Art. 62. (Alienazione dei beni). 1. L'alienazione dei beni dell'impresa insolvente, in conformita' delle previsioni del programma autorizzato, e' effettuata con forme adeguate alla natura dei beni e finalizzate al migliore realizzo, in conformita' dei criteri generali stabiliti dal Ministro dell'industria. 2. La vendita di beni immobili, aziende e rami d'azienda di valore superiore a lire cento milioni e' effettuata previo espletamento di idonee forme di pubblicita'. 3. Il valore dei beni e' preventivamente determinato da uno o piu' esperti nominati dal commissario straordinario.