Art. 27. Indagine conoscitiva sui servizi ferroviari 1. Ai fini della prosecuzione dei contratti di servizio e degli accordi in essere, il termine di cui all'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' differito al 30 giugno 2009. (( 1-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,» sono inserite le seguenti: «da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» e dopo le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti: «all'individuazione della quota parte da destinare all'acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale e»; b) al comma 2, il terzo periodo e' soppresso e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' individuata la destinazione delle risorse per i diversi contratti». ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 253 dell'art. 2 della gia' citata legge n. 244 del 2007, come modificato dal comma 2 dell'art. 17 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31: «253. Il Ministero dei trasporti, entro il 15 dicembre 2008, conclude un'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, volta a determinare la possibilita' di assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi, nonche' le eventuali azioni di miglioramento dell'efficienza. Il servizio sulle relazioni che presentano o sono in grado di raggiungere l'equilibrio economico e' assicurato in regime di liberalizzazione. Il CIPE, nei limiti delle risorse disponibili, sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, nell'ambito delle relazioni per le quali non e' possibile raggiungere l'equilibrio economico, i servizi di utilita' sociale, in termini di frequenza, copertura territoriale, qualita' e tariffazione, e che sono mantenuti in esercizio tramite l'affidamento di contratti di servizio pubblico.». - Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 25 (Ferrovie e trasporto pubblico locale). - 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'individuazione della quota parte da destinare all'acquisto di nuovo materiale rotabile per i trasporto pubblico regionale e locale e alla ripartizione del fondo e sono definiti tempi e modalita' di erogazione delle relative risorse. 2. Per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico, al fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia s.p.a., e' autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. L'erogazione delle risorse e' subordinata alla stipula dei nuovi contratti di servizio che devono rispondere a criteri di efficientamento e razionalizzazione per garantire che il fabbisogno dei servizi sia contenuto nel limite degli stanziamenti di bilancio dello Stato, complessivamente autorizzati e delle eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dalle Regioni per i contratti di servizio di competenza, nonche' per garantire che, per l'anno 2009, non vi siano aumenti tariffari nei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' individuata la destinazione delle risorse per i diversi contratti. 3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 4. Ferrovie dello Stato s.p.a. presenta annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sui risultati della attuazione del presente articolo, dando evidenza in particolare del rispetto del criterio di ripartizione, in misura pari rispettivamente al 15% e all'85%, delle quote di investimento riservate al nord e al sud del Paese. 5. Gli importi oggetto di recupero conseguenti all'applicazione delle norme dell'art. 24 sono riassegnati ad un Fondo da ripartire tra gli enti pubblici territoriali per le esigenze di trasporto locale, non ferroviario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, sulla base di criteri che assicurano l'erogazione delle somme agli enti che destinano le risorse al miglioramento della sicurezza, all'ammodernamento dei mezzi ed alla riduzione delle tariffe.».