Art. 52. Ritardata, omessa o irregolare comunicazione dei dati di riscossione 1. In caso di omessa o tardiva comunicazione dei dati previsti dall'articolo 36 o di difformita' di tali dati rispetto alle relative specifiche tecniche si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, ridotte della meta'; in tal caso, la riduzione ad un quarto prevista dal citato articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 237 del 1997 si applica alla sanzione in tal modo determinata.
Nota all'art. 52: - Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari): "Art. 15 (Inadempienze nell'invio dei dati). - 1. Nei confronti dei concessionari che non effettuano la trasmissione all'anagrafe tributaria, in via telematica, dei dati relativi alle operazioni eseguite nell'ambito delle attivita' di riscossione nei termini stabiliti dall'Amministrazione finanziaria, si applica la sanzione amministrativa di lire 100 mila per ogni giorno di ritardo. Per ogni operazione effettuata, i cui dati sono inseriti in forniture successive a quelle di competenza, si applica una sanzione amministrativa di lire 50 mila per ciascuna operazione. Le sanzioni amministrative sono ridotte a un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni. Resta fermo in ogni caso l'obbligo di trasmissione dei dati. 2. Per la difformita' dei dati trasmessi rispetto alle relative specifiche tecniche, la sanzione amministrativa e' commisurata alla percentuale di errore riscontrata a fronte di ciascuna tipologia di dato ed e' pari a lire 300 mila per una percentuale di errore fino all'1 per cento e a lire l milione per una percentuale di errore fino al 5 per cento. Per percentuali di errore che eccedono il 5 per cento, in aggiunta alla sanzione fissa di lire 1 milione si applica, sull'eccedenza, una ulteriore sanzione amministrativa di lire l milione per ogni punto o frazione di punto percentuale; tale sanzione non puo' in ogni caso superare l'importo di lire 35 milioni. 3. Per le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, il concessionario ha diritto di rivalsa sugli istituti di credito per la quota parte delle sanzioni a questi ultimi imputabili in relazione alle forniture di loro competenza. 4. Le reiterate e rilevanti infrazioni all'obbligo di invio dei dati delle operazioni eseguite nell'ambito delle attivita' di riscossione costituiscono causa di decadenza dalla concessione".