Art. 26.
Proroghe convenzioni Tirrenia
1. Al fine di pervenire alla completa liberalizzazione del settore
del cabotaggio marittimo attraverso il completamento, entro il 31
dicembre 2009, del processo di privatizzazione delle societa'
esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le
finalita' di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684,
e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e
successive modificazioni, a condizioni che assicurino la migliore
valorizzazione delle suddette societa', le convenzioni attualmente in
vigore sono prorogate fino al 31 dicembre 2009, nei limiti degli
stanziamenti di bilancio in essere. Conseguentemente al comma 999
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «le
convenzioni», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «le
nuove convenzioni». (( Entro il termine di cui al primo periodo,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed al
fine di proseguire l'adeguamento dell'assetto organizzativo e
funzionale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in
modo da renderlo conforme alle nuove esigenze derivanti dalla
completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo
nonche' al mutato quadro ordinamentale e conseguire obiettivi di
razionalizzazione e maggiore efficienza operativa, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentito il Ministro della difesa per quanto di
competenza, si provvede: a) alla redazione di un testo unico delle
disposizioni concernenti i compiti e le funzioni attribuiti al Corpo
dalle disposizioni normative vigenti al fine di realizzare una
semplificazione, razionalizzazione e snellimento delle stesse; b) ad
adeguare la struttura organizzativa centrale e periferica del Corpo
al nuovo quadro istituzionale e dei rapporti per delineare un assetto
rispondente ai maggiori impegni soprattutto in materia di sicurezza
marittima in ambito dell'Unione europea ed internazionale nonche' per
realizzare una corrispondenza con i livelli di governo regionale e, a
tal fine, ripartire le funzioni di coordinamento, ispettive e di
controllo, svolte da strutture regionali ed interregionali del Corpo
da quelle operative di vigilanza e controllo e amministrative,
attribuite alle Capitanerie di porto e agli uffici dipendenti; c) ad
adeguare l'assetto ordinativo ai vari livelli gerarchici e degli
organici per accrescere l'efficacia dell'organizzazione centrale e
periferica del Corpo, privilegiando la sua componente operativa, allo
scopo di potenziare gli assetti diretti a garantire la sicurezza in
mare e nei porti anche mediante flessibilita' organizzativa sottesa
ad esigenze operative, da conseguire con atti amministrativi. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 20
dicembre 1974, n. 684 (Ristrutturazione dei servizi
marittimi di preminente interesse nazionale):
«Art. 8. - I servizi di collegamento con le isole
maggiori e minori, indicati nell'art. 1, lettera c),
nonche' eventuali prolungamenti tecnicamente ed
economicamente necessari, debbono assicurare il
soddisfacimento delle esigenze connesse con lo sviluppo
economico e sociale delle aree interessate, ed in
particolare del Mezzogiorno.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 8 della legge
19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni
(Riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali
di carattere locale):
«Art. 1. L'esercizio delle linee marittime per
l'espletamento dei servizi postali e commerciali con le
isole dell'Arcipelago toscano, Partenopee, Pontine, Eolie,
Egadi, Pelagie, di Ustica e di Pantelleria sara' affidato
dal 1° gennaio 1976, al fine di assicurare il loro graduale
potenziamento, ad apposite societa' di navigazione a
carattere regionale, con sede rispettivamente in Livorno,
Napoli e Palermo, il cui capitale la societa' Tirrenia di
navigazione per azioni del gruppo Finmare partecipa in
misura non inferiore al 51 per cento fino all'attuazione
del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia e delle
singole societa' che ne fanno parte.
Le societa' che attualmente gestiscono le predette linee
sono preferite nella partecipazione al capitale azionario
della societa' di navigazione di cui al precedente comma,
nel limite del 49 per cento del capitale stesso.
Per il conseguimento del fine indicato nel primo comma,
la societa' Tirrenia di navigazione per azioni presenta
ogni cinque anni al Ministro per la marina mercantile
programmi che garantiscano la migliore efficienza dei
servizi, anche attraverso la mobilita' del personale e la
fungibilita' dei mezzi navali.
Ciascun programma, da presentarsi non oltre il terzo
trimestre dell'anno precedente l'inizio del quinquennio, e'
approvato con decreto del Ministro per la marina
mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per
le partecipazioni statali e per le poste e le
telecomunicazioni, sentite le regioni territorialmente
interessate, il cui parere dovra' essere espresso nel
termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta.
Trascorso detto termine, il Ministro per la marina
mercantile procede comunque all'approvazione del
programma.».
«Art. 8. - Le convenzioni stipulate a norma delle leggi
5 gennaio 1953, n. 34, 26 marzo 1959, n. 178, e 15 dicembre
1959, n. 1111, tra il Ministero della marina mercantile e
le societa' «Linee marittime dell'Adriatico» e «Navigazione
alto Adriatico» per l'esercizio dei servizi marittimi
sovvenzionati di carattere locali dei settori «E» (medio
Adriatico) ed «F» (alto Adriatico) cessano di avere
efficacia alla data del 31 dicembre 1978.
Per regolare la gestione dei servizi di cui al comma
precedente nel periodo 30 giugno 1975- 31 dicembre 1978, si
applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dagli
articoli 7, 16 e 17 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.
A decorrere dal 1° gennaio 1979 per assicurare
l'ulteriore sviluppo dell'interscambio commerciale con la
costa orientale dell'Adriatico, il Ministro per la marina
mercantile e' autorizzato a corrispondere previa
convenzione alla societa' per azioni «Lloyd Triestino» di
navigazione il contributo annuo di avviamento previsto
dall'art. 4 lettera a) della legge 20 dicembre 1974, n.
684, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 999 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«999. Le nuove convenzioni di cui al comma precedente
sono stipulate, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE,
dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e determinano le linee da
servire, le procedure e i tempi di liquidazione del
rimborso degli oneri di servizio pubblico, introducendo
meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del
servizio per l'utenza, nonche' forme di flessibilita'
tariffaria non distorsive della concorrenza. Le nuove
convenzioni sono notificate alla Commissione europea per la
verifica della loro compatibilita' con il regime
comunitario. Nelle more degli adempimenti comunitari si
applicano le nuove convenzioni attualmente in vigore.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
gia' citata legge n. 400 del 1988:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».