Art. 28.
                      Esercizio dell'attivita'

  1. Il commercio sulle aree pubbliche puo' essere svolto:
    a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
    b) su qualsiasi area purche' in forma itinerante.
  2.  L'esercizio  dell'attivita'  di  cui  al comma 1 e' soggetto ad
apposita  autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a societa' di
persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
  3.  L'autorizzazione  all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle
aree  pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio e' rilasciata, in
base  alla  normativa  emanata  dalla regione, dal sindaco del comune
sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante
nell'ambito del territorio regionale.
  4.  L'autorizzazione  all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle
aree  pubbliche  esclusivamente in forma itinerante e' rilasciata, in
base  alla  normativa  emanata dalla regione, dal comune nel quale il
richiedente  ha  la  residenza,  se persona fisica, o la sede legale.
L'autorizzazione  di cui al presente comma abilita anche alla vendita
al  domicilio  del consumatore nonche' nei locali ove questi si trovi
per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
  5. Nella domanda l'interessato dichiara:
    a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
    b)  il  settore  o  i settori merceologici e, qualora non intenda
esercitare  in  forma  itinerante  esclusiva,  il posteggio del quale
chiede la concessione.
  6.   L'autorizzazione   all'esercizio   dell'attivita'  sulle  aree
pubbliche  abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia
nell'ambito   della   regione  cui  appartiene  il  comune  che  l'ha
rilasciata,  sia  nell'ambito  delle  altre  regioni  del  territorio
nazionale.
  7.  L'autorizzazione  all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle
aree   pubbliche   dei   prodotti   alimentari   abilita  anche  alla
somministrazione  dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei
requisiti  prescritti  per  l'una e l'altra attivita'. L'abilitazione
alla  somministrazione  deve  risultare  da  apposita annotazione sul
titolo autorizzatorio.
  8.  L'esercizio  del  commercio  sulle  aree pubbliche dei prodotti
alimentari  e'  soggetto  alle  norme  comunitarie  e  nazionali  che
tutelano  le esigenze igienico sanitarie. Le modalita' di vendita e i
requisiti  delle  attrezzature  sono  stabiliti  dal  Ministero della
sanita' con apposita ordinanza.
  9.  L'esercizio  del  commercio  disciplinato dal presente articolo
nelle  aree  demaniali  marittime  e' soggetto al nulla osta da parte
delle  competenti  autorita'  marittime  che stabiliscono modalita' e
condizioni per l'accesso alle aree predette.
  10.  Senza  permesso del soggetto proprietario o gestore e' vietato
il  commercio  sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e
nelle autostrade.
  11.  I  posteggi,  temporaneamente  non occupati dai titolari della
relativa  concessione  in  un  mercato,  sono assegnati giornalmente,
durante  il  periodo  di  non utilizzazione da parte del titolare, ai
soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche,
che  vantino  il  piu'  alto  numero  di  presenze nel mercato di cui
trattasi.
  12.  Le  regioni,  entro  un  anno  dalla data di pubblicazione del
presente  decreto,  emanano  le  norme  relative  alle  modalita'  di
esercizio  del  commercio di cui al presente articolo, i criteri e le
procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione nei casi di cui
all'articolo  29,  nonche'  la  reintestazione dell'autorizzazione in
caso  di cessione dell'attivita' per atto tra vivi o in caso di morte
e  i  criteri per l'assegnazione dei posteggi. Le regioni determinano
altresi'  gli  indirizzi  in  materia  di  orari  ferma  restando  la
competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi.
  13.  Le  regioni,  al  fine di assicurare il servizio piu' idoneo a
soddisfare  gli  interessi  dei consumatori ed un adeguato equilibrio
con  le  altre  forme di distribuzione, stabiliscono, altresi', sulla
base  delle  caratteristiche economiche del territorio secondo quanto
previsto  dall'articolo  6,  comma  3,  del  presente  decreto, della
densita'  della  rete  distributiva  e  della popolazione residente e
fluttuante,  i  criteri generali ai quali i comuni si devono attenere
per  la  determinazione  delle  aree  e  del  numero  dei posteggi da
destinare  allo  svolgimento  dell'attivita',  per  l'istituzione, la
soppressione   o   lo   spostamento   dei  mercati  che  si  svolgono
quotidianamente  o  a  cadenza  diversa, nonche' per l'istituzione di
mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresi', le
caratteristiche  tipologiche  delle  fiere,  nonche'  le modalita' di
partecipazione  alle  medesime  prevedendo  in  ogni caso il criterio
della  priorita' nell'assegnazione dei posteggi fondato sul piu' alto
numero di presenze effettive.
  14.  Le  regioni,  nell'ambito  del  loro  ordinamento,  provvedono
all'emanazione  delle  disposizioni  previste  dal  presente articolo
acquisendo  il  parere  obbligatorio  dei  rappresentanti  degli enti
locali  e  prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei
consumatori e delle imprese del commercio.
  15.  Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione
stabilisce   l'ampiezza   complessiva   delle   aree   da   destinare
all'esercizio  dell'attivita',  nonche'  le modalita' di assegnazione
dei  posteggi,  la  loro superficie e i criteri di assegnazione delle
aree  riservate  agli  agricoltori che esercitano la vendita dei loro
prodotti.  Al  fine  di  garantire  il miglior servizio da rendere ai
consumatori  i  comuni possono determinare le tipologie merceologiche
dei posteggi nei mercati e nelle fiere.
  16.  Nella  deliberazione  di  cui  al comma 15 vengono individuate
altresi'  le  aree  aventi  valore archeologico, storico, artistico e
ambientale  nelle  quali l'esercizio del commercio di cui al presente
articolo  e'  vietato  o  sottoposto a condizioni particolari ai fini
della  salvaguardia  delle  aree  predette.  Possono essere stabiliti
divieti  e  limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilita',
di  carattere  igienico  sanitario  o  per  altri  motivi di pubblico
interesse.  Vengono  altresi'  deliberate le norme procedurali per la
presentazione  e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine,
comunque  non  superiore  a novanta giorni dalla data di ricevimento,
entro  il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga
comunicato  il provvedimento di diniego, nonche' tutte le altre norme
atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa
e  la  partecipazione  al procedimento, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modifiche.
  17.  Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale
nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari, le regioni e i comuni
possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i
tributi  e le altre entrate di rispettiva competenza per le attivita'
effettuate  su  posteggi  posti  in comuni e frazioni con popolazione
inferiore  a  3.000  abitanti  e  nelle  zone  periferiche delle aree
metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.
  18.  In  caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono
in  via  sostitutiva,  adottando  le norme necessarie, che restano in
vigore fino all'emanazione delle norme comunali.
 
          Nota all'art. 28:
            -  Per  il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241, si fa
          riferimento alle note all'art. 8.