Art. 54.
               Procedura di irrogazione delle sanzioni
  1.  All'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative  previste  nel
presente  decreto  provvede,  per  ciascun  ambito,  l'ufficio  delle
entrate individuato  in via generale con  provvedimento del direttore
regionale delle entrate notificato al concessionario.
  2.  Nel   termine  di  sessanta  giorni   dalla  notificazione  del
provvedimento di  irrogazione della  sanzione il  concessionario puo'
definire la  controversia con  il pagamento  di meta'  della sanzione
irrogata e, nei casi previsti dagli articoli 47, 48 e 49, delle altre
somme dovute.
  3.  Se  non procede  alla  definizione  agevolata della  violazione
prevista  dal  comma  2,  il concessionario  puo',  entro  lo  stesso
termine,  ricorrere   in  opposizione  contro  il   provvedimento  di
irrogazione della sanzione alla  competente direzione regionale delle
entrate,  che   decide  entro   sessanta  giorni   con  provvedimento
definitivo immediatamente esecutivo.
  4. Le  sanzioni amministrative  pecuniarie irrogate ai  sensi degli
articoli del  presente capo spettano in  ogni caso allo Stato  e sono
versate alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.