Art. 46.
                             Abrogazioni
  1. Ai  sensi dell'articolo 4, comma  3, lettera c), della  legge 15
marzo 1997, n. 59, e' abrogato il comma 5 dell'articolo 9 della legge
17 maggio 1983, n. 217.
  2. Nel comma 6 dell'articolo 9  della legge 17 maggio 1983, n. 217,
e' soppresso il secondo periodo.
  3. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
  a) al  comma 1 dell'articolo  17-bis, aggiunto dall'articolo  3 del
decreto legislativo 13 luglio 1994,  n. 480, sono soppressi il numero
123 e la virgola successiva;
  b) e' abrogato l'articolo 123.
  4. Sono  abrogati gli  articoli da  234 a  241 del  regolamento per
l'esecuzione  del  testo unico  delle  leggi  di pubblica  sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
  5.  Nella  tabella  C,  costituente l'allegato  1  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, e' soppresso il n.
65.
  6. Sono o restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni:
    a) legge 15 maggio 1986, n. 192;
  b) articolo 12 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
  c) articolo  57, comma  secondo, del  decreto del  Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  d) articoli 13, 14 e 15 delle legge 17 maggio 1983, n. 217.
  7.  L'articolo 6  del decreto  del Presidente  della Repubblica  21
aprile  1994,  n.  394,  e' abrogato.  Resta  fermo  quanto  previsto
relativamente agli  aspetti tecnici  di sicurezza e  di igiene  per i
circhi equestri e le attivita' di spettacolo viaggiante.
 
          Note all'art. 46:
            -  Per  il  testo  dell'art.  4,  comma  3,  della  legge
          n.59/1997 si veda in nota all'art. 3.
            - Si trascrive il testo dell'art. 9 della legge 17 maggio
          1983,  n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per
          il   potenziamento   e   la   qualificazione   dell'offerta
          turistica),  come  risulta  modificato dal presente decreto
          legislativo:
            "Art. 9 (Agenzie di viaggio e turismo). - Sono agenzie di
          viaggio e turismo le imprese che  esercitano  attivita'  di
          produzione,   organizzazione   di   viaggi   e   soggiorni,
          intermediazione nei predetti servizi o  anche  entrambe  le
          attivita',  ivi  compresi  i  compiti  di  assistenza  e di
          accoglienza  ai  turisti,  secondo  quanto  previsto  dalla
          Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio
          (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.
            L'esercizio delle attivita' di cui al comma precedente e'
          soggetto  ad  autorizzazione regionale, previo accertamento
          del  possesso  da  parte  del  richiedente   dei   seguenti
          requisiti professionali:
             a)   conoscenza  dell'amministrazione  e  organizzazione
          delle agenzie di viaggio;
             b)  conoscenza  di  tecnica,  legislazione  e  geografia
          turistica;
             c)   conoscenza  di  almeno  due  lingue  straniere.  Il
          rilascio dell'autorizzazione dovra', in ogni  caso,  essere
          subordinato   al   versamento   di   un   congruo  deposito
          cauzionale.
            Qualora la persona  fisica  titolare  dell'autorizzazione
          non  presti con carattere di continuita' ed esclusivita' la
          propria opera nella agenzia, i requisiti di  cui  al  comma
          precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.
            Lo  Stato cura la tenuta e l'aggiornamento di un apposito
          elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base  delle
          comunicazioni  relative  alle  autorizzoni rilasciate dalle
          regioni.
            L'elenco  di  cui   al   precedente   comma,   unitamente
          all'elenco  degli  uffici  informazioni  di cui all'art. 4,
          viene raccolto in una apposita  pubblicazione  dell'ENIT  e
          diffuso in Italia ed all'estero.
            In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni
          accerteranno  l'inesistenza  di  agenzie  con denominazione
          uguale o simile, gia' operanti sul territorio nazionale.
            Non potra', in ogni caso, essere adottata  dalle  agenzie
          la denominazione di comuni o regioni italiane.
            Per   le  persone  fisiche  o  giuridiche  straniere  non
          appartenenti  a  Stati  membri  delle   Comunita'   europee
          l'autorizzazione  di cui al secondo comma e' subordinata al
          rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi dell'art.  58,
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n. 6161".
            -  Il  testo del comma 1 dell'art. 17-bis del r.d. n. 773
          del  1931,  cosi'  come  modificato  dal  presente  decreto
          legislativo, e' il seguente:
            "1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli artt. 59,
          60,  75,  76,  se  il  fatto  e' commesso contro il divieto
          dell'autorita', 86, 87, 101,  104,  111,  115,  120,  comma
          secondo,  limitatamente  alle  operazioni diverse da quelle
          indicate  nella  tabella,  121,  124,  135,  comma  quinto,
          limitatamente  alle  operazioni  diverse da quelle indicate
          nella tabella, sono soggette alla  sanzione  amministrativa
          del  pagamento  di  una somma da lire un milione a lire sei
          milioni.
            - Si trascrive il testo dell'art. 123 del r.d. n. 773 del
          1931:
            "Art. 123 (Art. 124 testo unico 1926).  - Per l'esercizio
          del  mestiere  di  guida,  interprete,  corriere,  guida  o
          portatore  alpino  e  per  l'abilitazione  all'insegnamento
          dello sci e' necessario ottenere la licenza del questore.
            Oltre  quanto  e'  disposto dall'art. 11, la licenza puo'
          essere negata a chi ha riportato condanna per reati  contro
          la moralita' pubblica o il buon costume.
            La    concessione    della    licenza    e'   subordinata
          all'accertamento della capacita' tecnica del richiedente".
            - Il testo degli artt. 234 e 241 del gia' citato  r.d.  6
          maggio 1940, n. 635, e' il seguente:
            "Art. 234. - Ai sensi dell'art. 123 della legge:
             a) sono "guide" coloro che, per mistiere, accompagnano i
          clienti  nelle  visite  ai monumenti, alle opere d'arte, ai
          musei, alle gallerie, agli scavi archeologici, alle  ville,
          ai  paesaggi  e  simili, per illustrarne i pregi storici ed
          artistici o le bellezze naturali;
             b)  sono  "guide  alpine"  coloro  che,  per   mestiere,
          accompagnano   gli  escursionisti  nelle  zone  montane  od
          alpestri;
             c) sono "portatori alpini"  coloro  che,  per  mestiere,
          accompagnano   gli  escursionisti  nelle  zone  montane  od
          alpestri, per trasportare bagagli o vettovaglie;
             d)   sono   "corrieri"   coloro   che,   per   mestiere,
          accompagnano  comitive,  famiglie  o  persone  singole  nei
          viaggi che compiono attraverso il Regno".
            "Art.  241.  -  E'  vietato  agli  albergatori  ed   agli
          esercenti  pubblici di suggerire, raccomandare o presentare
          ai viaggiatori, come  guida,  maestro  di  sci,  interprete
          corriere  o portatore alpino una persona che non sia munita
          della licenza prescritta dall'art. 123 della legge".
            - Il n. 65 della tabella  C,  allegato  1,  al  D.P.R.  9
          maggio  1994,  n. 407 (Regolamento recante modificazioni al
          D.P.R. 26 aprile 1992, n.  300,  concernente  le  attivita'
          private  sottoposte  alla  disciplina  degli  artt. 19 e 20
          della legge 7 agosto 1990, n. 241), era il seguente:
                                                          "Allegato 1
              ELENCO ATTIVITA' INSERITE NELLA TABELLA C
               DEL REGOLAMENTO 26 APRlLE 1992, N. 300
                              Tabella C
  Elenco delle attivita'  sottoposte  alla  disciplina  dell'art.  20
della  legge  n.  241/1990  con  indicazione del termine entro cui la
relativa domanda si considera accolta:
                 Attivita'                                  Termine
                                       P.A. competente   di controllo
                     -                        -                -
(Omissis).
  65. Esercizio di aziende alberghiere,     Comune          60 gg".
con classificazione degli alberghi
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 86;
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 19;
legge 17 maggio 1983, n. 217
            - La legge 15 maggio 1986, n. 192, recante  "Agevolazioni
          a  favore  dei  turisti  stranieri  motorizzati",  e' stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1986, n. 115.
            - Il D.L. 20 maggio 1993, n. 149 (Interventi  urgenti  in
          favore  dell'economia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          20 maggio 1993, n. 116, e' stato convertito in  legge,  con
          modificazioni,   dalla   legge  19  luglio  1993,  n.  237,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1993, n. 167.
          Si trascrive il testo dell'art. 12:
            "Art.  12  (Pacchetti  turistici  per stranieri). - 1. Al
          fine di promuovere il turismo verso l'Italia  nel  triennio
          1993-1995, sono attivate le seguenti misure agevolative:
             a)   soccorso  stradale  prestato  dall'Automobile  Club
          d'Italia  (ACI)  a  favore  dei  turisti  strieri  e  degli
          italiani  residenti  all'estero  che giungono in Italia con
          motocicli o autovetture con targa di  registro  estera,  ad
          esclusione  dei  veicoli  immatricolati nella Repubblica di
          San Marino e nello Stato  della  Citta'  del  Vaticano.  La
          stessa agevolazione e' concessa ai turisti stranieri e agli
          italiani  residenti all'estero che giungono in Italia negli
          aeroporti intercontinentali  e  visitano  il  Pase  con  la
          formula "Fly and Drive";
             b) tessera di ingresso ai musei dello Stato;
             c)  assistenza  turistica per i turisti stranieri che si
          trovino,  in  Italia,  in  situazioni  di   emergenza   che
          richiedono un intervento immediato.
            2.  Le  modalita' di attuazione delle agevolazioni di cui
          al  comma  1  sono  definite  nelle  convenzioni   che   la
          Presiderza  del Consiglio dei Ministri, anche di intesa con
          altre  amministrazioni  interessate,   e'   autorizzata   a
          stipulare con l'ACI e con altri enti pubblici o privati.
            3.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari
          a lire 10 miliardi per ciascuno degli  anni  1993,  1994  e
          1995,  e comprensivo dell'onere relativo alla utilizzazione
          di pacchetti turistici da parte di cittadini stranieri sino
          al 31 dicembre 1992, da ripartire nel  triennio  1993-1995,
          si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1993-1995,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del
          Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          turismo e dello spettacolo.
            4.  Per  le  finalita'  di  cui al decreto legislativo 12
          febbraio 1993,  n.  39,  il  progetto  relativo  al  Centro
          nazionale  di  informazioni  per  il turismo (CNIT), di cui
          alla  deliberazione  del  CIPE  del   19   dicembre   1989,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 13 del 17 gennaio
          1990, e' realizzato dall'aggiudicatario  nei  limiti  delle
          disponibilita'  di  bilancio,  pari  a  lire 35.705 milioni
          corrispondenti alla prima assegnazione  disposta  dal  CIPE
          con  la  suddetta  deliberazione. Il nuovo contratto dovra'
          essere stipulato seguendo le procedure previste dal decreto
          legislativo 12 febbraio 1993, n. 39".
            - Il testo dell'art. 57 del D.P.R. n. 616 del 1977, cosi'
          come modificato dal presente  decreto  legislativo,  e'  il
          seguente:
            "Art.  57  (Ente  nazionale  italiano  per il turismo). -
          Ferma restando la competenza regionale, ai sensi  dell'art.
          3,   quarto   comma,   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, e nei limiti  fissati  da
          quanto  previsto  dall'art.  4 del presente decreto, per la
          propaganda  all'estero  delle   iniziative   ed   attivita'
          turistico-alberghiere   proprie  di  ciascuna  regione,  le
          regioni si avvalgono dell'Ente nazionale  italiano  per  il
          turismo   per   l'istituzione   e  gestione  di  uffici  di
          rappresentanza, di informazione e di  promozione  turistica
          all'estero".
             -  Gli articoli 13, 14 e 15 della sopra richiamata legge
          n. 217 del 1983 cosi' recitavano:
            "Art. 13 (Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato).
          - Ai fini dello sviluppo e  del  riequilibrio  territoriale
          delle  attivita'  di  interesse  turistico,  con  specifico
          riferimento alle aree del Mezzogiorno e delle zone  interne
          e  montane,  nonche'  per  favorire  l'ammodernamento  e la
          riqualificazione delle strutture ricettive esistenti e  dei
          servizi  turistici  e  dei  centri di vacanza, ivi compresi
          quelli del turismo nautico congressuale e termale, lo Stato
          conferisce alle regioni ed alle province autonome di Trento
          e Bolzano contributi ripartiti secondo le  modalita'  ed  i
          criteri di cui all'art. 14.
            Per  gli  investimenti  destinati alla creazione di nuove
          strutture ricettive e di  nuovi  servizi  le  opere  devono
          essere  incluse  nei programmi regionali di sviluppo di cui
          all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica  24
          luglio 1977, n. 616.
            I   piani   regionali   di   sviluppo   dovranno   essere
          opportunamente aggiornati nelle parti relative al  turismo,
          per  renderli coerenti con i fini di cui al primo comma del
          presente articolo.
            Per il triennio 1983-85 il conferimento di cui  al  primo
          comma  e'  determinato in complessive lire 300 miliardi, di
          cui lire 50 miliardi per l'anno 1983.
            Per gli anni 1984 e 1985 l'importo dei  contributi  sara'
          determinato  con  apposita  norma  da  inserire nella legge
          finanziaria".
            "Art. 14 (Ripartizione dei fondi).  -  Il  70  per  cento
          delle  risorse  di  cui  al precedente art. 13 e' ripartito
          annualmente, sentito il Comitato di  coordinamento  di  cui
          all'art. 2, tra le regioni e le province autonome di Trento
          e  Bolzano  secondo  i seguenti criteri:   un terzo in base
          alla  popolazioine  residente,  quale  risulta   dai   dati
          dell'ultimo  censimento;  un  terzo in base alla superficie
          del  territorio  ed  un  terzo  in  base  agli  indici   di
          utilizzazione del patrimonio ricettivo regionale.
            Il  rimanente  30  per  cento  e ripartito con gli stessi
          criteri,  tra  le  regioni  che   comprendo   nel   proprio
          territorio  le aree del Mezzogiono, come indicate dall'art.
          1 del testo unico  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
            Per  l'anno  1983  la ripartizione e' effettuata entro 60
          giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
            Restano  ferme  le  procedure  previste  dall'art. 78 del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670, per l'erogazione di
          fondi a favore delle province autonome di Trento e Bolzano.
            I finanziamenti previsti  dalla  presente  legge  debbono
          risultare  aggiuntivi  rispetto ai finanziamenti ordinari a
          favore del turismo, previsti dalla  legislazione  regionale
          preesistente.
            Nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente, le
          regioni   possono   deliberare   la  gestione  unitaria  ed
          integrata dei finanziamenti, e procedere alla  costituzione
          dei  "fondi  per  lo sviluppo delle attivita' turistiche" o
          provvedere ad una gestione integrata  delle  disponibilita'
          attraverso le societa' finanziarie regionali".
            "Art.  15  (Criteri,  procedure e controlli). - Con leggi
          regionali saranno stabiliti i criteri  e  le  modalita'  di
          accesso  ai  finanziamenti  di cui all'art. 13 nel rispetto
          della  destinazione  alle  opere  indicate   nello   stesso
          articolo, a norma dell'art. 21, primo comma, della legge 19
          maggio 1976, n. 135.
            Le  somme  comunque  non utilizzate dalle regioni e dalle
          province autonome di Trento  e  Bolzano  entro  l'esercizio
          successivo  a  quello  per  il  quale  lo  stanziamento  e'
          destinato, vengono nuovamente ripartite tra tutte.
            A  tal   fine,   il   rendiconto   annuale,   debitamente
          documentato,  delle  iniziative, sia pubbliche che private,
          finanziate con i  contributi  di  cui  all'art.  13,  sara'
          presentato    al   comitato   di   coordinamento   per   la
          programmazione turistica di cui all'art. 2 entro il mese di
          marzo dell'anno successivo a quello di riferimento".
            "Art. 16 (Copertura finanziaria). - All'onere di lire  50
          miliardi  derivante  dall'applicazione della presente legge
          per  l'anno  finanziario   1983,   si   provvede   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto al
          capitolo 6856 dello stato di previsione del  Ministero  del
          tesoro    per   l'anno   finanziario   medesimo,   all'uopo
          uttilizzando  la  voce  "Interventi  straordinari  per   il
          potenziamento dell'offerta turistica".
            Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
            - Il D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394, recante  "Regolamento
          recante  semplificazione dei procedimenti di concessione di
          contributi  a  favore  di  attivita'  teatrali  di   prosa,
          cinematografiche,  musicali  e  di  danza,  circensi  e  di
          spettacolo  viaggiante,   nonche'   dei   procedimenti   di
          autorizzazione  per l'esercizio di attivita' circensi e per
          parchi  di  divertimento"  e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1994, n. 141.
          Il testo dell'art. 6 e' il seguente:
            "Art. 6 (Autorizzioni all'esercizio di attivita' circensi
          e di spettacolo viaggiate). - 1. Devono  essere  presentate
          all'amministrazione   le   domande  di  autorizzazione  per
          l'esercizio dei circhi equestri e delle  singole  attivita'
          dello  spettacolo  viaggiante  incluse  nell'elenco  di cui
          all'art. 4 della legge 18 marzo  1968,  n.  337,  da  parte
          delle imprese di Paesi dell'Unione europea.
            2.  L'autorizzazione e' rilasciata previa valutazione dei
          requisiti tecnico-professionali del richiedente.
            3. Entro centoventi giorni dalla  data  di  presentazione
          della domanda, l'amminstrazione si pronuncia sulla domanda.
          L'autorizzazione  si intende rilasciata se il provvedimento
          non e' adottato entro il termine.
            4.  Per  ogni  attivita'  autorizzata,  l'amministrazione
          rilascia  all'esercente  apposito  contrassegno  che dovra'
          essere  apposto  permanentemente  e  in  maniera   visibile
          all'interno dell'impianto.
            5. L'autorizzazione e' sottoposta annualmente a revisione
          dell'amministrazione,  secondo  modalita'  stabilite in via
          generale  dalla  stessa  con  proprio   provvedimento,   da
          emanarsi  entro  trenta  giorni  dall'entrata in vigore del
          presente  regolamento  e  da  pubblicarsi  nella   Gazzetta
          Ufficiale".