Art. 27.


             Indagine conoscitiva sui servizi ferroviari


  1.  Ai  fini  della  prosecuzione dei contratti di servizio e degli
accordi in essere, il termine di cui all'articolo 2, comma 253, della
legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  come  modificato  dal  comma  2
dell'articolo   17  del  decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
e' differito al 30 giugno 2009.
  ((  1-bis.  All'articolo  25 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «di concerto con
il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti,» sono inserite le
seguenti:  «da  emanare  entro  quarantacinque  giorni  dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» e
dopo   le   parole:   «si   provvede»   sono  inserite  le  seguenti:
«all'individuazione  della  quota  parte da destinare all'acquisto di
nuovo materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale
e»;
   b) al comma 2, il terzo periodo e' soppresso e l'ultimo periodo e'
sostituito  dal  seguente:  «Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,  da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore   della   legge   di  conversione  del  presente  decreto,  e'
individuata  la  destinazione delle risorse per i diversi contratti».
))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il testo del comma 253 dell'art. 2 della
          gia'  citata  legge  n.  244  del 2007, come modificato dal
          comma 2 dell'art. 17 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
          248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          2008, n. 31:
             «253.  Il  Ministero dei trasporti, entro il 15 dicembre
          2008,   conclude   un'indagine  conoscitiva  sul  trasporto
          ferroviario  di  viaggiatori  e  merci  sulla media e lunga
          percorrenza,   volta   a  determinare  la  possibilita'  di
          assicurare  l'equilibrio  tra  costi  e ricavi dei servizi,
          nonche'    le    eventuali    azioni    di    miglioramento
          dell'efficienza. Il servizio sulle relazioni che presentano
          o  sono  in  grado di raggiungere l'equilibrio economico e'
          assicurato  in  regime  di  liberalizzazione.  Il CIPE, nei
          limiti   delle  risorse  disponibili,  sulla  proposta  del
          Ministro  dei  trasporti, di concerto con il Ministro dello
          sviluppo  economico e con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  individua,  nell'ambito  delle  relazioni  per le
          quali  non e' possibile raggiungere l'equilibrio economico,
          i  servizi  di  utilita'  sociale, in termini di frequenza,
          copertura territoriale, qualita' e tariffazione, e che sono
          mantenuti  in  esercizio tramite l'affidamento di contratti
          di servizio pubblico.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto-legge 29
          novembre  2008,  n.  185  (Misure urgenti per il sostegno a
          famiglie,  lavoro,  occupazione e impresa e per ridisegnare
          in  funzione  anti-crisi  il  quadro strategico nazionale),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  25  (Ferrovie  e trasporto pubblico locale). - 1.
          Nello   stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per gli
          investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una
          dotazione  di  960  milioni  di  euro  per l'anno 2009. Con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di
          concerto   con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  da  emanare  entro  quarantacinque giorni dalla
          data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
          presente  decreto,  si  provvede  all'individuazione  della
          quota  parte  da  destinare all'acquisto di nuovo materiale
          rotabile per i trasporto pubblico regionale e locale e alla
          ripartizione del fondo e sono definiti tempi e modalita' di
          erogazione delle relative risorse.
             2.  Per  assicurare  i  necessari  servizi ferroviari di
          trasporto   pubblico,  al  fine  della  stipula  dei  nuovi
          contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto
          ordinario con Trenitalia s.p.a., e' autorizzata la spesa di
          480  milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e
          2011.   L'erogazione  delle  risorse  e'  subordinata  alla
          stipula   dei   nuovi  contratti  di  servizio  che  devono
          rispondere a criteri di efficientamento e razionalizzazione
          per  garantire  che il fabbisogno dei servizi sia contenuto
          nel  limite  degli  stanziamenti  di  bilancio dello Stato,
          complessivamente  autorizzati  e  delle eventuali ulteriori
          risorse  messe a disposizione dalle Regioni per i contratti
          di  servizio  di competenza, nonche' per garantire che, per
          l'anno  2009, non vi siano aumenti tariffari nei servizi di
          trasporto  pubblico  regionale  e  locale.  Con decreto del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti, da emanare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge  di  conversione del presente decreto, e' individuata
          la destinazione delle risorse per i diversi contratti.
             3.  All'onere  derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2
          pari  a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni
          di  euro  per  ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede
          mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
          spesa  di cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre
          2002,   n.   289,   relativa   al   Fondo   per   le   aree
          sottoutilizzate,   a  valere  sulla  quota  destinata  alla
          realizzazione   di   infrastrutture   ai   sensi  dell'art.
          6-quinquies  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n. 112,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
          n. 133.
             4.  Ferrovie  dello Stato s.p.a. presenta annualmente al
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze una relazione sui
          risultati  della  attuazione  del  presente articolo, dando
          evidenza  in  particolare  del  rispetto  del  criterio  di
          ripartizione,  in  misura  pari  rispettivamente  al  15% e
          all'85%, delle quote di investimento riservate al nord e al
          sud del Paese.
             5.   Gli   importi   oggetto   di  recupero  conseguenti
          all'applicazione  delle norme dell'art. 24 sono riassegnati
          ad un Fondo da ripartire tra gli enti pubblici territoriali
          per  le  esigenze di trasporto locale, non ferroviario, con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze di
          concerto   con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  sentita  la Conferenza Unificata, sulla base di
          criteri  che  assicurano l'erogazione delle somme agli enti
          che  destinano le risorse al miglioramento della sicurezza,
          all'ammodernamento   dei  mezzi  ed  alla  riduzione  delle
          tariffe.».