Art. 24. Limitazioni alla guida 1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010». (( 1-bis. Al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 53, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta o la direzione nautica di un'unita' da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti, salva l'applicazione della sanzione della sospensione della patente nautica di cui all'articolo 40, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la sanzione e' raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto»; b) all'articolo 53, comma 6, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis»; c) all'articolo 53, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Le modalita' e gli strumenti di accertamento dello stato di ubriachezza, nonche' i limiti di tolleranza del tasso alcolemico sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali»; d) nel titolo V, dopo l'articolo 57 e' aggiunto il seguente: «Art. 57-bis (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Inquinamento acustico). - 1. Le regioni disciplinano, con proprio provvedimento, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la stagione balneare, tenendo in maggiore considerazione le aree interessate da intenso traffico diportistico, allo scopo di prevenire la realizzazione di sinistri dovuti all'abuso di tali bevande. 2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 e' disciplinato l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico». ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge: «2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'art. 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal 1° gennaio 2010.». - Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della L. 8 luglio 2003, n. 172), cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 53 (Violazioni commesse con unita' da diporto). - 1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unita' da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemilasessantasei euro a ottomiladuecentosessantatre euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unita' da diporto senza la prescritta abilitazione perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione e' raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. 1-bis. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta o la direzione nautica di un'unita' da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti, salva l'applicazione della sanzione della sospensione della patente nautica di cui all'art. 40, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la sanzione e' raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. 2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unita' da diporto con una abilitazione scaduta, ovvero che non sia in regola con quanto stabilito all'art. 17 in materia di trascrizione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a milletrentatre euro. 3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di un'unita' da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall'autorita' competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a milletrentatre euro. Se il fatto e' commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione e' ridotta alla meta'. 4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, non osserva una disposizione del presente decreto o un provvedimento emanato dall'autorita' competente in base al presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta euro a cinquecento euro. 5. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni amministrative, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e' obbligato in solido con l'autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione e' avvenuta contro la sua volonta'. 6. Per le violazioni di cui al commi 1 e 1-bis si applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione e riportato sulla licenza di navigazione. 6-bis. Le modalita' e gli strumenti di accertamento dello stato di ubriachezza, nonche' i limiti di tolleranza del tasso alcolemico sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.».