Art. 55. 
               (Criteri di definizione del programma). 
  1. Il  programma  e'  redatto  sotto  la  vigilanza  del  Ministero
dell'industria  ed  in  conformita'  degli  indirizzi   di   politica
industriale dal medesimo adottati, in modo da salvaguardare  l'unita'
operativa dei complessi aziendali, tenuto conto degli  interessi  dei
creditori. 
  2. Se il programma prevede il  ricorso  alla  garanzia  del  Tesoro
dello Stato di cui all'articolo 2-bis del  decreto-legge  30  gennaio
1979, n. 26, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  aprile
1979, n. 95, o ad altre agevolazioni pubbliche non rientranti fra  le
misure autorizzate dalla Commissione europea, esso  deve  conformarsi
alle disposizioni ed agli  orientamenti  comunitari  sugli  aiuti  di
Stato  per  il  salvataggio  e  la  ristrutturazione  di  imprese  in
difficolta'. 
 
           Note all'art. 55: 
            - Per il  testo  dell'art.  2-bis  del  decreto-legge  30
          gennaio 1979, n. 26, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 3 aprile 1979, n. 95, si veda la nota all'art. 100. 
            - Gli orientamenti comunitari attualmente in vigore  sono
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea
          C. 368 del 23 dicembre  1994  e  sono  stati  prorogati  da
          ultimo, fino al 31 dicembre 1999, con  comunicazione  della
          Commissione,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Comunita' europea C. 67 del 10 marzo 1999.