Art. 51. Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico 1. L'ufficiale della riscossione che non tiene il registro cronologico degli atti e dei processi verbali, ovvero non lo sottopone alla numerazione ed alla vidimazione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquecentomila. 2. L'ufficiale della riscossione che non annota un atto o un processo verbale nel registro cronologico o che compie altra irregolarita' nella tenuta del registro stesso e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire centomila.