Art. 26. Proroghe convenzioni Tirrenia 1. Al fine di pervenire alla completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo attraverso il completamento, entro il 31 dicembre 2009, del processo di privatizzazione delle societa' esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le finalita' di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni, a condizioni che assicurino la migliore valorizzazione delle suddette societa', le convenzioni attualmente in vigore sono prorogate fino al 31 dicembre 2009, nei limiti degli stanziamenti di bilancio in essere. Conseguentemente al comma 999 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «le convenzioni», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «le nuove convenzioni». (( Entro il termine di cui al primo periodo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed al fine di proseguire l'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in modo da renderlo conforme alle nuove esigenze derivanti dalla completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo nonche' al mutato quadro ordinamentale e conseguire obiettivi di razionalizzazione e maggiore efficienza operativa, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Ministro della difesa per quanto di competenza, si provvede: a) alla redazione di un testo unico delle disposizioni concernenti i compiti e le funzioni attribuiti al Corpo dalle disposizioni normative vigenti al fine di realizzare una semplificazione, razionalizzazione e snellimento delle stesse; b) ad adeguare la struttura organizzativa centrale e periferica del Corpo al nuovo quadro istituzionale e dei rapporti per delineare un assetto rispondente ai maggiori impegni soprattutto in materia di sicurezza marittima in ambito dell'Unione europea ed internazionale nonche' per realizzare una corrispondenza con i livelli di governo regionale e, a tal fine, ripartire le funzioni di coordinamento, ispettive e di controllo, svolte da strutture regionali ed interregionali del Corpo da quelle operative di vigilanza e controllo e amministrative, attribuite alle Capitanerie di porto e agli uffici dipendenti; c) ad adeguare l'assetto ordinativo ai vari livelli gerarchici e degli organici per accrescere l'efficacia dell'organizzazione centrale e periferica del Corpo, privilegiando la sua componente operativa, allo scopo di potenziare gli assetti diretti a garantire la sicurezza in mare e nei porti anche mediante flessibilita' organizzativa sottesa ad esigenze operative, da conseguire con atti amministrativi. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684 (Ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale): «Art. 8. - I servizi di collegamento con le isole maggiori e minori, indicati nell'art. 1, lettera c), nonche' eventuali prolungamenti tecnicamente ed economicamente necessari, debbono assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse con lo sviluppo economico e sociale delle aree interessate, ed in particolare del Mezzogiorno.». - Si riporta il testo degli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni (Riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale): «Art. 1. L'esercizio delle linee marittime per l'espletamento dei servizi postali e commerciali con le isole dell'Arcipelago toscano, Partenopee, Pontine, Eolie, Egadi, Pelagie, di Ustica e di Pantelleria sara' affidato dal 1° gennaio 1976, al fine di assicurare il loro graduale potenziamento, ad apposite societa' di navigazione a carattere regionale, con sede rispettivamente in Livorno, Napoli e Palermo, il cui capitale la societa' Tirrenia di navigazione per azioni del gruppo Finmare partecipa in misura non inferiore al 51 per cento fino all'attuazione del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia e delle singole societa' che ne fanno parte. Le societa' che attualmente gestiscono le predette linee sono preferite nella partecipazione al capitale azionario della societa' di navigazione di cui al precedente comma, nel limite del 49 per cento del capitale stesso. Per il conseguimento del fine indicato nel primo comma, la societa' Tirrenia di navigazione per azioni presenta ogni cinque anni al Ministro per la marina mercantile programmi che garantiscano la migliore efficienza dei servizi, anche attraverso la mobilita' del personale e la fungibilita' dei mezzi navali. Ciascun programma, da presentarsi non oltre il terzo trimestre dell'anno precedente l'inizio del quinquennio, e' approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le partecipazioni statali e per le poste e le telecomunicazioni, sentite le regioni territorialmente interessate, il cui parere dovra' essere espresso nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine, il Ministro per la marina mercantile procede comunque all'approvazione del programma.». «Art. 8. - Le convenzioni stipulate a norma delle leggi 5 gennaio 1953, n. 34, 26 marzo 1959, n. 178, e 15 dicembre 1959, n. 1111, tra il Ministero della marina mercantile e le societa' «Linee marittime dell'Adriatico» e «Navigazione alto Adriatico» per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati di carattere locali dei settori «E» (medio Adriatico) ed «F» (alto Adriatico) cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 1978. Per regolare la gestione dei servizi di cui al comma precedente nel periodo 30 giugno 1975- 31 dicembre 1978, si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dagli articoli 7, 16 e 17 della legge 20 dicembre 1974, n. 684. A decorrere dal 1° gennaio 1979 per assicurare l'ulteriore sviluppo dell'interscambio commerciale con la costa orientale dell'Adriatico, il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a corrispondere previa convenzione alla societa' per azioni «Lloyd Triestino» di navigazione il contributo annuo di avviamento previsto dall'art. 4 lettera a) della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni.». - Si riporta il testo del comma 999 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato dalla presente legge: «999. Le nuove convenzioni di cui al comma precedente sono stipulate, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e determinano le linee da servire, le procedure e i tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico, introducendo meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del servizio per l'utenza, nonche' forme di flessibilita' tariffaria non distorsive della concorrenza. Le nuove convenzioni sono notificate alla Commissione europea per la verifica della loro compatibilita' con il regime comunitario. Nelle more degli adempimenti comunitari si applicano le nuove convenzioni attualmente in vigore.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della gia' citata legge n. 400 del 1988: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».