Art. 20 
 
  1. La formazione che permette di  ottenere  un  diploma  di  medico
chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate negli allegati B
e C, risponde ai seguenti requisiti: 
   a) presupporre il conferimento e validita' del titolo conseguito a
seguito di un ciclo di formazione di cui all'articolo l8; 
   b) insegnamento teorico e pratico; 
   c) formazione a tempo pieno sotto il controllo delle  autorita'  o
enti competenti; 
   d) formazione effettuata in  un  ateneo  universitario  o  in  una
azienda ospedaliera o in un istituto accreditato  a  tal  fine  dalle
autorita' competenti; 
   e) partecipazione personale del  medico  chirurgo  candidato  alla
specializzazione, alle  attivita'  e  responsabilita'  proprie  della
disciplina. 
  2. Il rilascio di un diploma  di  medico  chirurgo  specialista  e'
subordinato al possesso di un diploma di medico chirurgo. 
  3. La durata minima della formazione specialistica non puo'  essere
inferiore a quanto indicato nell'allegato D.