Art. 55
                      Esecuzione delle sanzioni

  1.   Se   il   concessionario   commette   la  violazione  prevista
dall'articolo  47,  il  relativo  provvedimento  di irrogazione delle
sanzioni,  se  non  impugnato entro i termini stabiliti nell'articolo
54,  comma  3,  ovvero,  in caso di ricorso, se divenuto definitivo a
seguito  della  decisione  della  direzione  regionale delle entrate,
costituisce   titolo  per  procedere  all'espropriazione,  anche  nei
confronti del garante, ai sensi dell'articolo 30.