Art. 66.
(Proroga del termine di scadenza   del   programma  di  cessione  dei
                        complessi aziendali).
1.   Se  alla  scadenza  del  programma  di  cessione  dei  complessi
aziendali,  la  cessione non e' ancora avvenuta, in tutto o in parte,
ma  risultano  in  corso  iniziative  di  imminente  definizione,  il
commissario   straordinario   puo'   chiedere   al   tribunale,   con
l'autorizzazione del Ministero dell'industria, sentito il comitato di
sorveglianza, la proroga del termine di scadenza del programma.
2.  La  proroga  puo' essere concessa una sola volta e per un periodo
non superiore a tre mesi.
3. Il tribunale provvede con decreto motivato.
4.  Alla scadenza del termine prorogato, il commissario straordinario
presenta  una ulteriore relazione a norma dell'articolo 61, commi 3 e
4.