Art. 102.
                Trasmissione degli atti all'autorita'
             amministrativa e procedimento sanzionatorio

    1.  Nei  casi  previsti  dall'articolo  100, comma 1, l'autorita'
giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto  legislativo, dispone la trasmissione all'autorita'
amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi
ai  reati  trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato
risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
    2.  Se  l'azione  penale  non  e'  stata  ancora  esercitata,  la
trasmissione   degli  atti  e'  disposta  direttamente  dal  pubblico
ministero,  che,  in  caso  di  procedimento gia' iscritto, annota la
trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta
estinto   per   qualunque   causa,  il  pubblico  ministero  richiede
l'archiviazione  a norma del codice di procedura penale; la richiesta
ed  il  decreto  del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto
anche elenchi cumulativi di procedimenti.
    3.  Se  l'azione  penale  e'  stata  esercitata,  il giudice, ove
l'imputato  o  il  pubblico ministero non si oppongano, pronuncia, in
camera  di  consiglio, sentenza inappellabile di assoluzione o di non
luogo  a  procedere perche' il fatto non e' previsto dalla legge come
reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
    4.   L'autorita'   amministrativa   notifica  gli  estremi  della
violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica
entro  il  termine  di novanta giorni e a quelli residenti all'estero
entro  il  termine  di  trecentosessanta giorni dalla ricezione degli
atti.
    5.  Entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli
estremi  della  violazione,  l'interessato e' ammesso al pagamento in
misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n.  689,  ovvero, se si tratta di violazione al codice della strada o
in  materia  finanziaria, dell'articolo 202, commi 1 e 2, del decreto
legislativo  30 aprile  1992, n. 285 o dell'articolo 16, comma 3, del
decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il pagamento in misura
ridotta  e'  ammesso  anche  in  deroga  ad  eventuali  esclusioni  o
limitazioni previste dalla legge.
    6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.
    7.  Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo,
le  disposizioni  delle  sezioni  I  e  II  del  capo  I  della legge
24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
    8.  Nei casi previsti dal presente articolo la prescrizione della
sanzione  o  del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo
di sanzione amministrativa non determina responsabilita' contabile.