Art. 104.
        Disposizioni concernenti le competenze delle regioni
                         e degli enti locali

    1. Per le funzioni ed i compiti conferiti dai decreti legislativi
emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la competenza
ad   applicare   le   sanzioni   amministrative   per  le  violazioni
depenalizzate dal presente decreto legislativo spetta alle regioni ed
agli  enti  locali  a decorrere dalla data di effettivo trasferimento
delle  risorse a norma dell'articolo 7 della medesima legge n. 59 del
1997.
    2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e   Bolzano  sono  competenti  ad  applicare,  secondo  i  rispettivi
ordinamenti,  le  sanzioni amministrative relative alle funzioni loro
attribuite.