Art. 46.
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59, e' abrogato il comma 5 dell'articolo 9 della legge
17 maggio 1983, n. 217.
2. Nel comma 6 dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217,
e' soppresso il secondo periodo.
3. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
a) al comma 1 dell'articolo 17-bis, aggiunto dall'articolo 3 del
decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, sono soppressi il numero
123 e la virgola successiva;
b) e' abrogato l'articolo 123.
4. Sono abrogati gli articoli da 234 a 241 del regolamento per
l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
5. Nella tabella C, costituente l'allegato 1 al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, e' soppresso il n.
65.
6. Sono o restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni:
a) legge 15 maggio 1986, n. 192;
b) articolo 12 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
c) articolo 57, comma secondo, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
d) articoli 13, 14 e 15 delle legge 17 maggio 1983, n. 217.
7. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21
aprile 1994, n. 394, e' abrogato. Resta fermo quanto previsto
relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene per i
circhi equestri e le attivita' di spettacolo viaggiante.
Note all'art. 46:
- Per il testo dell'art. 4, comma 3, della legge
n.59/1997 si veda in nota all'art. 3.
- Si trascrive il testo dell'art. 9 della legge 17 maggio
1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per
il potenziamento e la qualificazione dell'offerta
turistica), come risulta modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 9 (Agenzie di viaggio e turismo). - Sono agenzie di
viaggio e turismo le imprese che esercitano attivita' di
produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni,
intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le
attivita', ivi compresi i compiti di assistenza e di
accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla
Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio
(CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.
L'esercizio delle attivita' di cui al comma precedente e'
soggetto ad autorizzazione regionale, previo accertamento
del possesso da parte del richiedente dei seguenti
requisiti professionali:
a) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione
delle agenzie di viaggio;
b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia
turistica;
c) conoscenza di almeno due lingue straniere. Il
rilascio dell'autorizzazione dovra', in ogni caso, essere
subordinato al versamento di un congruo deposito
cauzionale.
Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione
non presti con carattere di continuita' ed esclusivita' la
propria opera nella agenzia, i requisiti di cui al comma
precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.
Lo Stato cura la tenuta e l'aggiornamento di un apposito
elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle
comunicazioni relative alle autorizzoni rilasciate dalle
regioni.
L'elenco di cui al precedente comma, unitamente
all'elenco degli uffici informazioni di cui all'art. 4,
viene raccolto in una apposita pubblicazione dell'ENIT e
diffuso in Italia ed all'estero.
In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni
accerteranno l'inesistenza di agenzie con denominazione
uguale o simile, gia' operanti sul territorio nazionale.
Non potra', in ogni caso, essere adottata dalle agenzie
la denominazione di comuni o regioni italiane.
Per le persone fisiche o giuridiche straniere non
appartenenti a Stati membri delle Comunita' europee
l'autorizzazione di cui al secondo comma e' subordinata al
rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi dell'art. 58,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 6161".
- Il testo del comma 1 dell'art. 17-bis del r.d. n. 773
del 1931, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
"1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli artt. 59,
60, 75, 76, se il fatto e' commesso contro il divieto
dell'autorita', 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma
secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle
indicate nella tabella, 121, 124, 135, comma quinto,
limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate
nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei
milioni.
- Si trascrive il testo dell'art. 123 del r.d. n. 773 del
1931:
"Art. 123 (Art. 124 testo unico 1926). - Per l'esercizio
del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o
portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento
dello sci e' necessario ottenere la licenza del questore.
Oltre quanto e' disposto dall'art. 11, la licenza puo'
essere negata a chi ha riportato condanna per reati contro
la moralita' pubblica o il buon costume.
La concessione della licenza e' subordinata
all'accertamento della capacita' tecnica del richiedente".
- Il testo degli artt. 234 e 241 del gia' citato r.d. 6
maggio 1940, n. 635, e' il seguente:
"Art. 234. - Ai sensi dell'art. 123 della legge:
a) sono "guide" coloro che, per mistiere, accompagnano i
clienti nelle visite ai monumenti, alle opere d'arte, ai
musei, alle gallerie, agli scavi archeologici, alle ville,
ai paesaggi e simili, per illustrarne i pregi storici ed
artistici o le bellezze naturali;
b) sono "guide alpine" coloro che, per mestiere,
accompagnano gli escursionisti nelle zone montane od
alpestri;
c) sono "portatori alpini" coloro che, per mestiere,
accompagnano gli escursionisti nelle zone montane od
alpestri, per trasportare bagagli o vettovaglie;
d) sono "corrieri" coloro che, per mestiere,
accompagnano comitive, famiglie o persone singole nei
viaggi che compiono attraverso il Regno".
"Art. 241. - E' vietato agli albergatori ed agli
esercenti pubblici di suggerire, raccomandare o presentare
ai viaggiatori, come guida, maestro di sci, interprete
corriere o portatore alpino una persona che non sia munita
della licenza prescritta dall'art. 123 della legge".
- Il n. 65 della tabella C, allegato 1, al D.P.R. 9
maggio 1994, n. 407 (Regolamento recante modificazioni al
D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, concernente le attivita'
private sottoposte alla disciplina degli artt. 19 e 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241), era il seguente:
"Allegato 1
ELENCO ATTIVITA' INSERITE NELLA TABELLA C
DEL REGOLAMENTO 26 APRlLE 1992, N. 300
Tabella C
Elenco delle attivita' sottoposte alla disciplina dell'art. 20
della legge n. 241/1990 con indicazione del termine entro cui la
relativa domanda si considera accolta:
Attivita' Termine
P.A. competente di controllo
- - -
(Omissis).
65. Esercizio di aziende alberghiere, Comune 60 gg".
con classificazione degli alberghi
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 86;
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 19;
legge 17 maggio 1983, n. 217
- La legge 15 maggio 1986, n. 192, recante "Agevolazioni
a favore dei turisti stranieri motorizzati", e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1986, n. 115.
- Il D.L. 20 maggio 1993, n. 149 (Interventi urgenti in
favore dell'economia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 maggio 1993, n. 116, e' stato convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1993, n. 167.
Si trascrive il testo dell'art. 12:
"Art. 12 (Pacchetti turistici per stranieri). - 1. Al
fine di promuovere il turismo verso l'Italia nel triennio
1993-1995, sono attivate le seguenti misure agevolative:
a) soccorso stradale prestato dall'Automobile Club
d'Italia (ACI) a favore dei turisti strieri e degli
italiani residenti all'estero che giungono in Italia con
motocicli o autovetture con targa di registro estera, ad
esclusione dei veicoli immatricolati nella Repubblica di
San Marino e nello Stato della Citta' del Vaticano. La
stessa agevolazione e' concessa ai turisti stranieri e agli
italiani residenti all'estero che giungono in Italia negli
aeroporti intercontinentali e visitano il Pase con la
formula "Fly and Drive";
b) tessera di ingresso ai musei dello Stato;
c) assistenza turistica per i turisti stranieri che si
trovino, in Italia, in situazioni di emergenza che
richiedono un intervento immediato.
2. Le modalita' di attuazione delle agevolazioni di cui
al comma 1 sono definite nelle convenzioni che la
Presiderza del Consiglio dei Ministri, anche di intesa con
altre amministrazioni interessate, e' autorizzata a
stipulare con l'ACI e con altri enti pubblici o privati.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari
a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e
1995, e comprensivo dell'onere relativo alla utilizzazione
di pacchetti turistici da parte di cittadini stranieri sino
al 31 dicembre 1992, da ripartire nel triennio 1993-1995,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
turismo e dello spettacolo.
4. Per le finalita' di cui al decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, il progetto relativo al Centro
nazionale di informazioni per il turismo (CNIT), di cui
alla deliberazione del CIPE del 19 dicembre 1989,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio
1990, e' realizzato dall'aggiudicatario nei limiti delle
disponibilita' di bilancio, pari a lire 35.705 milioni
corrispondenti alla prima assegnazione disposta dal CIPE
con la suddetta deliberazione. Il nuovo contratto dovra'
essere stipulato seguendo le procedure previste dal decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39".
- Il testo dell'art. 57 del D.P.R. n. 616 del 1977, cosi'
come modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 57 (Ente nazionale italiano per il turismo). -
Ferma restando la competenza regionale, ai sensi dell'art.
3, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, e nei limiti fissati da
quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, per la
propaganda all'estero delle iniziative ed attivita'
turistico-alberghiere proprie di ciascuna regione, le
regioni si avvalgono dell'Ente nazionale italiano per il
turismo per l'istituzione e gestione di uffici di
rappresentanza, di informazione e di promozione turistica
all'estero".
- Gli articoli 13, 14 e 15 della sopra richiamata legge
n. 217 del 1983 cosi' recitavano:
"Art. 13 (Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato).
- Ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale
delle attivita' di interesse turistico, con specifico
riferimento alle aree del Mezzogiorno e delle zone interne
e montane, nonche' per favorire l'ammodernamento e la
riqualificazione delle strutture ricettive esistenti e dei
servizi turistici e dei centri di vacanza, ivi compresi
quelli del turismo nautico congressuale e termale, lo Stato
conferisce alle regioni ed alle province autonome di Trento
e Bolzano contributi ripartiti secondo le modalita' ed i
criteri di cui all'art. 14.
Per gli investimenti destinati alla creazione di nuove
strutture ricettive e di nuovi servizi le opere devono
essere incluse nei programmi regionali di sviluppo di cui
all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616.
I piani regionali di sviluppo dovranno essere
opportunamente aggiornati nelle parti relative al turismo,
per renderli coerenti con i fini di cui al primo comma del
presente articolo.
Per il triennio 1983-85 il conferimento di cui al primo
comma e' determinato in complessive lire 300 miliardi, di
cui lire 50 miliardi per l'anno 1983.
Per gli anni 1984 e 1985 l'importo dei contributi sara'
determinato con apposita norma da inserire nella legge
finanziaria".
"Art. 14 (Ripartizione dei fondi). - Il 70 per cento
delle risorse di cui al precedente art. 13 e' ripartito
annualmente, sentito il Comitato di coordinamento di cui
all'art. 2, tra le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano secondo i seguenti criteri: un terzo in base
alla popolazioine residente, quale risulta dai dati
dell'ultimo censimento; un terzo in base alla superficie
del territorio ed un terzo in base agli indici di
utilizzazione del patrimonio ricettivo regionale.
Il rimanente 30 per cento e ripartito con gli stessi
criteri, tra le regioni che comprendo nel proprio
territorio le aree del Mezzogiono, come indicate dall'art.
1 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
Per l'anno 1983 la ripartizione e' effettuata entro 60
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Restano ferme le procedure previste dall'art. 78 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per l'erogazione di
fondi a favore delle province autonome di Trento e Bolzano.
I finanziamenti previsti dalla presente legge debbono
risultare aggiuntivi rispetto ai finanziamenti ordinari a
favore del turismo, previsti dalla legislazione regionale
preesistente.
Nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente, le
regioni possono deliberare la gestione unitaria ed
integrata dei finanziamenti, e procedere alla costituzione
dei "fondi per lo sviluppo delle attivita' turistiche" o
provvedere ad una gestione integrata delle disponibilita'
attraverso le societa' finanziarie regionali".
"Art. 15 (Criteri, procedure e controlli). - Con leggi
regionali saranno stabiliti i criteri e le modalita' di
accesso ai finanziamenti di cui all'art. 13 nel rispetto
della destinazione alle opere indicate nello stesso
articolo, a norma dell'art. 21, primo comma, della legge 19
maggio 1976, n. 135.
Le somme comunque non utilizzate dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e Bolzano entro l'esercizio
successivo a quello per il quale lo stanziamento e'
destinato, vengono nuovamente ripartite tra tutte.
A tal fine, il rendiconto annuale, debitamente
documentato, delle iniziative, sia pubbliche che private,
finanziate con i contributi di cui all'art. 13, sara'
presentato al comitato di coordinamento per la
programmazione turistica di cui all'art. 2 entro il mese di
marzo dell'anno successivo a quello di riferimento".
"Art. 16 (Copertura finanziaria). - All'onere di lire 50
miliardi derivante dall'applicazione della presente legge
per l'anno finanziario 1983, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo
uttilizzando la voce "Interventi straordinari per il
potenziamento dell'offerta turistica".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394, recante "Regolamento
recante semplificazione dei procedimenti di concessione di
contributi a favore di attivita' teatrali di prosa,
cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di
spettacolo viaggiante, nonche' dei procedimenti di
autorizzazione per l'esercizio di attivita' circensi e per
parchi di divertimento" e' pubblicato nel supplemento
ordinario nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1994, n. 141.
Il testo dell'art. 6 e' il seguente:
"Art. 6 (Autorizzioni all'esercizio di attivita' circensi
e di spettacolo viaggiate). - 1. Devono essere presentate
all'amministrazione le domande di autorizzazione per
l'esercizio dei circhi equestri e delle singole attivita'
dello spettacolo viaggiante incluse nell'elenco di cui
all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, da parte
delle imprese di Paesi dell'Unione europea.
2. L'autorizzazione e' rilasciata previa valutazione dei
requisiti tecnico-professionali del richiedente.
3. Entro centoventi giorni dalla data di presentazione
della domanda, l'amminstrazione si pronuncia sulla domanda.
L'autorizzazione si intende rilasciata se il provvedimento
non e' adottato entro il termine.
4. Per ogni attivita' autorizzata, l'amministrazione
rilascia all'esercente apposito contrassegno che dovra'
essere apposto permanentemente e in maniera visibile
all'interno dell'impianto.
5. L'autorizzazione e' sottoposta annualmente a revisione
dell'amministrazione, secondo modalita' stabilite in via
generale dalla stessa con proprio provvedimento, da
emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento e da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale".