Art. 24.


                       Limitazioni alla guida


  1.  All'articolo  2,  comma  2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n.
117,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n.
160,  e  successive  modificazioni, le parole: «1° gennaio 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».
   ((  1-bis.  Al  codice della nautica da diporto, di cui al decreto
legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,  sono  apportate le seguenti
modificazioni:
   a) all'articolo 53, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  «1-bis.  Chiunque  assume  o  ritiene il comando o la condotta o la
direzione  nautica  di un'unita' da diporto in stato di ubriachezza o
sotto  l'effetto  di  altre sostanze inebrianti o stupefacenti, salva
l'applicazione della sanzione della sospensione della patente nautica
di  cui  all'articolo 40, comma 2, lettera a), del regolamento di cui
al  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti 29
luglio  2008,  n.  146,  e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento  di  una  somma  da 2.066 euro a 8.263 euro; la sanzione e'
raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto»;
   b)  all'articolo 53, comma 6, le parole: «comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis»;
   c) all'articolo 53, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
  «6-bis. Le modalita' e gli strumenti di accertamento dello stato di
ubriachezza, nonche' i limiti di tolleranza del tasso alcolemico sono
determinati  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei
trasporti,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali»;
   d) nel titolo V, dopo l'articolo 57 e' aggiunto il seguente:
  «Art.  57-bis  (Vendita  e  somministrazione  di bevande alcoliche.
Inquinamento  acustico).  -  1.  Le regioni disciplinano, con proprio
provvedimento,  la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche
in   mare   durante   la   stagione  balneare,  tenendo  in  maggiore
considerazione  le aree interessate da intenso traffico diportistico,
allo scopo di prevenire la realizzazione di sinistri dovuti all'abuso
di tali bevande.
  2.  Con  lo  stesso provvedimento di cui al comma 1 e' disciplinato
l'utilizzo  di  diffusori  altoparlanti  sui mezzi nautici durante la
stagione   balneare,   allo   scopo   di   contrastare   il  fenomeno
dell'inquinamento acustico». ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  2 dell'art. 2 del
          decreto-legge  3  agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti
          modificative  del  codice  della  strada per incrementare i
          livelli  di  sicurezza nella circolazione), convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  2  ottobre  2007,  n.  160, e
          successive   modificazioni,  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
             «2.  Le  disposizioni  del comma 2-bis dell'art. 117 del
          decreto  legislativo  n. 285 del 1992, introdotto dal comma
          1,  lettera  b),  del  presente  articolo,  si applicano ai
          titolari  di  patente  di guida di categoria B rilasciata a
          fare data dal 1° gennaio 2010.».

             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  53  del  decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da
          diporto  ed  attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
          dell'art.  6  della  L.  8 luglio 2003, n. 172), cosi' come
          modificato dalla presente legge:
             «Art.  53 (Violazioni commesse con unita' da diporto). -
          1.  Chiunque  assume  o  ritiene  il  comando o la condotta
          ovvero  la direzione nautica di una unita' da diporto senza
          avere  conseguito  la  prescritta  abilitazione e' soggetto
          alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
          duemilasessantasei euro a ottomiladuecentosessantatre euro;
          la  stessa  sanzione  si  applica a chi assume o ritiene il
          comando  o  la  condotta ovvero la direzione nautica di una
          unita'  da diporto senza la prescritta abilitazione perche'
          revocata  o  non  rinnovata  per mancanza dei requisiti; la
          sanzione  e'  raddoppiata nel caso di comando o condotta di
          una nave da diporto.
             1-bis.  Chiunque  assume  o  ritiene  il  comando  o  la
          condotta  o la direzione nautica di un'unita' da diporto in
          stato  di  ubriachezza  o sotto l'effetto di altre sostanze
          inebrianti   o  stupefacenti,  salva  l'applicazione  della
          sanzione  della  sospensione  della  patente nautica di cui
          all'art. 40, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al
          decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
          29   luglio   2008,  n.  146,  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa  del  pagamento di una somma da 2.066 euro a
          8.263  euro; la sanzione e' raddoppiata nel caso di comando
          o condotta di una nave da diporto.
             2.  Chiunque  assume  o ritiene il comando o la condotta
          ovvero  la  direzione  nautica di una unita' da diporto con
          una  abilitazione scaduta, ovvero che non sia in regola con
          quanto stabilito all'art. 17 in materia di trascrizione, e'
          soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma da duecentosette euro a milletrentatre euro.
             3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  violazione della
          normativa  sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di
          un'unita'  da diporto non osserva una disposizione di legge
          o  di  regolamento  o  un  provvedimento legalmente emanato
          dall'autorita'  competente  in  materia  di uso del demanio
          marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi
          compresi  i  porti,  ovvero non osserva una disposizione di
          legge  o  di  regolamento  in  materia  di  sicurezza della
          navigazione  e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del
          pagamento   di   una   somma   da   duecentosette   euro  a
          milletrentatre  euro. Se il fatto e' commesso con l'impiego
          di un natante da diporto la sanzione e' ridotta alla meta'.
             4.  Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1,
          2  e 3, non osserva una disposizione del presente decreto o
          un  provvedimento emanato dall'autorita' competente in base
          al    presente    decreto   e'   soggetto   alla   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta euro
          a cinquecento euro.
             5.  In  caso di violazione di disposizioni in materia di
          navigazione    che   prevedono   sanzioni   amministrative,
          l'utilizzatore   a   titolo  di  locazione  finanziaria  e'
          obbligato  in  solido  con  l'autore  delle  violazioni  al
          pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la
          navigazione e' avvenuta contro la sua volonta'.
             6.  Per  le  violazioni  di  cui  al  commi 1 e 1-bis si
          applica  la  sanzione  accessoria  della  sospensione della
          licenza  di  navigazione  per  trenta giorni. Il periodo di
          sospensione e riportato sulla licenza di navigazione.
             6-bis.  Le  modalita'  e  gli  strumenti di accertamento
          dello  stato di ubriachezza, nonche' i limiti di tolleranza
          del  tasso  alcolemico  sono  determinati  con  decreto del
          Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
          con  il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
          sociali.».