Art. 48.
             Ritardo nell'esecuzione della restituzione
                    di somme dichiarate indebite
  1. Il concessionario che, senza giustificato motivo, non esegue, in
tutto  o  in  parte,  entro  il  termine  di  sessanta  giorni di cui
all'articolo  26,  comma  1,  la  restituzione delle somme iscritte a
ruolo riconosciute indebite, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria pari a tali somme ed e' tenuto a corrispondere al soggetto
che ha diritto gli interessi legali dal giorno successivo a quello in
cui la restituzione avrebbe dovuto essere effettuata.