Art. 52.
             Ritardata, omessa o irregolare comunicazione
                       dei dati di riscossione
  1.  In caso  di omessa  o tardiva  comunicazione dei  dati previsti
dall'articolo 36 o di difformita' di tali dati rispetto alle relative
specifiche tecniche  si applicano le sanzioni  previste dall'articolo
15,  commi 1  e 2,  del decreto  legislativo 9  luglio 1997,  n. 237,
ridotte della meta'; in tal caso,  la riduzione ad un quarto prevista
dal citato articolo  15, comma 1, del decreto legislativo  n. 237 del
1997 si applica alla sanzione in tal modo determinata.
 
           Nota all'art. 52:
            -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  15  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997,   n.   237    (Modifica    della
          disciplina    in   materia   di   servizi autonomi di cassa
          degli uffici finanziari):
            "Art. 15 (Inadempienze nell'invio dei  dati).  -  1.  Nei
          confronti  dei  concessionari   che    non   effettuano  la
          trasmissione  all'anagrafe tributaria,  in via  telematica,
          dei dati  relativi alle  operazioni eseguite    nell'ambito
          delle    attivita' di   riscossione  nei  termini stabiliti
          dall'Amministrazione finanziaria,  si applica  la  sanzione
          amministrativa  di  lire  100  mila  per    ogni  giorno di
          ritardo. Per ogni operazione  effettuata,  i   cui     dati
          sono   inseriti   in   forniture successive  a   quelle  di
          competenza,  si  applica   una  sanzione amministrativa  di
          lire    50  mila  per  ciascuna    operazione.  Le sanzioni
          amministrative sono  ridotte a un quarto  se il ritardo non
          supera i trenta giorni. Resta fermo in ogni caso  l'obbligo
          di trasmissione dei dati.
            2.  Per    la difformita'   dei dati   trasmessi rispetto
          alle   relative   specifiche   tecniche,      la   sanzione
          amministrativa  e'   commisurata alla percentuale di errore
          riscontrata a fronte di  ciascuna tipologia di dato  ed  e'
          pari  a  lire 300  mila per una percentuale  di errore fino
          all'1 per cento e a lire l milione per una  percentuale  di
          errore  fino al   5 per  cento. Per  percentuali di  errore
          che  eccedono il  5 per cento, in  aggiunta  alla  sanzione
          fissa    di lire 1 milione si applica, sull'eccedenza,  una
          ulteriore  sanzione amministrativa  di  lire  l milione per
          ogni punto o frazione di punto percentuale;  tale  sanzione
          non  puo'  in  ogni  caso  superare  l'importo  di  lire 35
          milioni.
            3. Per   le sanzioni   di cui ai    commi  1  e    2,  il
          concessionario  ha  diritto  di  rivalsa  sugli istituti di
          credito per la quota parte delle sanzioni a  questi  ultimi
          imputabili      in  relazione  alle     forniture  di  loro
          competenza.
            4. Le  reiterate e  rilevanti infrazioni  all'obbligo  di
          invio  dei dati   delle  operazioni  eseguite   nell'ambito
          delle   attivita'   di riscossione costituiscono  causa  di
          decadenza dalla concessione".