Art. 49. Ritardo o omissione di riversamento dal concessionario delegato al concessionario delegante 1. In caso di delega di riscossione, il concessionario delegato che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il riversamento al concessionario delegante delle somme riscosse e' tenuto a versare al delegante anche gli interessi legali ed e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari alla meta' delle somme di cui e' stato omesso o ritardato il riversamento.