Art. 30.
                  Disposizioni transitorie e finali

  1. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono
sottoposti  alle  medesime  disposizioni  che  riguardano  gli  altri
commercianti al dettaglio di cui al presente decreto purche' esse non
contrastino con specifiche disposizioni del presente titolo.
  2.   Fino   all'emanazione  delle  disposizioni  attuative  di  cui
all'articolo 28 continuano ad applicarsi le norme previgenti.
  3.  Sono  fatti  salvi  i  diritti  acquisiti dagli operatori prima
dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto e delle disposizioni
attuative di cui all'articolo 28.
  4.  La  disciplina  di  cui  al  presente  titolo non si applica ai
coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitino sulle
aree  pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9
febbraio  1963,  n.  59, e successive modificazioni, salvo che per le
disposizioni  relative alla concessione dei posteggi e alle soste per
l'esercizio dell'attivita' in forma itinerante.
  5.  Resta  salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande
alcoliche  di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita
in   recipienti   chiusi  nei  limiti  e  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6
maggio  1940,  n.  635, e successive modifiche, nonche' il divieto di
vendere  o  esporre  armi,  esplosivi od oggetti preziosi. E' abolito
ogni  precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della
vendita  del  pane  nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei
requisiti igienicosanitari.
  6.  Sono  abrogate: la legge 28 marzo 1991, n. 112, come modificata
dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, e dalla legge 25 marzo 1997, n.
77;  l'articolo  3  della  legge  5  gennaio  1996, n. 25; il decreto
ministeriale  4  giugno  1993,  n.  248,  come modificato dal decreto
ministeriale 15 maggio 1996, n. 350. E' soppressa la voce n. 62 della
tabella  c)  allegata  al  decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile  1992,  n.  300,  come modificata ed integrata dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407.
 
          Note all'art. 30:
            -  Per il testo della legge 9 febbraio 1962, n. 59, si fa
          riferimento alle note all'art. 4.
            - Il testo del primo comma dell'art. 176 del  regolamento
          per  l'esecuzione  del  testo unico delle leggi di pubblica
          sicurezza approvato con regio decreto  6  maggio  1940,  n.
          635,  modificato dall'art. 7 della legge 11 maggio 1981, n.
          213, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  134  del  18
          maggio 1981, e' il seguente:
            "Agli  effetti  dell'art. 86 della legge non si considera
          vendita al minuto di  bevande  alcoliche  quella  fatta  in
          recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da
          trasportarsi  fuori  del  locale  di  vendita,  purche'  la
          quantita'  contenuta  nei  singoli   recipienti   non   sia
          inferiore  a  litri  0,200  per le bevande alcoliche di cui
          all'art.  89 della legge, ed a litri 0,33 per le altre. Per
          le bevande non alcoliche, e' considerata vendita al  minuto
          esclusivamente quella congiunta al consumo".
            -  La  legge  28  marzo  1991, n. 112, recante: "Norme in
          materia di commercio  su  aree  pubbliche",  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1991.
            -   La   legge   15   novembre  1995,  n.  480,  recante:
          "Conversione in legge con modificazioni  del  decreto-legge
          18  settembre  1995, n. 381 recante disposizioni urgenti in
          materia di finanziamento delle  Camere  di  commercio",  e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre
          1995.
            - Per il testo della legge 25 marzo 1997, n.  77,  si  fa
          riferimento alla nota all'art. 7, conma 3.
            - Il testo dell'art. 3 della legge 5 gennaio 1996, n. 25,
          e' il seguente:
            "Art.  3  (Disposizioni  in  materia di commercio su aree
          pubbliche).    -  1.  La  scadenza  del  termine   per   la
          comunicazione  delle scelte e delle notizie di cui all'art.
          19, comma 11, del decreto del Ministro dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato  4 giugno 1993, n.   248, ai
          fini della conversione  delle  preesistenti  autorizzazioni
          per  l'esercizio del commercio ambulante e' prorogata al 31
          dicembre 1995.
            2. La scadenza del termine per  il  rilascio  prioritario
          delle  autorizzazioni  di cui all'art. 24, comma 9, lettere
          a) e b),  del  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato  4 giugno 1993, n.   248, e'
          prorogata del 31 dicembre 1996".
            - Il decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248,  recante
          il "Regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1991, n.
          112,  concernente  norme  in materia su aree pubbliche", e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 settembre
          1993.
            -  Il  decreto  ministeriale  15  maggio  1996,  n.  350,
          recante:  "Regolamento concernente modificazioni al decreto
          ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, recante il  regolamento
          di esecuzione della legge 28 marzo 1991, n. 112, in materia
          di  commercio  su  aree  pubbliche",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 1996.
            - Il testo della voce 62 della  tabella  c)  allegata  al
          decreto  del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n.
          300,  come  modificata  ed  integrata   dal   decreto   del
          Presidente   della   Repubblica   9  maggio  1994,  n.  407
          (contenente  il  "Regolamento  recante   modificazioni   al
          decreto  del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n.
          300,  concernente  le  attivita'  private  sottoposte  alla
          disciplina  degli  articoli  19  e  20 della legge 7 agosto
          1990, n. 241), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  147
          del 25 giugno 1994, e' la seguente:
"62. Commercio su       Legge 11  giugno 1971,    Comune    60 giorni
aree pubbliche          n. 426, articoli 24 e
                        ss.; legge  28 marzo
                        1991, n. 112, art. 2