Art. 27.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente titolo si intendono:
    a)  per commercio sulle aree pubbliche, l'attivita' di vendita di
merci  al  dettaglio  e  la  somministrazione  di  alimenti e bevande
effettuate   sulle   aree  pubbliche,  comprese  quelle  del  demanio
marittimo  o  sulle  aree  private  delle  quali  il  comune abbia la
disponibilita', attrezzate o meno, coperte o scoperte;
    b)  per  aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese
quelle   di  proprieta'  privata  gravate  da  servitu'  di  pubblico
passaggio  ed  ogni  altra  area di qualunque natura destinata ad uso
pubblico;
    c)  per  posteggio,  la  parte di area pubblica o di area privata
della  quale  il  comune  abbia  la  disponibilita' che viene data in
concessione  all'operatore  autorizzato  all'esercizio dell'attivita'
commerciale;
    d)  per  mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune
abbia la disponibilita', composta da piu' posteggi, attrezzata o meno
e  destinata  all'esercizio  dell'attivita'  per uno o piu' o tutti i
giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al
dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di
pubblici servizi;
    e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei
giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune
abbia  la  disponibilita',  di operatori autorizzati ad esercitare il
commercio  su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze,
eventi o festivita';
    f)  per  presenze  in  un  mercato,  il  numero  delle  volte che
l'operatore  si  e' presentato in tale mercato prescindendo dal fatto
che vi abbia potuto o meno svolgere l'attivita';
    g) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che
l'operatore ha effettivamente esercitato l'attivita' in tale fiera.