Art. 26.


                    Proroghe convenzioni Tirrenia


  1.  Al fine di pervenire alla completa liberalizzazione del settore
del  cabotaggio  marittimo  attraverso  il completamento, entro il 31
dicembre   2009,  del  processo  di  privatizzazione  delle  societa'
esercenti  i  servizi  di  collegamento  ritenuti  essenziali  per le
finalita' di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684,
e  agli  articoli  1  e  8  della  legge  19  maggio  1975, n. 169, e
successive  modificazioni,  a  condizioni  che assicurino la migliore
valorizzazione delle suddette societa', le convenzioni attualmente in
vigore  sono  prorogate  fino  al  31 dicembre 2009, nei limiti degli
stanziamenti  di  bilancio  in  essere. Conseguentemente al comma 999
dell'articolo  1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «le
convenzioni», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «le
nuove  convenzioni».  ((  Entro  il  termine di cui al primo periodo,
senza  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed al
fine   di   proseguire  l'adeguamento  dell'assetto  organizzativo  e
funzionale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in
modo  da  renderlo  conforme  alle  nuove  esigenze  derivanti  dalla
completa   liberalizzazione  del  settore  del  cabotaggio  marittimo
nonche'  al  mutato  quadro  ordinamentale  e conseguire obiettivi di
razionalizzazione  e  maggiore  efficienza operativa, su proposta del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  regolamento
adottato  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  sentito  il  Ministro  della  difesa  per  quanto di
competenza,  si  provvede:  a) alla redazione di un testo unico delle
disposizioni  concernenti i compiti e le funzioni attribuiti al Corpo
dalle  disposizioni  normative  vigenti  al  fine  di  realizzare una
semplificazione,  razionalizzazione e snellimento delle stesse; b) ad
adeguare  la  struttura organizzativa centrale e periferica del Corpo
al nuovo quadro istituzionale e dei rapporti per delineare un assetto
rispondente  ai  maggiori impegni soprattutto in materia di sicurezza
marittima in ambito dell'Unione europea ed internazionale nonche' per
realizzare una corrispondenza con i livelli di governo regionale e, a
tal  fine,  ripartire  le  funzioni  di coordinamento, ispettive e di
controllo,  svolte da strutture regionali ed interregionali del Corpo
da  quelle  operative  di  vigilanza  e  controllo  e amministrative,
attribuite  alle Capitanerie di porto e agli uffici dipendenti; c) ad
adeguare  l'assetto  ordinativo  ai  vari  livelli gerarchici e degli
organici  per  accrescere  l'efficacia dell'organizzazione centrale e
periferica del Corpo, privilegiando la sua componente operativa, allo
scopo  di  potenziare gli assetti diretti a garantire la sicurezza in
mare  e  nei porti anche mediante flessibilita' organizzativa sottesa
ad esigenze operative, da conseguire con atti amministrativi. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8  della  legge 20
          dicembre   1974,   n.  684  (Ristrutturazione  dei  servizi
          marittimi di preminente interesse nazionale):
             «Art.  8.  -  I  servizi  di  collegamento  con le isole
          maggiori  e  minori,  indicati  nell'art.  1,  lettera  c),
          nonche'    eventuali    prolungamenti    tecnicamente    ed
          economicamente    necessari,    debbono    assicurare    il
          soddisfacimento  delle  esigenze  connesse  con lo sviluppo
          economico   e   sociale   delle  aree  interessate,  ed  in
          particolare del Mezzogiorno.».
             -  Si  riporta il testo degli articoli 1 e 8 della legge
          19   maggio   1975,  n.  169,  e  successive  modificazioni
          (Riordinamento  dei servizi marittimi postali e commerciali
          di carattere locale):
             «Art.   1.   L'esercizio   delle   linee  marittime  per
          l'espletamento  dei  servizi  postali  e commerciali con le
          isole  dell'Arcipelago toscano, Partenopee, Pontine, Eolie,
          Egadi,  Pelagie,  di Ustica e di Pantelleria sara' affidato
          dal 1° gennaio 1976, al fine di assicurare il loro graduale
          potenziamento,   ad  apposite  societa'  di  navigazione  a
          carattere  regionale,  con sede rispettivamente in Livorno,
          Napoli  e  Palermo, il cui capitale la societa' Tirrenia di
          navigazione  per  azioni  del  gruppo  Finmare partecipa in
          misura  non  inferiore  al 51 per cento fino all'attuazione
          del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia e delle
          singole societa' che ne fanno parte.
             Le societa' che attualmente gestiscono le predette linee
          sono  preferite  nella partecipazione al capitale azionario
          della  societa'  di navigazione di cui al precedente comma,
          nel limite del 49 per cento del capitale stesso.
             Per  il conseguimento del fine indicato nel primo comma,
          la  societa'  Tirrenia  di  navigazione per azioni presenta
          ogni  cinque  anni  al  Ministro  per  la marina mercantile
          programmi  che  garantiscano  la  migliore  efficienza  dei
          servizi,  anche  attraverso la mobilita' del personale e la
          fungibilita' dei mezzi navali.
             Ciascun  programma,  da  presentarsi  non oltre il terzo
          trimestre dell'anno precedente l'inizio del quinquennio, e'
          approvato   con   decreto   del   Ministro  per  la  marina
          mercantile,  di  concerto con i Ministri per il tesoro, per
          le   partecipazioni   statali   e   per   le   poste  e  le
          telecomunicazioni,   sentite  le  regioni  territorialmente
          interessate,  il  cui  parere  dovra'  essere  espresso nel
          termine   perentorio  di  trenta  giorni  dalla  richiesta.
          Trascorso   detto   termine,  il  Ministro  per  la  marina
          mercantile    procede    comunque    all'approvazione   del
          programma.».
             «Art.  8. - Le convenzioni stipulate a norma delle leggi
          5 gennaio 1953, n. 34, 26 marzo 1959, n. 178, e 15 dicembre
          1959,  n.  1111, tra il Ministero della marina mercantile e
          le societa' «Linee marittime dell'Adriatico» e «Navigazione
          alto  Adriatico»  per  l'esercizio  dei  servizi  marittimi
          sovvenzionati  di  carattere  locali dei settori «E» (medio
          Adriatico)   ed  «F»  (alto  Adriatico)  cessano  di  avere
          efficacia alla data del 31 dicembre 1978.
             Per  regolare  la  gestione  dei servizi di cui al comma
          precedente nel periodo 30 giugno 1975- 31 dicembre 1978, si
          applicano,  in  quanto  compatibili, le norme dettate dagli
          articoli 7, 16 e 17 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.
             A   decorrere   dal   1°  gennaio  1979  per  assicurare
          l'ulteriore  sviluppo  dell'interscambio commerciale con la
          costa  orientale  dell'Adriatico, il Ministro per la marina
          mercantile    e'   autorizzato   a   corrispondere   previa
          convenzione  alla  societa' per azioni «Lloyd Triestino» di
          navigazione  il  contributo  annuo  di  avviamento previsto
          dall'art.  4  lettera  a)  della legge 20 dicembre 1974, n.
          684, e successive modificazioni.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 999 dell'art. 1 della
          gia'  citata  legge  n. 296 del 2006, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «999.  Le  nuove  convenzioni di cui al comma precedente
          sono  stipulate, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE,
          dal  Ministro  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze, e determinano le linee da
          servire,  le  procedure  e  i  tempi  di  liquidazione  del
          rimborso  degli  oneri  di  servizio pubblico, introducendo
          meccanismi  di  efficientamento volti a ridurre i costi del
          servizio  per  l'utenza,  nonche'  forme  di  flessibilita'
          tariffaria  non  distorsive  della  concorrenza.  Le  nuove
          convenzioni sono notificate alla Commissione europea per la
          verifica   della   loro   compatibilita'   con   il  regime
          comunitario.  Nelle  more  degli  adempimenti comunitari si
          applicano le nuove convenzioni attualmente in vigore.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 17 della
          gia' citata legge n. 400 del 1988:
             «2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».