Art. 24.
Limitazioni alla guida
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n.
117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n.
160, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».
(( 1-bis. Al codice della nautica da diporto, di cui al decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 53, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta o la
direzione nautica di un'unita' da diporto in stato di ubriachezza o
sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti, salva
l'applicazione della sanzione della sospensione della patente nautica
di cui all'articolo 40, comma 2, lettera a), del regolamento di cui
al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29
luglio 2008, n. 146, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la sanzione e'
raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto»;
b) all'articolo 53, comma 6, le parole: «comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis»;
c) all'articolo 53, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Le modalita' e gli strumenti di accertamento dello stato di
ubriachezza, nonche' i limiti di tolleranza del tasso alcolemico sono
determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali»;
d) nel titolo V, dopo l'articolo 57 e' aggiunto il seguente:
«Art. 57-bis (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche.
Inquinamento acustico). - 1. Le regioni disciplinano, con proprio
provvedimento, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche
in mare durante la stagione balneare, tenendo in maggiore
considerazione le aree interessate da intenso traffico diportistico,
allo scopo di prevenire la realizzazione di sinistri dovuti all'abuso
di tali bevande.
2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 e' disciplinato
l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la
stagione balneare, allo scopo di contrastare il fenomeno
dell'inquinamento acustico». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti
modificative del codice della strada per incrementare i
livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e
successive modificazioni, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'art. 117 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma
1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai
titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a
fare data dal 1° gennaio 2010.».
- Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'art. 6 della L. 8 luglio 2003, n. 172), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 53 (Violazioni commesse con unita' da diporto). -
1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta
ovvero la direzione nautica di una unita' da diporto senza
avere conseguito la prescritta abilitazione e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
duemilasessantasei euro a ottomiladuecentosessantatre euro;
la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il
comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una
unita' da diporto senza la prescritta abilitazione perche'
revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la
sanzione e' raddoppiata nel caso di comando o condotta di
una nave da diporto.
1-bis. Chiunque assume o ritiene il comando o la
condotta o la direzione nautica di un'unita' da diporto in
stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze
inebrianti o stupefacenti, salva l'applicazione della
sanzione della sospensione della patente nautica di cui
all'art. 40, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a
8.263 euro; la sanzione e' raddoppiata nel caso di comando
o condotta di una nave da diporto.
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta
ovvero la direzione nautica di una unita' da diporto con
una abilitazione scaduta, ovvero che non sia in regola con
quanto stabilito all'art. 17 in materia di trascrizione, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da duecentosette euro a milletrentatre euro.
3. Salvo che il fatto costituisca violazione della
normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di
un'unita' da diporto non osserva una disposizione di legge
o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato
dall'autorita' competente in materia di uso del demanio
marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi
compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di
legge o di regolamento in materia di sicurezza della
navigazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da duecentosette euro a
milletrentatre euro. Se il fatto e' commesso con l'impiego
di un natante da diporto la sanzione e' ridotta alla meta'.
4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1,
2 e 3, non osserva una disposizione del presente decreto o
un provvedimento emanato dall'autorita' competente in base
al presente decreto e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta euro
a cinquecento euro.
5. In caso di violazione di disposizioni in materia di
navigazione che prevedono sanzioni amministrative,
l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e'
obbligato in solido con l'autore delle violazioni al
pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la
navigazione e' avvenuta contro la sua volonta'.
6. Per le violazioni di cui al commi 1 e 1-bis si
applica la sanzione accessoria della sospensione della
licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di
sospensione e riportato sulla licenza di navigazione.
6-bis. Le modalita' e gli strumenti di accertamento
dello stato di ubriachezza, nonche' i limiti di tolleranza
del tasso alcolemico sono determinati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali.».