Art. 20 1. La formazione che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate negli allegati B e C, risponde ai seguenti requisiti: a) presupporre il conferimento e validita' del titolo conseguito a seguito di un ciclo di formazione di cui all'articolo l8; b) insegnamento teorico e pratico; c) formazione a tempo pieno sotto il controllo delle autorita' o enti competenti; d) formazione effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorita' competenti; e) partecipazione personale del medico chirurgo candidato alla specializzazione, alle attivita' e responsabilita' proprie della disciplina. 2. Il rilascio di un diploma di medico chirurgo specialista e' subordinato al possesso di un diploma di medico chirurgo. 3. La durata minima della formazione specialistica non puo' essere inferiore a quanto indicato nell'allegato D.