Art. 103. Uffici competenti a ricevere il rapporto 1. I ministeri e gli enti competenti ad applicare ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo indicano gli uffici, anche periferici, ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. Per i ministeri l'individuazione ha luogo con decreto del Ministro adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.