Art. 25.


   Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale


  1.  All'articolo  17,  comma  10,  del decreto legislativo 8 luglio
2003,  n.  188,  come  da  ultimo  modificato  dall'articolo  17  del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio 2008, n. 31, le parole: «e
comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2008»  sono  sostituite dalle
seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2009».
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 10 dell'art. 17 del
          decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 (Attuazione della
          direttiva  2001/12/CE,  della  direttiva 2001/13/CE e della
          direttiva  2001/14/CE  in  materia  ferroviaria),  come  da
          ultimo   modificato   dall'art.  17  del  decreto-legge  31
          dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  28 febbraio 2008, n. 31, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
             «10.  Nelle  more  dell'emanazione del decreto di cui al
          comma  1,  della  conseguente  determinazione dei canoni da
          parte  del  gestore  dell'infrastruttura  e del recepimento
          delle  modalita'  e  termini  di  calcolo  dei  canoni  nel
          prospetto  informativo  della rete, e comunque non oltre il
          31  dicembre 2009, i canoni di utilizzo dell'infrastruttura
          ferroviaria  continuano  ad essere calcolati sulla base dei
          criteri  dettati dal D.M. 21 marzo 2000 e dal D.M. 22 marzo
          2000  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti,
          pubblicati   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana  n.  94 del 21 aprile 2000, e successive modifiche
          ed integrazioni.».