Art. 105.
           Entrata in vigore delle disposizioni collegate
           all'archivio informatico degli assegni e delle
                    carte di pagamento irregolari

    1.  Le  disposizioni degli articoli 34, 35 e 37, comma 2, entrano
in  vigore  decorsi  centocinquanta  giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica  del  regolamento  previsto
dall'articolo 36, comma 2.
    2. Con riguardo alle convenzioni di assegno in corso alla data di
entrata in vigore delle disposizioni indicate nel comma 1, il cliente
dichiara  alla  banca  o  all'ufficio postale, entro trenta giorni da
tale  data,  il domicilio eletto ai fini delle comunicazioni previste
dall'articolo  9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto
dall'articolo  34  del presente decreto legislativo. La dichiarazione
ha  luogo  nelle  forme  previste dall'articolo 9-ter, comma 2, della
medesima  legge  n. 386 del 1990. In mancanza della dichiarazione, le
predette comunicazioni si effettuano presso la residenza dichiarata o
il  domicilio  eletto  dal  cliente  all'atto della conclusione della
convenzione di assegno.
    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
      Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1999

                               CIAMPI


                     D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
                     Diliberto, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Diliberto