Art. 50.
              Atti compiuti da personale non autorizzato
  1. Ferme  le eventuali  sanzioni penali,  il concessionario  che fa
eseguire   notificazioni  o   atti  esecutivi   da  ufficiali   della
riscossione o messi  notificatori non abilitati o  non autorizzati e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila
per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti.
  2. L'ufficiale  della riscossione  o il  messo notificatore  che fa
eseguire atti da soggetti non abilitati e' punito, salve le eventuali
sanzioni penali,  con la  sanzione amministrativa pecuniaria  di lire
centomila per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti.