Art. 27. Definizioni 1. Ai fini del presente titolo si intendono: a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attivita' di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilita', attrezzate o meno, coperte o scoperte; b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprieta' privata gravate da servitu' di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilita' che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attivita' commerciale; d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilita', composta da piu' posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attivita' per uno o piu' o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi; e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilita', di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festivita'; f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si e' presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attivita'; g) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attivita' in tale fiera.