Art. 29.


                      Concessioni aeroportuali


  1.  All'articolo  18,  comma  1,  lettera  b), del decreto-legge 31
dicembre  2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio  2008,  n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
  ((  1-bis.  In  funzione  dell'andamento infortunistico del settore
dell'autotrasporto, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 3,
comma  1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i tassi di
premio   INAIL,   per   le   imprese  con  dipendenti,  sono  ridotti
dell'importo di 42 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2009.
Al  fine  di  garantire  il  rispetto degli equilibri programmati dei
saldi  di  finanza pubblica e' soppressa l'autorizzazione di spesa di
cui  all'articolo  45,  comma  1, lettera b), della legge 23 dicembre
1999, n. 488. Per il solo anno 2009, a titolo sperimentale ed al fine
di  conseguire  elementi  di valutazione per gli aggiornamenti di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38,  i  tassi di premio sono ulteriormente ridotti nel limite massimo
di  80  milioni  di  euro,  a  seguito del versamento all'entrata del
bilancio  dello Stato delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  22  dicembre  2008,  n.  201, che per il corrispondente
importo restano acquisite all'entrata per la necessaria compensazione
sui saldi di finanza pubblica. Con il decreto di cui al primo periodo
e'  altresi'  stabilito,  per  l'anno  2009,  il differimento, per il
settore  dell'autotrasporto,  non oltre il 16 aprile, del termine del
16 febbraio per il versamento dei premi assicurativi.
  1-ter.  All'articolo  75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
   a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2.  L'accertamento  di  cui  al  comma  1  puo' riguardare singoli
veicoli  o  gruppi  di  esemplari  dello stesso tipo di veicolo ed ha
luogo  mediante  visita  e prova da parte dei competenti uffici delle
direzioni  generali  territoriali  del  Dipartimento  per i trasporti
terrestri   e   del   trasporto   intermodale   del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  le  modalita'  stabilite con
decreto  dallo  stesso Ministero. Con il medesimo decreto e' indicata
la  documentazione  che  l'interessato  deve  esibire a corredo della
domanda di accertamento»;
   b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce
con  propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei
sistemi,  componenti ed entita' tecniche, nonche' le idonee procedure
per  la  loro  installazione  quali  elementi  di  sostituzione  o di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli
nuovi  o  in circolazione. I sistemi, componenti ed entita' tecniche,
per  i  quali  siano  stati  emanati i suddetti decreti contenenti le
norme  specifiche  per  l'approvazione  nazionale  degli stessi, sono
esentati  dalla  necessita'  di ottenere l'eventuale nulla osta della
casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma,
del  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre  1992,  n.  495,  salvo  che  sia  diversamente disposto nei
decreti medesimi.
  3-ter.  Qualora  le  norme  di  cui al comma 3-bis si riferiscano a
sistemi,   componenti   ed  entita'  tecniche  oggetto  di  direttive
comunitarie,  ovvero  di regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per
le  Nazioni  Unite  recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,   le   prescrizioni   di   approvazione   nazionale  e  di
installazione   sono   conformi  a  quanto  previsto  dalle  predette
direttive o regolamenti.
  3-quater.  Gli  accertamenti relativi all'approvazione nazionale di
cui  al  comma  3-bis  sono  effettuati  dai  competenti uffici delle
direzioni  generali  territoriali  del  Dipartimento  per i trasporti
terrestri   e  per  il  trasporto  intermodale  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti».
  1-quater.  Alla  legge  15  gennaio  1992, n. 21, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  3 (Servizio di noleggio con conducente). - 1. Il servizio di
noleggio  con  conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza,
presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione
a tempo e/o viaggio.
  2.  Lo  stazionamento  dei  mezzi  deve  avvenire all'interno delle
rimesse o presso i pontili di attracco.
  3.  La  sede  del  vettore  e  la  rimessa  devono  essere situate,
esclusivamente,   nel   territorio   del  comune  che  ha  rilasciato
l'autorizzazione»;
   b) dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:
  «Art.  5-bis (Accesso  nel territorio di altri comuni). - 1. Per il
servizio  di  noleggio  con  conducente i comuni possono prevedere la
regolamentazione  dell'accesso nel loro territorio o, specificamente,
all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei
titolari  di  autorizzazioni  rilasciate da altri comuni, mediante la
preventiva    comunicazione   contenente,   con   autocertificazione,
l'osservanza  e  la  titolarita'  dei requisiti di operativita' della
presente  legge  e  dei  dati relativi al singolo servizio per cui si
inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso»;
   c) all'articolo 8, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3.  Per  poter  conseguire  e  mantenere  l'autorizzazione  per il
servizio    di   noleggio   con   conducente   e'   obbligatoria   la
disponibilita',  in  base  a valido titolo giuridico, di una sede, di
una  rimessa  o  di un pontile di attracco situati nel territorio del
comune che ha rilasciato l'autorizzazione»;
   d) all'articolo 11, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  «3.  Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di
autovetture,  e'  vietata  la  sosta in posteggio di stazionamento su
suolo  pubblico  nei  comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In
detti  comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente
possono   sostare,   a   disposizione   dell'utenza,   esclusivamente
all'interno  della  rimessa.  I  comuni  in  cui  non  e' esercito il
servizio  taxi  possono  autorizzare  i  veicoli immatricolati per il
servizio  di  noleggio  con  conducente  allo  stazionamento  su aree
pubbliche  destinate  al  servizio  di  taxi.  Ai  veicoli  adibiti a
servizio  di noleggio con conducente e' consentito l'uso delle corsie
preferenziali  e delle altre facilitazioni alla circolazione previste
per i taxi e gli altri servizi pubblici.
  4.  Le  prenotazioni  di  trasporto per il servizio di noleggio con
conducente  sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine
di  ogni  singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire
alla  rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione,
con  ritorno  alla  stessa,  mentre  il  prelevamento  e  l'arrivo  a
destinazione  dell'utente  possono  avvenire  anche nel territorio di
altri  comuni.  Nel  servizio  di noleggio con conducente e' previsto
l'obbligo  di  compilazione  e  tenuta  da parte del conducente di un
"foglio  di servizio" completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e
con  progressione  numerica;  b)  timbro  dell'azienda  e/o  societa'
titolare  della  licenza.  La  compilazione dovra' essere singola per
ogni  prestazione  e prevedere l'indicazione di: 1) targa veicolo; 2)
nome  del  conducente;  3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4)
orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5)
dati  del  committente.  Tale  documentazione  dovra' essere tenuta a
bordo del veicolo per un periodo di due settimane»;
   e) dopo l'articolo 11, e' inserito il seguente:
  «Art.  11-bis (Sanzioni). -  1.  Fatto  salvo quanto previsto dagli
articoli  85  e  86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
dalle   rispettive  leggi  regionali,  l'inosservanza  da  parte  dei
conducenti  di  taxi  e  degli  esercenti il servizio di noleggio con
conducente  di  quanto  disposto dagli articoli 3 e 11 della presente
legge e' punita:
   a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla
prima inosservanza;
   b)  con  due  mesi  di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6
alla seconda inosservanza;
   c)  con  tre  mesi  di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6
alla terza inosservanza;
   d)  con  la  cancellazione  dal  ruolo  di cui all'articolo 6 alla
quarta inosservanza».
  1-quinquies.  All'articolo  11,  comma  5,  della legge 23 dicembre
1992,  n.  498,  come  modificato  dall'articolo  2,  comma  85,  del
decreto-legge  3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, la
lettera c) e' sostituita dalla seguente:
   «c)   provvedere,   nel   caso   di  concessionari  che  non  sono
amministrazioni  aggiudicatrici,  agli  affidamenti a terzi di lavori
nel  rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 142, comma 4, e
253,  comma  25,  del  codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163; ».
  1-sexies.  L'articolo  253,  comma 25, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' sostituito dal seguente:
  «25.  In  relazione  alla  disciplina recata dalla parte II, titolo
III,  capo II, i titolari di concessioni gia' assentite alla data del
30  giugno  2002,  ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi
della  legislazione  successiva,  sono tenuti ad affidare a terzi una
percentuale   minima   del   40   per   cento   dei  lavori,  agendo,
esclusivamente   per   detta   quota,   a   tutti  gli  effetti  come
amministrazioni aggiudicatrici».
  1-septies.  Al  comma  1  dell'articolo  20  del  decreto-legge  31
dicembre  2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio  2008,  n.  31,  le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2010».
  1-octies.  La scadenza del 1 gennaio 2009 prevista dall'articolo 4,
comma  1-bis,  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  6  giugno 2001, n. 380, e' differita al 1° gennaio
2010.
  1-novies.  Le  risorse  rivenienti  nell'esercizio finanziario 2008
dall'autorizzazione  di  spesa  prevista  dall'articolo 2, comma 232,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari a euro 6.300.000, iscritti
sul  capitolo  7306  dello  stato  di  previsione del Ministero delle
infrastrutture  e  dei trasporti, sono mantenute in bilancio in conto
dei  residui  per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato
nell'anno 2009 a copertura degli interventi effettuati nell'anno 2008
nell'ambito    della    prosecuzione    del   servizio   sperimentale
italo-francese  di  Autostrada ferrovia alpina (AFA) sulla direttrice
Orbassano-Aiton.
  1-decies.  Per  la  salvaguardia  dei livelli occupazionali e della
competitivita'  delle  navi  italiane,  i  benefici per le imprese di
cabotaggio  marittimo di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge
10  gennaio  2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
marzo  2006,  n. 80, sono prorogati per l'anno 2009 nel limite del 45
per cento dei contributi ordinariamente previsti.
  1-undecies.   All'onere   derivante   dall'applicazione  del  comma
1-decies,  valutato  in  20  milioni  di  euro, si fa fronte mediante
utilizzo  delle  risorse  rivenienti  nell'esercizio finanziario 2008
dalle  autorizzazioni  di  spesa  di cui: all'articolo 145, comma 40,
della  legge  23  dicembre  2000, n. 388, e successive modificazioni,
pari  ad  euro  2.550.000,  iscritti sul capitolo 1962 dello stato di
previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti;
all'articolo  3, comma 12, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, pari ad
euro  9.450.000,  iscritti,  in  conto  residui  di stanziamento, sul
capitolo   7612   dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti;  all'articolo  2, comma 232, della
legge  24 dicembre 2007, n. 244, pari ad euro 8.000.000, iscritti sul
capitolo   7306   dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei trasporti, che sono conservate in bilancio nel
conto  dei  residui per essere versate all'entrata del bilancio dello
Stato per l'ammontare di euro 20.000.000 nell'anno 2009.
  1-duodecies.  All'articolo  5,  comma  2, del regolamento di cui al
decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile
2005,  n.  161,  le  parole: «entro quarantotto mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «entro sessanta mesi».
  1-terdecies.   Le   quote   dei   limiti  di  impegno,  autorizzati
dall'articolo  13,  comma  1,  della  legge 1o agosto 2002, n. 166, e
successivi   rifinanziamenti,   decorrenti   dall'anno   2006  e  non
utilizzate  al 31 dicembre 2008, costituiscono economie di bilancio e
sono  reiscritte  nella competenza degli esercizi successivi a quelli
terminali dei rispettivi limiti.
  1-quaterdecies. I contributi pluriennali, autorizzati dall'articolo
1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 1,
comma 977, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, decorrenti dall'anno
2007  e  non  utilizzati entro il 31 dicembre 2008, sono mantenuti in
bilancio  nel conto dei residui, per essere utilizzati nell'esercizio
finanziario 2009.
  1-quinquiesdecies.   Nelle  more  del  procedimento  volto  a  dare
attuazione  alle  norme  contenute  nella  direttiva  2007/66/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007:
   a) all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008,
n.  162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008,
n.  201,  le  parole: «30 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2009»;
   b)  all'articolo  241  del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile  2006,  n.  163,  nel  comma  12,  dopo il primo periodo, sono
inseriti  i  seguenti:  «I  compensi minimi e massimi stabiliti dalla
tariffa  allegata  al  regolamento di cui al decreto del Ministro dei
lavori  pubblici  2  dicembre  2000,  n.  398,  sono  dimezzati. Sono
comunque   vietati   incrementi  dei  compensi  massimi  legati  alla
particolare  complessita'  delle  questioni trattate, alle specifiche
competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto». ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del gia'
          citato decreto-legge n. 248 del 2007, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «1.  All'art.  3,  comma  2,  del  decreto legislativo 9
          maggio   2005,   n.   96,   sono   apportate   le  seguenti
          modificazioni:
              a) nel primo periodo, dopo le parole: «legge speciale,»
          sono    inserite    le   seguenti:   «e   in   ipotesi   di
          delocalizzazione funzionale,»;
              b)  nel secondo periodo, le parole: «un anno dalla data
          di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono
          sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009».
             -  Si  riporta  il testo del comma 1 e 2 dell'art. 3 del
          decreto  legislativo  23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni
          in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
          e  le  malattie  professionali,  a  norma dell'articolo 55,
          comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144):
             «1.  Fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo
          della  gestione  industria,  per ciascuna delle gestioni di
          cui all'art. 1 sono approvate, con decreto del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  su  delibera  del  consiglio di amministrazione
          dell'INAIL,  distinte tariffe dei premi per l'assicurazione
          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
          professionali,   le  relative  modalita'  di  applicazione,
          tenendo  conto  dell'andamento  infortunistico  aziendale e
          dell'attuazione  delle  norme di cui al decreto legislativo
          19  settembre  1994,  n.  626, e successive modificazioni e
          integrazioni,  nonche'  degli  oneri  che  concorrono  alla
          determinazione dei tassi di premio».
             «2.  In sede di prima applicazione, le tariffe di cui al
          comma  1  sono aggiornate entro il triennio successivo alla
          data di entrata in vigore delle stesse.»
             -  Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 45 della
          legge  23  dicembre  1999,  n.  488  (Disposizioni  per  la
          formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
          (Legge finanziaria 2000):
             «1.  A  decorrere dall'anno 2000 e' autorizzata la spesa
          annua di lire:
              a) 75 miliardi per la proroga degli interventi previsti
          dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998,
          n.  451,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 26
          febbraio 1999, n. 40;
              b) 83 miliardi per la proroga degli interventi previsti
          dal comma 2 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 451 del
          1998;
              c)   130  miliardi  per  la  proroga  degli  interventi
          previsti  dal  comma 3 dell'art. 2 del citato decreto-legge
          n. 451 del 1998.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1 dell'art. 2 del
          decreto-legge  23  ottobre 2008, n. 162 (Interventi urgenti
          in  materia  di  adeguamento  dei  prezzi  di  materiali da
          costruzione,  di  sostegno  ai  settori dell'autotrasporto,
          dell'agricoltura  e  della  pesca professionale, nonche' di
          finanziamento  delle  opere  per  il G8 e definizione degli
          adempimenti  tributari  per  le  regioni  Marche ed Umbria,
          colpite  dagli  eventi  sismici  del 1997), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201:
             «1.  Il  comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 25 giugno
          2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
          agosto 2008, n. 133, e' sostituito dal seguente:
             «2.   Per   fronteggiare  la  grave  crisi  dei  settori
          dell'agricoltura,     della     pesca    professionale    e
          dell'autotrasporto,  conseguente all'aumento dei prezzi dei
          prodotti  petroliferi,  sono  disposte  apposite  misure di
          sostegno  al  credito  e agli investimenti nel rispetto dei
          vincoli  posti  dalla  normativa  comunitaria in materia di
          aiuti  di  Stato,  volte  a  consentire il mantenimento dei
          livelli  di  competitivita', con decreti dei Ministri delle
          infrastrutture  e  dei trasporti e delle politiche agricole
          alimentari  e  forestali, di concerto con il Ministro dello
          sviluppo  economico e con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  da adottare entro il 15 gennaio 2009. Entro il 31
          gennaio 2009 sono definite le procedure di attuazione delle
          misure  di cui al primo periodo, attraverso l'emanazione di
          appositi  bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali
          misure  si provvede, nel limite di 230 milioni di euro, con
          le  risorse  dell'Agenzia  nazionale per l'attrazione degli
          investimenti  e  lo  sviluppo d'impresa Spa, giacenti fuori
          della  Tesoreria  statale,  che,  a  tale  scopo e per tale
          importo,  sono rese immediatamente indisponibili per essere
          versate,  nell'anno  2009, entro il 15 gennaio, all'entrata
          del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione
          alle  pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
          previsione   del   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  per l'importo di 200 milioni di euro, di cui 15
          milioni   destinati   al   completamento  degli  interventi
          previsti  dall'art.  2,  comma 2, del regolamento di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007,
          n. 227, e del Ministero delle politiche agricole alimentari
          e  forestali,  per  l'importo  di  30  milioni  di  euro, e
          utilizzate entro il 31 marzo 2009».
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  75  del  decreto
          legislativo   30   aprile   1992,   n.  285,  e  successive
          modificazioni  (Nuovo  codice  della  strada),  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
             «Art.  75  (Accertamento dei requisiti di idoneita' alla
          circolazione   e  omologazione).  -  1.  I  ciclomotori,  i
          motoveicoli,  gli  autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi,
          per   essere   ammessi  alla  circolazione,  sono  soggetti
          all'accertamento  dei  dati di identificazione e della loro
          corrispondenza   alle   prescrizioni   tecniche   ed   alle
          caratteristiche  costruttive  e  funzionali  previste dalle
          norme  del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da
          un   normale  velocipede  e  da  un  motore  ausiliario  di
          cilindrata  fino  a 50 cc, tale accertamento e' limitato al
          solo motore.
             2.  L'accertamento  di  cui  al  comma 1 puo' riguardare
          singoli  veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di
          veicolo  ed  ha  luogo mediante visita e prova da parte dei
          competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
          Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  e del trasporto
          intermodale   del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  con  le  modalita'  stabilite con decreto dallo
          stesso  Ministero.  Con  il medesimo decreto e' indicata la
          documentazione  che  l'interessato  deve  esibire a corredo
          della domanda di accertamento.
             3.  I  veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o
          entita'   tecniche,   prodotti   in  serie,  sono  soggetti
          all'omologazione  del  tipo;  questa  ha  luogo  a  seguito
          dell'accertamento  di  cui ai commi 1 e 2, effettuata su un
          prototipo,  secondo  le modalita' stabilite con decreto del
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Con lo
          stesso   decreto   e'   indicata   la   documentazione  che
          l'interessato  deve  esibire  a  corredo  della  domanda di
          omologazione.
             3-bis.  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
          stabilisce   con   propri   decreti  norme  specifiche  per
          l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entita'
          tecniche,   nonche'   le   idonee  procedure  per  la  loro
          installazione   quali   elementi   di   sostituzione  o  di
          integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
          motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed
          entita'  tecniche,  per  i  quali  siano  stati  emanati  i
          suddetti   decreti   contenenti  le  norme  specifiche  per
          l'approvazione  nazionale degli stessi, sono esentati dalla
          necessita'  di  ottenere  l'eventuale nulla osta della casa
          costruttrice  del  veicolo di cui all'articolo 236, secondo
          comma,  del  regolamento  di  cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  16  dicembre 1992, n. 495, salvo che sia
          diversamente disposto nei decreti medesimi.
             3-ter.  Qualora  le  norme  di  cui  al  comma  3-bis si
          riferiscano  a  sistemi,  componenti  ed  entita'  tecniche
          oggetto  di  direttive  comunitarie,  ovvero di regolamenti
          emanati  dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite
          dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, le
          prescrizioni  di  approvazione nazionale e di installazione
          sono  conformi a quanto previsto dalle predette direttive o
          regolamenti.
             3-quater.  Gli  accertamenti  relativi  all'approvazione
          nazionale  di  cui  al  comma  3-bis  sono  effettuati  dai
          competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
          Dipartimento  per  i trasporti terrestri e per il trasporto
          intermodale   del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti.
             4.  I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di
          noleggio  con  conducente  per  trasporto di persone di cui
          all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui all'art. 86, o a
          servizio  di linea per trasporto di persone di cui all'art.
          87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.
             5.    Fatti    salvi    gli    accordi   internazionali,
          l'omologazione,  totale o parziale, rilasciata da uno Stato
          estero,  puo' essere riconosciuta in Italia a condizione di
          reciprocita'.
             6. L'omologazione puo' essere rilasciata anche a veicoli
          privi   di  carrozzeria.  Il  successivo  accertamento  sul
          veicolo  carrozzato  ha luogo con le modalita' previste nel
          comma 2.
             7.   Sono   fatte  salve  le  competenze  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio.».
             - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 15 gennaio
          1992,  n.  21  (Legge  quadro  per  il trasporto di persone
          mediante  autoservizi  pubblici  non  di linea), cosi' come
          modificato dalla presente legge:
             «Art. 8 (Modalita' per il rilascio delle licenze e delle
          autorizzazioni).  -  1.  La  licenza  per  l'esercizio  del
          servizio  di  taxi  e  l'autorizzazione per l'esercizio del
          servizio  di  noleggio con conducente sono rilasciate dalle
          amministrazioni  comunali,  attraverso  bando  di  pubblico
          concorso,  ai  singoli  che  abbiano  la  proprieta'  o  la
          disponibilita'  in  leasing  del  veicolo  o  natante,  che
          possono gestirle in forma singola o associata.
             2.  La  licenza  e  l'autorizzazione sono riferite ad un
          singolo  veicolo  o  natante. Non e' ammesso, in capo ad un
          medesimo   soggetto,   il   cumulo   di  piu'  licenze  per
          l'esercizio  del  servizio  di  taxi ovvero il cumulo della
          licenza   per   l'esercizio   del   servizio   di   taxi  e
          dell'autorizzazione   per   l'esercizio   del  servizio  di
          noleggio  con  conducente.  E' invece ammesso il cumulo, in
          capo  ad  un  medesimo soggetto, di piu' autorizzazioni per
          l'esercizio  del  servizio  di  noleggio con conducente. E'
          inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo
          della  licenza  per  l'esercizio  del  servizio  di  taxi e
          dell'autorizzazione   per   l'esercizio   del  servizio  di
          noleggio  con  conducente,  ove  eserciti  con  natanti. Le
          situazioni  difformi  devono essere regolarizzate entro due
          anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
             3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per
          il  servizio  di noleggio con conducente e' obbligatoria la
          disponibilita',  in  base a valido titolo giuridico, di una
          sede,  di  una  rimessa o di un pontile di attracco situati
          nel    territorio    del    comune    che   ha   rilasciato
          l'autorizzazione.
             4.  L'avere  esercito  servizio  di  taxi in qualita' di
          sostituto  alla  guida  del  titolare  della licenza per un
          periodo  di  tempo  complessivo  di almeno sei mesi, ovvero
          essere  stato  dipendente  di  una  impresa di noleggio con
          conducente  per  il  medesimo  periodo,  costituisce titolo
          preferenziale  ai  fini  del  rilascio  della  licenza  per
          l'esercizio  del servizio di taxi o dell'autorizzazione per
          l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.».
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 11 della gia' citata
          legge  n. 21 del 1992, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             «Art.   11   (Obblighi   dei  titolari  di  licenza  per
          l'esercizio  del  servizio  di taxi e di autorizzazione per
          l'esercizio  del servizio di noleggio con conducente). - 1.
          I  veicoli  o  natanti  adibiti al servizio di taxi possono
          circolare  e  sostare  liberamente secondo quanto stabilito
          dai regolamenti comunali.
             2.  Il  prelevamento  dell'utente  ovvero  l'inizio  del
          servizio  sono  effettuati  con partenza dal territorio del
          comune   che   ha   rilasciato  la  licenza  per  qualunque
          destinazione,   previo   assenso   del  conducente  per  le
          destinazioni  oltre  il  limite  comunale o comprensoriale,
          fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4.
             3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a
          mezzo  di  autovetture, e' vietata la sosta in posteggio di
          stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito
          il  servizio  di  taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a
          servizio  di  noleggio  con  conducente  possono sostare, a
          disposizione  dell'utenza, esclusivamente all'interno della
          rimessa.  I  comuni in cui non e' esercito il servizio taxi
          possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio
          di  noleggio  con  conducente  allo  stazionamento  su aree
          pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti
          a  servizio  di noleggio con conducente e' consentito l'uso
          delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla
          circolazione  previste  per  i  taxi  e  gli  altri servizi
          pubblici.
             4.  Le  prenotazioni  di  trasporto  per  il servizio di
          noleggio  con conducente sono effettuate presso la rimessa.
          L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio
          con  conducente  devono  avvenire alla rimessa, situata nel
          comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla
          stessa,  mentre  il  prelevamento e l'arrivo a destinazione
          dell'utente  possono avvenire anche nel territorio di altri
          comuni. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto
          l'obbligo  di compilazione e tenuta da parte del conducente
          di   un   “foglio  di  servizio”  completo  dei
          seguenti   dati:  a)  fogli  vidimati  e  con  progressione
          numerica;  b)  timbro  dell'azienda  e/o  societa' titolare
          della  licenza.  La  compilazione dovra' essere singola per
          ogni  prestazione  e  prevedere  l'indicazione di: 1) targa
          veicolo;  2)  nome  del conducente; 3) data, luogo e km. di
          partenza   e   arrivo;   4)   orario  di  inizio  servizio,
          destinazione  e  orario  di  fine  servizio;  5)  dati  del
          committente.  Tale  documentazione  dovra'  essere tenuta a
          bordo del veicolo per un periodo di due settimane.
             5.  I  comuni in cui non e' esercito il servizio di taxi
          possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio
          di  noleggio  con  conducente  allo  stazionamento  su aree
          pubbliche destinate al servizio di taxi.
             6.  I  comuni,  ferme  restando  le  attribuzioni  delle
          autorita'  competenti  in  materia  di  circolazione  negli
          ambiti  portuali,  aeroportuali e ferroviari, ed in accordo
          con  le  organizzazioni sindacali di categoria dei comparti
          del  trasporto  di  persone,  possono, nei suddetti ambiti,
          derogare  a  quanto  previsto dal comma 3, purche' la sosta
          avvenga  in aree diverse da quelle destinate al servizio di
          taxi  e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e
          individuate come rimessa.
             7.  Il  servizio  di  taxi, ove esercito, ha comunque la
          precedenza   nei   varchi   prospicienti  il  transito  dei
          passeggeri.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 5 dell'art. 11 della
          legge  23  dicembre  1992,  n.  498  (Interventi urgenti in
          materia di finanza pubblica), come modificato dall'articolo
          2,  comma  85,  del  decreto-legge  3 ottobre 2006, n. 262,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 novembre
          2006,  n.  286,  e  successive  modificazioni,  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
             «5.   Le   societa'   concessionarie  autostradali  sono
          soggette ai seguenti obblighi:
              a)  certificare  il  bilancio,  anche se non quotate in
          borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
          31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;
              b)    mantenere   adeguati   requisiti   di   solidita'
          patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;
              c)  provvedere,  nel caso di concessionari che non sono
          amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di
          lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli
          142, comma 4, e 253, comma 25, del codice di cui al decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
              d)  sottoporre  gli  schemi  dei  bandi  di  gara delle
          procedure  di  aggiudicazione all'approvazione di ANAS Spa,
          che   deve   pronunciarsi  entro  trenta  giorni  dal  loro
          ricevimento:  in  caso  di  inutile  decorso del termine si
          applica  l'articolo  20  della legge 7 agosto 1990, n. 241;
          vietare  la  partecipazione  alle gare per l'affidamento di
          lavori  alle  imprese  comunque collegate ai concessionari,
          che  siano  realizzatrici  della relativa progettazione. Di
          conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3
          ottobre  2006,  la deliberazione del Consiglio dei Ministri
          in   data   16   maggio   1997,   relativa  al  divieto  di
          partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade Spa di
          soggetti  che  operano  in  prevalenza  nei  settori  delle
          costruzioni e della mobilita';
              e)  prevedere  nel proprio statuto idonee misure atte a
          prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e,
          per  gli  stessi,  speciali  requisiti  di  onorabilita'  e
          professionalita',  nonche',  per  almeno alcuni di essi, di
          indipendenza;
              f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni
          di  gara  per  l'aggiudicazione dei contratti sono nominate
          dal  Ministro  delle infrastrutture. Restano fermi i poteri
          di  vigilanza  dell'Autorita'  di  cui  all'articolo  6 del
          codice  di  cui  al  decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163.   La  composizione  del  consiglio  dell'Autorita'  e'
          aumentata  di  due  membri  con  oneri  a  carico  del  suo
          bilancio.  Il  presidente  dell'Autorita'  e'  scelto fra i
          componenti del consiglio.».
             -  Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 20 del gia'
          citato decreto-legge n. 248 del 2007, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del
          decreto-legge  28  maggio  2004,  n.  136,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27  luglio 2004, n. 186, gia'
          prorogato  al  31  dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 3,
          comma  4-bis,  del  decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio
          2007, n. 17, e' differito al 30 giugno 2010.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 1-bis dell'art. 4 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
          380   (Testo   unico   delle   disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia edilizia):
             «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento
          di  cui  al  comma  1, ai fini del rilascio del permesso di
          costruire,  deve  essere prevista, per gli edifici di nuova
          costruzione,  l'installazione di impianti per la produzione
          di  energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da
          garantire  una  produzione  energetica non inferiore a 1 kW
          per  ciascuna  unita'  abitativa,  compatibilmente  con  la
          realizzabilita'  tecnica  dell'intervento. Per i fabbricati
          industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100
          metri  quadrati,  la  produzione  energetica minima e' di 5
          kW.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 232 dell'art. 2 della
          gia' citata legge n. 244 del 2007:
             «232.  Al fine di consentire la piena operativita' degli
          incentivi   alle   imprese  di  autotrasporto,  di  cui  al
          decreto-legge  24  settembre  2002, n. 209, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 22 novembre 2002, n. 265, e al
          relativo  regolamento  di  attuazione di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, volti a
          spostare   quote   rilevanti   di  traffico  pesante  dalla
          modalita'  stradale  a  quella marittima, e' autorizzata la
          spesa  di  77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,
          2009 e 2010.».
             -   Si   riporta   il   testo  dell'art.  34-sexies  del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  4 (Misure urgenti in
          materia  di  organizzazione  e funzionamento della pubblica
          amministrazione),   convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 marzo 2006, n. 80:
             «Art.  34-sexies  (Sgravi contributivi per le imprese di
          cabotaggio marittimo). - 1. Per la salvaguardia dei livelli
          occupazionali e della competitivita' delle navi italiane, i
          benefici  di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge
          30  dicembre  1997,  n. 457, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  27  febbraio  1998,  n.  30,  per  il biennio
          2006-2007  sono  estesi  nel  limite  del 50 per cento alle
          imprese  armatoriali  per  le  navi di cui all'articolo 21,
          comma  10,  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289. Per
          l'attuazione  del presente comma e' autorizzata la spesa di
          20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Con
          decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          da  adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  sono  stabilite  le  disposizioni  attuative  del
          presente  articolo  al  fine  di assicurare il rispetto del
          limite di spesa di cui al presente comma.
             2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo,  determinato  in  20 milioni di euro per ciascuno
          degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente
          riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
          9, comma 3, della legge 28 dicembre 1999, n. 522.»
             -  Si  riporta il testo del comma 40 dell'art. 145 della
          gia' citata legge n. 388 del 2000:
             «40.  E'  istituito  un  fondo  di lire 1,5 miliardi nel
          2001 e 5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002, per la
          promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il
          finanziamento  di  studi  e  ricerche.  A tale fine, per la
          razionalizzazione  degli  interventi  previsti ai sensi del
          presente    comma    e    per   la   valorizzazione   delle
          professionalita'  connesse  con  l'utilizzo  delle  risorse
          nautiche,  negli  anni  successivi le risorse del fondo, in
          misura  non  inferiore  all'80  per  cento  delle dotazioni
          complessive  per  ciascun  anno, sono destinate a misure di
          sostegno  e  incentivazione  per  incentivazione per l'alta
          formazione  professionale tramite l'istituzione di un forum
          permanente   realizzato   da   una  o  piu'  ONLUS  per  la
          professionalita'   nautica   partecipate   da  istituti  di
          istruzione  universitaria  o  convenzionate con gli stessi.
          Tali  misure,  in  una  percentuale non superiore al 50 per
          cento,  possono  essere  destinate  dai  citati  enti  alla
          realizzazione,  tramite  il  recupero  di beni pubblici, di
          idonee    infrastrutture.    Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia  e  delle finanze sono stabilite le modalita'
          di attuazione delle disposizioni del presente comma.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 12 dell'art. 3 della
          legge  9 gennaio 2006, n. 13 (Disposizioni per la sicurezza
          della  navigazione,  per  favorire  l'uso  di navi a doppio
          scafo e per l'ammodernamento della flotta):
             «12.  All'onere  derivante  dall'attuazione del presente
          articolo,  pari  a  12  milioni  di euro annui per ciascuno
          degli   anni  2005,  2006  e  2007,  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2005-2007,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale «Fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          medesimo Ministero.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  2 dell'art. 5 del
          decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
          28   aprile   2005,   n.  161  (Regolamento  di  attuazione
          del decreto   legislativo 22   dicembre   2000,   n.   395,
          modificato  dal  decreto  legislativo  n.  478 del 2001, in
          materia di accesso alla professione di autotrasportatore di
          viaggiatori  e merci), cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             «2.  Le  imprese  di  cui  all'articolo  1,  comma 2 del
          decreto  legislativo n. 395 del 2000, iscritte nell'albo di
          cui  all'articolo  1  della  legge n. 298 del 1974 entro il
          giorno precedente la data di entrata in vigore del presente
          regolamento,   con  il  beneficio  dell'esenzione  prevista
          dall'articolo  1,  commi  2 e 3 del decreto ministeriale 16
          maggio 1991, n. 198 del Ministro dei trasporti, si adeguano
          ai  requisiti  di  cui  agli  articoli  5, 6 e 7 del citato
          decreto  legislativo  n.  395  del 2000 entro sessanta mesi
          dall'entrata in vigore del presente regolamento.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 13 della
          legge  1°  agosto  2002, n. 166 (Disposizioni in materia di
          infrastrutture e trasporti):
             «1.  Per  la  progettazione  e realizzazione delle opere
          strategiche  di preminente interesse nazionale, individuate
          in    apposito    programma    approvato    dal    Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e
          per  le  attivita'  di  istruttoria  e  monitoraggio  sulle
          stesse,  nonche'  per  opere  di captazione ed adduzione di
          risorse   idriche   necessarie   a   garantire  continuita'
          dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del
          Ministero   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono
          autorizzati  limiti  di  impegno  quindicennali  di  €
          193.900.000 per  l'anno  2002,  di  €  160.400.000 per
          l'anno  2003  e  di  € 109.400.000 per l'anno 2004. Le
          predette  risorse,  che,  ai  fini  del soddisfacimento del
          principio  di  addizionalita', devono essere destinate, per
          almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle
          provenienti    da    rimborsi   comunitari,   integrano   i
          finanziamenti  pubblici,  comunitari  e  privati allo scopo
          disponibili.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture
          e  dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
          e  delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a
          contrarre   mutui   o   ad   effettuare   altre  operazioni
          finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite
          le   modalita'  di  erogazione  delle  somme  dovute  dagli
          istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare
          per   le   attivita'   di   progettazione,   istruttoria  e
          monitoraggio.   Le   somme   non  utilizzate  dai  soggetti
          attuatori  al  termine della realizzazione delle opere sono
          versate  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere
          riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  ad  apposito capitolo da istituire nello stato di
          previsione   del   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti per gli interventi di cui al presente articolo.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 78 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 266 del 2005:
             «78. E' autorizzato un contributo annuale di 200 milioni
          di  euro  per  quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per
          interventi    infrastrutturali.    All'interno    di   tale
          stanziamento, sono autorizzati i seguenti finanziamenti:
              a)  interventi di realizzazione delle opere strategiche
          di  preminente  interesse  nazionale  di  cui alla legge 21
          dicembre 2001, n. 443;
              b)  interventi di realizzazione del programma nazionale
          degli  interventi  nel  settore  idrico  relativamente alla
          prosecuzione   degli  interventi  infrastrutturali  di  cui
          all'art. 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
          388,   nella   misura   del  25  per  cento  delle  risorse
          disponibili;
              c)   potenziamento   del   passante  di  Mestre  e  dei
          collegamenti  dello  stesso  con  i capoluoghi di provincia
          interessati  in  una  misura  non inferiore all'1 per cento
          delle risorse disponibili;
              d)    circonvallazione    orbitale    (GRAP)   prevista
          nell'intesa generale quadro sottoscritta il 24 ottobre 2003
          tra  Governo  e  regione  Veneto e correlata alle opere del
          passante  autostradale  di Mestre di cui alla tabella 1 del
          Programma   di   infrastrutture   strategiche  allegato  al
          Documento     di    programmazione    economico-finanziaria
          2006-2009,  in  una misura non inferiore allo 0,5 per cento
          delle risorse disponibili;
              e)   realizzazione  delle  opere  di  cui  al  «sistema
          pedemontano  lombardo, tangenziali di Como e di Varese», in
          una  misura  non  inferiore  al  2  per cento delle risorse
          disponibili;
              f)    completamento    del    «sistema   accessibilita'
          Valcamonica,  strada  statale  42  -  del  Tonale  e  della
          Mendola»,  in  una  misura non inferiore allo 0,5 per cento
          delle risorse disponibili;
              g)   realizzazione  delle  opere  di  cui  al  «sistema
          accessibilita'  della Valtellina», per un importo pari a 13
          milioni di euro annui per quindici anni;
              h)   consolidamento,   manutenzione   straordinaria   e
          potenziamento  delle  opere e delle infrastrutture portuali
          di  competenza di Autorita' portuali di recente istituzione
          e  comunque  successiva  al  30 giugno 2003, per un importo
          pari  a  10  milioni  di euro annui per ciascuno degli anni
          2006, 2007 e 2008;
              i)  interazione  del  passante  di  Mestre, variante di
          Martellago e Mirano, di cui alla tabella 1 del Programma di
          infrastrutture   strategiche   allegato   al  Documento  di
          programmazione   economico-finanziaria  2006-2009,  in  una
          misura   non   inferiore  al  2  per  cento  delle  risorse
          disponibili;
              l)   realizzazione   del   tratto   Lazio-Campania  del
          corridoio    tirrenico,    viabilita'    accessoria   della
          pedemontana  di  Formia,  in una misura non inferiore all'1
          per cento delle risorse disponibili;
              m)  realizzazione  delle  opere di ammodernamento della
          strada statale 12, con collegamento alla strada provinciale
          450, per un importo di 1 milione di euro annui per quindici
          anni, a favore dell'ANAS;
              n)  opere  complementari all'autostrada Asti-Cuneo e al
          miglioramento    della    viabilita'    di    adduzione   e
          circonvallazione  di  Alba,  in una misura pari all'1,5 per
          cento  delle risorse disponibili a favore delle province di
          Asti  e di Cuneo rispettivamente nella misura di un terzo e
          di due terzi del contributo medesimo;
              o)  interventi per il restauro e la sicurezza di musei,
          archivi  e  biblioteche  di  interesse storico, artistico e
          culturale  per un importo di 4 milioni di euro per quindici
          anni,  nonche'  gli  interventi  di  restauro  della  Domus
          Aurea.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 977 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 296 del 2006:
             «977.   Per   la   prosecuzione   degli   interventi  di
          realizzazione   delle   opere   strategiche  di  preminente
          interesse  nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
          443,   e   successive   modificazioni,  e'  autorizzata  la
          concessione  di  contributi quindicennali di 100 milioni di
          euro  a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009,
          di  cui 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per le
          esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto.».
             La  direttiva  2007/66/CE  del  Parlamento europeo e del
          Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive
          89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
          miglioramento  dell'efficacia delle procedure di ricorso in
          materia   d'aggiudicazione   degli   appalti   pubblici  e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale L 335 del 20 dicembre
          2007, pagg. 31-46.
             -  Si  riporta  il testo del comma 1 dell'art. 1-ter del
          gia'  citato  decreto-legge  n.  162  del  2008, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
             «1.  I  termini  di cui all'art. 15 del decreto-legge 31
          dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  28  febbraio  2008,  n. 31, gia' differiti dall'art.
          4-bis,  comma  12,  del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008,
          n.  129,  fino  al  31  dicembre  2008,  sono ulteriormente
          differiti al 31 dicembre 2009.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 12 dell'art. 241 del
          decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n. 163 (Codice dei
          contratti  pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture
          in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE e 2004/18/CE),
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «12.  Il  collegio  arbitrale  determina il valore della
          controversia  con  i  criteri  stabiliti  dal  decreto  del
          Ministro  dei  lavori pubblici, di concerto con il Ministro
          di  grazia  e giustizia, 2 dicembre 2000, n. 398, e applica
          le tariffe fissate in detto decreto.
             I  compensi  minimi  e  massimi  stabiliti dalla tariffa
          allegata  al regolamento di cui al decreto del Ministro dei
          lavori  pubblici  2  dicembre 2000, n. 398, sono dimezzati.
          Sono  comunque  vietati  incrementi  dei  compensi  massimi
          legati   alla   particolare  complessita'  delle  questioni
          trattate,   alle   specifiche   competenze   utilizzate   e
          all'effettivo lavoro svolto.
          L'art.   24  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
          n.  248,  si  interpreta  come  non  applicabile  a  quanto
          disciplinato  ai  sensi  del presente comma. L'ordinanza di
          liquidazione  del  compenso e delle spese arbitrali nonche'
          del  compenso  e  delle  spese  per  la  consulenza tecnica
          costituisce titolo esecutivo.».