Art. 46.
                             Abrogazioni
  1.  Ai  sensi  dell'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59, e' abrogato il comma 5 dell'articolo 9 della legge
17 maggio 1983, n. 217.
  2.  Nel comma 6 dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217,
e' soppresso il secondo periodo.
  3. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
  a)  al  comma  1 dell'articolo 17-bis, aggiunto dall'articolo 3 del
decreto  legislativo 13 luglio 1994, n. 480, sono soppressi il numero
123 e la virgola successiva;
  b) e' abrogato l'articolo 123.
  4.  Sono  abrogati  gli  articoli  da 234 a 241 del regolamento per
l'esecuzione  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
  5.  Nella  tabella  C,  costituente  l'allegato  1  al  decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, e' soppresso il n.
65.
  6. Sono o restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni:
    a) legge 15 maggio 1986, n. 192;
  b) articolo 12 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
  c)  articolo  57,  comma  secondo, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  d) articoli 13, 14 e 15 delle legge 17 maggio 1983, n. 217.
  7.  L'articolo  6  del  decreto  del Presidente della Repubblica 21
aprile  1994,  n.  394,  e'  abrogato.  Resta  fermo  quanto previsto
relativamente  agli  aspetti  tecnici  di sicurezza e di igiene per i
circhi equestri e le attivita' di spettacolo viaggiante.