Art. 49.
  Ritardo  o omissione di riversamento dal concessionario delegato al
concessionario delegante
  1. In caso di delega di riscossione, il concessionario delegato che
non  esegue,  in  tutto  o  in  parte,  alle  prescritte scadenze, il
riversamento  al  concessionario  delegante  delle  somme riscosse e'
tenuto a versare al delegante anche gli interessi legali ed e' punito
con  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  pari alla meta' delle
somme di cui e' stato omesso o ritardato il riversamento.