Art. 25.
Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale
1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 188, come da ultimo modificato dall'articolo 17 del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «e
comunque non oltre il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2009».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 17 del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 (Attuazione della
direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della
direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria), come da
ultimo modificato dall'art. 17 del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«10. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al
comma 1, della conseguente determinazione dei canoni da
parte del gestore dell'infrastruttura e del recepimento
delle modalita' e termini di calcolo dei canoni nel
prospetto informativo della rete, e comunque non oltre il
31 dicembre 2009, i canoni di utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla base dei
criteri dettati dal D.M. 21 marzo 2000 e dal D.M. 22 marzo
2000 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modifiche
ed integrazioni.».