa domanda si considera accolta: Attivita' Termine P.A. competente di controllo - - - (Omissis). 65. Esercizio di aziende alberghiere, Comune 60 gg". con classificazione degli alberghi R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 86; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 19; legge 17 maggio 1983, n. 217 - La legge 15 maggio 1986, n. 192, recante "Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1986, n. 115. - Il D.L. 20 maggio 1993, n. 149 (Interventi urgenti in favore dell'economia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1993, n. 116, e' stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1993, n. 167. Si trascrive il testo dell'art. 12: "Art. 12 (Pacchetti turistici per stranieri). - 1. Al fine di promuovere il turismo verso l'Italia nel triennio 1993-1995, sono attivate le seguenti misure agevolative: a) soccorso stradale prestato dall'Automobile Club d'Italia (ACI) a favore dei turisti strieri e degli italiani residenti all'estero che giungono in Italia con motocicli o autovetture con targa di registro estera, ad esclusione dei veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Citta' del Vaticano. La stessa agevolazione e' concessa ai turisti stranieri e agli italiani residenti all'estero che giungono in Italia negli aeroporti intercontinentali e visitano il Pase con la formula "Fly and Drive"; b) tessera di ingresso ai musei dello Stato; c) assistenza turistica per i turisti stranieri che si trovino, in Italia, in situazioni di emergenza che richiedono un intervento immediato. 2. Le modalita' di attuazione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono definite nelle convenzioni che la Presiderza del Consiglio dei Ministri, anche di intesa con altre amministrazioni interessate, e' autorizzata a stipulare con l'ACI e con altri enti pubblici o privati. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, e comprensivo dell'onere relativo alla utilizzazione di pacchetti turistici da parte di cittadini stranieri sino al 31 dicembre 1992, da ripartire nel triennio 1993-1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo e dello spettacolo. 4. Per le finalita' di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, il progetto relativo al Centro nazionale di informazioni per il turismo (CNIT), di cui alla deliberazione del CIPE del 19 dicembre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1990, e' realizzato dall'aggiudicatario nei limiti delle disponibilita' di bilancio, pari a lire 35.705 milioni corrispondenti alla prima assegnazione disposta dal CIPE con la suddetta deliberazione. Il nuovo contratto dovra' essere stipulato seguendo le procedure previste dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39". - Il testo dell'art. 57 del D.P.R. n. 616 del 1977, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 57 (Ente nazionale italiano per il turismo). - Ferma restando la competenza regionale, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, e nei limiti fissati da quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, per la propaganda all'estero delle iniziative ed attivita' turistico-alberghiere proprie di ciascuna regione, le regioni si avvalgono dell'Ente nazionale italiano per il turismo per l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione turistica all'estero". - Gli articoli 13, 14 e 15 della sopra richiamata legge n. 217 del 1983 cosi' recitavano: "Art. 13 (Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato). - Ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale delle attivita' di interesse turistico, con specifico riferimento alle aree del Mezzogiorno e delle zone interne e montane, nonche' per favorire l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti e dei servizi turistici e dei centri di vacanza, ivi compresi quelli del turismo nautico congressuale e termale, lo Stato conferisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano contributi ripartiti secondo le modalita' ed i criteri di cui all'art. 14. Per gli investimenti destinati alla creazione di nuove strutture ricettive e di nuovi servizi le opere devono essere incluse nei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. I piani regionali di sviluppo dovranno essere opportunamente aggiornati nelle parti relative al turismo, per renderli coerenti con i fini di cui al primo comma del presente articolo. Per il triennio 1983-85 il conferimento di cui al primo comma e' determinato in complessive lire 300 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l'anno 1983. Per gli anni 1984 e 1985 l'importo dei contributi sara' determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria". "Art. 14 (Ripartizione dei fondi). - Il 70 per cento delle risorse di cui al precedente art. 13 e' ripartito annualmente, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'art. 2, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo i seguenti criteri: un terzo in base alla popolazioine residente, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento; un terzo in base alla superficie del territorio ed un terzo in base agli indici di utilizzazione del patrimonio ricettivo regionale. Il rimanente 30 per cento e ripartito con gli stessi criteri, tra le regioni che comprendo nel proprio territorio le aree del Mezzogiono, come indicate dall'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Per l'anno 1983 la ripartizione e' effettuata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le procedure previste dall'art. 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per l'erogazione di fondi a favore delle province autonome di Trento e Bolzano. I finanziamenti previsti dalla presente legge debbono risultare aggiuntivi rispetto ai finanziamenti ordinari a favore del turismo, previsti dalla legislazione regionale preesistente. Nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente, le regioni possono deliberare la gestione unitaria ed integrata dei finanziamenti, e procedere alla costituzione dei "fondi per lo sviluppo delle attivita' turistiche" o provvedere ad una gestione integrata delle disponibilita' attraverso le societa' finanziarie regionali". "Art. 15 (Criteri, procedure e controlli). - Con leggi regionali saranno stabiliti i criteri e le modalita' di accesso ai finanziamenti di cui all'art. 13 nel rispetto della destinazione alle opere indicate nello stesso articolo, a norma dell'art. 21, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 135. Le somme comunque non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano entro l'esercizio successivo a quello per il quale lo stanziamento e' destinato, vengono nuovamente ripartite tra tutte. A tal fine, il rendiconto annuale, debitamente documentato, delle iniziative, sia pubbliche che private, finanziate con i contributi di cui all'art. 13, sara' presentato al comitato di coordinamento per la programmazione turistica di cui all'art. 2 entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento". "Art. 16 (Copertura finanziaria). - All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo uttilizzando la voce "Interventi straordinari per il potenziamento dell'offerta turistica". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Il D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394, recante "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di concessione di contributi a favore di attivita' teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonche' dei procedimenti di autorizzazione per l'esercizio di attivita' circensi e per parchi di divertimento" e' pubblicato nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1994, n. 141. Il testo dell'art. 6 e' il seguente: "Art. 6 (Autorizzioni all'esercizio di attivita' circensi e di spettacolo viaggiate). - 1. Devono essere presentate all'amministrazione le domande di autorizzazione per l'esercizio dei circhi equestri e delle singole attivita' dello spettacolo viaggiante incluse nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, da parte delle imprese di Paesi dell'Unione europea. 2. L'autorizzazione e' rilasciata previa valutazione dei requisiti tecnico-professionali del richiedente. 3. Entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, l'amminstrazione si pronuncia sulla domanda. L'autorizzazione si intende rilasciata se il provvedimento non e' adottato entro il termine. 4. Per ogni attivita' autorizzata, l'amministrazione rilascia all'esercente apposito contrassegno che dovra' essere apposto permanentemente e in maniera visibile all'interno dell'impianto. 5. L'autorizzazione e' sottoposta annualmente a revisione dell'amministrazione, secondo modalita' stabilite in via generale dalla stessa con proprio provvedimento, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale".