Art. 44.
              Funzioni e compiti conservati allo Stato
  Sono conservate allo Stato:
  a)  la definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli
obiettivi  per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.
Le  connesse  linee  guida  sono contenute in un documento approvato,
d'intesa  con  la Conferenza Statoregioni, con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  adottato  ai sensi dell'articolo 3 del
decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni
di  categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici,
dei  consumatori  e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali
dei  lavoratori  del  turismo  piu'  rappresentative nella categoria.
Prima  della  sua definitiva adozione, il documento e' trasmesso alle
competenti  Commissioni  parlamentari.  Entro  sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  del presente decreto legislativo e' approvato il
predetto documento contenente le linee guida;
  b)  il  monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla
lettera a) relativamente agli aspetti statali;
  c)  il  coordinamento intersettoriale delle attivita' di competenza
dello  Stato  connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del
sistema turistico nazionale;
  d)  il  cofinanziamento,  nell'interesse  nazionale,  di  programmi
regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo.