Art. 62. 
                       (Alienazione dei beni). 
 
  1. L'alienazione dei beni dell'impresa insolvente,  in  conformita'
delle previsioni del programma autorizzato, e' effettuata  con  forme
adeguate alla natura dei beni e finalizzate al migliore realizzo,  in
conformita'   dei   criteri   generali   stabiliti    dal    Ministro
dell'industria. 
  2. La vendita di beni immobili, aziende e rami d'azienda di  valore
superiore a lire cento milioni e' effettuata previo  espletamento  di
idonee forme di pubblicita'. 
  3. Il valore dei beni e' preventivamente determinato da uno o  piu'
esperti nominati dal commissario straordinario.