Art. 29.
                              Sanzioni

  1.  Chiunque  eserciti  il  commercio sulle aree pubbliche senza la
prescritta  autorizzazione  o  fuori  dal  territorio  previsto dalla
autorizzazione  stessa,  nonche' senza l'autorizzazione o il permesso
di  cui  all'articolo  28,  commi  9  e 10, e' punito con la sanzione
amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire 5.000.000 a lire
30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
  2.  Chiunque  violi  le  limitazioni  e  i  divieti  stabiliti  per
l'esercizio  del  commercio  sulle aree pubbliche dalla deliberazione
del  comune  di  cui  all'articolo  28  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire 1.000.000 a lire
6.000.000.
  3.  In  caso  di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo'
disporre  la sospensione dell'attivita' di vendita per un periodo non
superiore  a  venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata
commessa  la  stessa violazione per due volte in un anno, anche se si
e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
  4. L'autorizzazione e' revocata:
    a)  nel  caso in cui il titolare non inizia l'attivita' entro sei
mesi  dalla  data  dell'avvenuto  rilascio,  salvo proroga in caso di
comprovata necessita';
    b)  nel  caso  di  decadenza  dalla concessione del posteggio per
mancato  utilizzo  del medesimo in ciascun anno solare per periodi di
tempo  complessivamente  superiori  a  quattro mesi, salvo il caso di
assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
    c)  nel  caso  in  cui il titolare non risulti piu' provvisto dei
requisiti di cui all'articolo 5, comma 2.
  5.  Per  le  violazioni  di  cui  al  presente articolo l'autorita'
competente e' il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla
medesima  autorita'  pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in
misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.