Art. 103.
              Uffici competenti a ricevere il rapporto

    1. I ministeri e gli enti competenti ad applicare ad applicare le
sanzioni  amministrative per le violazioni depenalizzate dal presente
decreto  legislativo  indicano gli uffici, anche periferici, ai quali
deve  essere  inviato  il rapporto di cui all'articolo 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689.
    2.  Per  i  ministeri  l'individuazione  ha luogo con decreto del
Ministro  adottato  entro  trenta  giorni  dall'entrata in vigore del
presente  decreto  legislativo  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.