Art. 41.

  1.  Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle procure
della  Repubblica  presso  le  preture  e'  di  diritto  assegnato  o
applicato  alle  sezioni  di  polizia giudiziaria delle procure della
Repubblica  presso  i tribunali cui sono trasferite le funzioni degli
uffici soppressi.
  2.  L'assegnazione  e  l'applicazione  previste  dal  comma  1  non
costituiscono nuove assegnazioni o applicazioni ovvero trasferimenti.