Art. 55. (Criteri di definizione del programma). 1. Il programma e' redatto sotto la vigilanza del Ministero dell'industria ed in conformita' degli indirizzi di politica industriale dal medesimo adottati, in modo da salvaguardare l'unita' operativa dei complessi aziendali, tenuto conto degli interessi dei creditori. 2. Se il programma prevede il ricorso alla garanzia del Tesoro dello Stato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, o ad altre agevolazioni pubbliche non rientranti fra le misure autorizzate dalla Commissione europea, esso deve conformarsi alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'.
Note all'art. 55: - Per il testo dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, si veda la nota all'art. 100. - Gli orientamenti comunitari attualmente in vigore sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea C. 368 del 23 dicembre 1994 e sono stati prorogati da ultimo, fino al 31 dicembre 1999, con comunicazione della Commissione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea C. 67 del 10 marzo 1999.