Art. 27.
Indagine conoscitiva sui servizi ferroviari
1. Ai fini della prosecuzione dei contratti di servizio e degli
accordi in essere, il termine di cui all'articolo 2, comma 253, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal comma 2
dell'articolo 17 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
e' differito al 30 giugno 2009.
(( 1-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,» sono inserite le
seguenti: «da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» e
dopo le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti:
«all'individuazione della quota parte da destinare all'acquisto di
nuovo materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale
e»;
b) al comma 2, il terzo periodo e' soppresso e l'ultimo periodo e'
sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
individuata la destinazione delle risorse per i diversi contratti».
))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 253 dell'art. 2 della
gia' citata legge n. 244 del 2007, come modificato dal
comma 2 dell'art. 17 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31:
«253. Il Ministero dei trasporti, entro il 15 dicembre
2008, conclude un'indagine conoscitiva sul trasporto
ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga
percorrenza, volta a determinare la possibilita' di
assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi,
nonche' le eventuali azioni di miglioramento
dell'efficienza. Il servizio sulle relazioni che presentano
o sono in grado di raggiungere l'equilibrio economico e'
assicurato in regime di liberalizzazione. Il CIPE, nei
limiti delle risorse disponibili, sulla proposta del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, individua, nell'ambito delle relazioni per le
quali non e' possibile raggiungere l'equilibrio economico,
i servizi di utilita' sociale, in termini di frequenza,
copertura territoriale, qualita' e tariffazione, e che sono
mantenuti in esercizio tramite l'affidamento di contratti
di servizio pubblico.».
- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Ferrovie e trasporto pubblico locale). - 1.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per gli
investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una
dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, si provvede all'individuazione della
quota parte da destinare all'acquisto di nuovo materiale
rotabile per i trasporto pubblico regionale e locale e alla
ripartizione del fondo e sono definiti tempi e modalita' di
erogazione delle relative risorse.
2. Per assicurare i necessari servizi ferroviari di
trasporto pubblico, al fine della stipula dei nuovi
contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto
ordinario con Trenitalia s.p.a., e' autorizzata la spesa di
480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e
2011. L'erogazione delle risorse e' subordinata alla
stipula dei nuovi contratti di servizio che devono
rispondere a criteri di efficientamento e razionalizzazione
per garantire che il fabbisogno dei servizi sia contenuto
nel limite degli stanziamenti di bilancio dello Stato,
complessivamente autorizzati e delle eventuali ulteriori
risorse messe a disposizione dalle Regioni per i contratti
di servizio di competenza, nonche' per garantire che, per
l'anno 2009, non vi siano aumenti tariffari nei servizi di
trasporto pubblico regionale e locale. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e' individuata
la destinazione delle risorse per i diversi contratti.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2
pari a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree
sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla
realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
4. Ferrovie dello Stato s.p.a. presenta annualmente al
Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sui
risultati della attuazione del presente articolo, dando
evidenza in particolare del rispetto del criterio di
ripartizione, in misura pari rispettivamente al 15% e
all'85%, delle quote di investimento riservate al nord e al
sud del Paese.
5. Gli importi oggetto di recupero conseguenti
all'applicazione delle norme dell'art. 24 sono riassegnati
ad un Fondo da ripartire tra gli enti pubblici territoriali
per le esigenze di trasporto locale, non ferroviario, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita la Conferenza Unificata, sulla base di
criteri che assicurano l'erogazione delle somme agli enti
che destinano le risorse al miglioramento della sicurezza,
all'ammodernamento dei mezzi ed alla riduzione delle
tariffe.».