Art. 48. Ritardo nell'esecuzione della restituzione di somme dichiarate indebite 1. Il concessionario che, senza giustificato motivo, non esegue, in tutto o in parte, entro il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 26, comma 1, la restituzione delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a tali somme ed e' tenuto a corrispondere al soggetto che ha diritto gli interessi legali dal giorno successivo a quello in cui la restituzione avrebbe dovuto essere effettuata.