Art. 46. Abrogazioni 1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' abrogato il comma 5 dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217. 2. Nel comma 6 dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' soppresso il secondo periodo. 3. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: a) al comma 1 dell'articolo 17-bis, aggiunto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, sono soppressi il numero 123 e la virgola successiva; b) e' abrogato l'articolo 123. 4. Sono abrogati gli articoli da 234 a 241 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 5. Nella tabella C, costituente l'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, e' soppresso il n. 65. 6. Sono o restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni: a) legge 15 maggio 1986, n. 192; b) articolo 12 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237; c) articolo 57, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; d) articoli 13, 14 e 15 delle legge 17 maggio 1983, n. 217. 7. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, e' abrogato. Resta fermo quanto previsto relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene per i circhi equestri e le attivita' di spettacolo viaggiante.