Art. 47.
            Omissione dei riversamenti agli enti creditori
  1. Ferme  le eventuali sanzioni  penali, il concessionario  che non
esegue, in tutto o in  parte, alle prescritte scadenze i riversamenti
agli  enti  creditori  delle  somme riscosse,  e'  tenuto  a  versare
all'ente  stesso anche  gli interessi  legali  ed e'  punito con  una
sanzione amministrativa  pecuniaria pari alla  somma di cui  e' stato
ritardato o omesso il riversamento.
  2. La sanzione di  cui al comma 1 e' ridotta del  95 per cento, del
90  per cento  e  del  75 per  cento  se  il concessionario  riversa,
rispettivamente, entro dieci  giorni, trenta giorni o  sei mesi dalla
prescritta scadenza, le somme di cui  ha omesso, in tutto o in parte,
il riversamento.