Art. 29.
Concessioni aeroportuali
1. All'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
(( 1-bis. In funzione dell'andamento infortunistico del settore
dell'autotrasporto, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i tassi di
premio INAIL, per le imprese con dipendenti, sono ridotti
dell'importo di 42 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2009.
Al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati dei
saldi di finanza pubblica e' soppressa l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre
1999, n. 488. Per il solo anno 2009, a titolo sperimentale ed al fine
di conseguire elementi di valutazione per gli aggiornamenti di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38, i tassi di premio sono ulteriormente ridotti nel limite massimo
di 80 milioni di euro, a seguito del versamento all'entrata del
bilancio dello Stato delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, che per il corrispondente
importo restano acquisite all'entrata per la necessaria compensazione
sui saldi di finanza pubblica. Con il decreto di cui al primo periodo
e' altresi' stabilito, per l'anno 2009, il differimento, per il
settore dell'autotrasporto, non oltre il 16 aprile, del termine del
16 febbraio per il versamento dei premi assicurativi.
1-ter. All'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'accertamento di cui al comma 1 puo' riguardare singoli
veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha
luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle
direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti
terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con le modalita' stabilite con
decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto e' indicata
la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della
domanda di accertamento»;
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce
con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei
sistemi, componenti ed entita' tecniche, nonche' le idonee procedure
per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli
nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entita' tecniche,
per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le
norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono
esentati dalla necessita' di ottenere l'eventuale nulla osta della
casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei
decreti medesimi.
3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a
sistemi, componenti ed entita' tecniche oggetto di direttive
comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per
le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di
installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette
direttive o regolamenti.
3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di
cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle
direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti
terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti».
1-quater. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Servizio di noleggio con conducente). - 1. Il servizio di
noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza,
presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione
a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle
rimesse o presso i pontili di attracco.
3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate,
esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato
l'autorizzazione»;
b) dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Accesso nel territorio di altri comuni). - 1. Per il
servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la
regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente,
all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei
titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la
preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione,
l'osservanza e la titolarita' dei requisiti di operativita' della
presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si
inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso»;
c) all'articolo 8, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il
servizio di noleggio con conducente e' obbligatoria la
disponibilita', in base a valido titolo giuridico, di una sede, di
una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del
comune che ha rilasciato l'autorizzazione»;
d) all'articolo 11, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di
autovetture, e' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su
suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In
detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente
possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente
all'interno della rimessa. I comuni in cui non e' esercito il
servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il
servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree
pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a
servizio di noleggio con conducente e' consentito l'uso delle corsie
preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste
per i taxi e gli altri servizi pubblici.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con
conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine
di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire
alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione,
con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a
destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di
altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto
l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un
"foglio di servizio" completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e
con progressione numerica; b) timbro dell'azienda e/o societa'
titolare della licenza. La compilazione dovra' essere singola per
ogni prestazione e prevedere l'indicazione di: 1) targa veicolo; 2)
nome del conducente; 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4)
orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5)
dati del committente. Tale documentazione dovra' essere tenuta a
bordo del veicolo per un periodo di due settimane»;
e) dopo l'articolo 11, e' inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Sanzioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei
conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con
conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente
legge e' punita:
a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla
prima inosservanza;
b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6
alla seconda inosservanza;
c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6
alla terza inosservanza;
d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla
quarta inosservanza».
1-quinquies. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, come modificato dall'articolo 2, comma 85, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, la
lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) provvedere, nel caso di concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di lavori
nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 142, comma 4, e
253, comma 25, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163; ».
1-sexies. L'articolo 253, comma 25, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' sostituito dal seguente:
«25. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo
III, capo II, i titolari di concessioni gia' assentite alla data del
30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi
della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una
percentuale minima del 40 per cento dei lavori, agendo,
esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come
amministrazioni aggiudicatrici».
1-septies. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2010».
1-octies. La scadenza del 1 gennaio 2009 prevista dall'articolo 4,
comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' differita al 1° gennaio
2010.
1-novies. Le risorse rivenienti nell'esercizio finanziario 2008
dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 232,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari a euro 6.300.000, iscritti
sul capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sono mantenute in bilancio in conto
dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato
nell'anno 2009 a copertura degli interventi effettuati nell'anno 2008
nell'ambito della prosecuzione del servizio sperimentale
italo-francese di Autostrada ferrovia alpina (AFA) sulla direttrice
Orbassano-Aiton.
1-decies. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della
competitivita' delle navi italiane, i benefici per le imprese di
cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
marzo 2006, n. 80, sono prorogati per l'anno 2009 nel limite del 45
per cento dei contributi ordinariamente previsti.
1-undecies. All'onere derivante dall'applicazione del comma
1-decies, valutato in 20 milioni di euro, si fa fronte mediante
utilizzo delle risorse rivenienti nell'esercizio finanziario 2008
dalle autorizzazioni di spesa di cui: all'articolo 145, comma 40,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
pari ad euro 2.550.000, iscritti sul capitolo 1962 dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
all'articolo 3, comma 12, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, pari ad
euro 9.450.000, iscritti, in conto residui di stanziamento, sul
capitolo 7612 dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti; all'articolo 2, comma 232, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari ad euro 8.000.000, iscritti sul
capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, che sono conservate in bilancio nel
conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello
Stato per l'ammontare di euro 20.000.000 nell'anno 2009.
1-duodecies. All'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile
2005, n. 161, le parole: «entro quarantotto mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «entro sessanta mesi».
1-terdecies. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati
dall'articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166, e
successivi rifinanziamenti, decorrenti dall'anno 2006 e non
utilizzate al 31 dicembre 2008, costituiscono economie di bilancio e
sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli
terminali dei rispettivi limiti.
1-quaterdecies. I contributi pluriennali, autorizzati dall'articolo
1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 1,
comma 977, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, decorrenti dall'anno
2007 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2008, sono mantenuti in
bilancio nel conto dei residui, per essere utilizzati nell'esercizio
finanziario 2009.
1-quinquiesdecies. Nelle more del procedimento volto a dare
attuazione alle norme contenute nella direttiva 2007/66/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007:
a) all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008,
n. 201, le parole: «30 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2009»;
b) all'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, nel comma 12, dopo il primo periodo, sono
inseriti i seguenti: «I compensi minimi e massimi stabiliti dalla
tariffa allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, sono dimezzati. Sono
comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla
particolare complessita' delle questioni trattate, alle specifiche
competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del gia'
citato decreto-legge n. 248 del 2007, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«1. All'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 9
maggio 2005, n. 96, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: «legge speciale,»
sono inserite le seguenti: «e in ipotesi di
delocalizzazione funzionale,»;
b) nel secondo periodo, le parole: «un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono
sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009».
- Si riporta il testo del comma 1 e 2 dell'art. 3 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni
in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55,
comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144):
«1. Fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo
della gestione industria, per ciascuna delle gestioni di
cui all'art. 1 sono approvate, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su delibera del consiglio di amministrazione
dell'INAIL, distinte tariffe dei premi per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, le relative modalita' di applicazione,
tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e
dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e
integrazioni, nonche' degli oneri che concorrono alla
determinazione dei tassi di premio».
«2. In sede di prima applicazione, le tariffe di cui al
comma 1 sono aggiornate entro il triennio successivo alla
data di entrata in vigore delle stesse.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 45 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge finanziaria 2000):
«1. A decorrere dall'anno 2000 e' autorizzata la spesa
annua di lire:
a) 75 miliardi per la proroga degli interventi previsti
dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998,
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1999, n. 40;
b) 83 miliardi per la proroga degli interventi previsti
dal comma 2 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 451 del
1998;
c) 130 miliardi per la proroga degli interventi
previsti dal comma 3 dell'art. 2 del citato decreto-legge
n. 451 del 1998.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 (Interventi urgenti
in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da
costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto,
dell'agricoltura e della pesca professionale, nonche' di
finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli
adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria,
colpite dagli eventi sismici del 1997), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201:
«1. Il comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' sostituito dal seguente:
«2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori
dell'agricoltura, della pesca professionale e
dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei
prodotti petroliferi, sono disposte apposite misure di
sostegno al credito e agli investimenti nel rispetto dei
vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di
aiuti di Stato, volte a consentire il mantenimento dei
livelli di competitivita', con decreti dei Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2009. Entro il 31
gennaio 2009 sono definite le procedure di attuazione delle
misure di cui al primo periodo, attraverso l'emanazione di
appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali
misure si provvede, nel limite di 230 milioni di euro, con
le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, giacenti fuori
della Tesoreria statale, che, a tale scopo e per tale
importo, sono rese immediatamente indisponibili per essere
versate, nell'anno 2009, entro il 15 gennaio, all'entrata
del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione
alle pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per l'importo di 200 milioni di euro, di cui 15
milioni destinati al completamento degli interventi
previsti dall'art. 2, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007,
n. 227, e del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro, e
utilizzate entro il 31 marzo 2009».
- Si riporta il testo dell'art. 75 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni (Nuovo codice della strada), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 75 (Accertamento dei requisiti di idoneita' alla
circolazione e omologazione). - 1. I ciclomotori, i
motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi,
per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti
all'accertamento dei dati di identificazione e della loro
corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle
caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle
norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da
un normale velocipede e da un motore ausiliario di
cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento e' limitato al
solo motore.
2. L'accertamento di cui al comma 1 puo' riguardare
singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di
veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei
competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto
intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con le modalita' stabilite con decreto dallo
stesso Ministero. Con il medesimo decreto e' indicata la
documentazione che l'interessato deve esibire a corredo
della domanda di accertamento.
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o
entita' tecniche, prodotti in serie, sono soggetti
all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito
dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un
prototipo, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo
stesso decreto e' indicata la documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di
omologazione.
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
stabilisce con propri decreti norme specifiche per
l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entita'
tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro
installazione quali elementi di sostituzione o di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed
entita' tecniche, per i quali siano stati emanati i
suddetti decreti contenenti le norme specifiche per
l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla
necessita' di ottenere l'eventuale nulla osta della casa
costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo
comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia
diversamente disposto nei decreti medesimi.
3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si
riferiscano a sistemi, componenti ed entita' tecniche
oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti
emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le
prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione
sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o
regolamenti.
3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione
nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai
competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto
intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di
noleggio con conducente per trasporto di persone di cui
all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui all'art. 86, o a
servizio di linea per trasporto di persone di cui all'art.
87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.
5. Fatti salvi gli accordi internazionali,
l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato
estero, puo' essere riconosciuta in Italia a condizione di
reciprocita'.
6. L'omologazione puo' essere rilasciata anche a veicoli
privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul
veicolo carrozzato ha luogo con le modalita' previste nel
comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 15 gennaio
1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Modalita' per il rilascio delle licenze e delle
autorizzazioni). - 1. La licenza per l'esercizio del
servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del
servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle
amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico
concorso, ai singoli che abbiano la proprieta' o la
disponibilita' in leasing del veicolo o natante, che
possono gestirle in forma singola o associata.
2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un
singolo veicolo o natante. Non e' ammesso, in capo ad un
medesimo soggetto, il cumulo di piu' licenze per
l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della
licenza per l'esercizio del servizio di taxi e
dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di
noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in
capo ad un medesimo soggetto, di piu' autorizzazioni per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E'
inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo
della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e
dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di
noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le
situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per
il servizio di noleggio con conducente e' obbligatoria la
disponibilita', in base a valido titolo giuridico, di una
sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati
nel territorio del comune che ha rilasciato
l'autorizzazione.
4. L'avere esercito servizio di taxi in qualita' di
sostituto alla guida del titolare della licenza per un
periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero
essere stato dipendente di una impresa di noleggio con
conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo
preferenziale ai fini del rilascio della licenza per
l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 della gia' citata
legge n. 21 del 1992, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 11 (Obblighi dei titolari di licenza per
l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente). - 1.
I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono
circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito
dai regolamenti comunali.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del
servizio sono effettuati con partenza dal territorio del
comune che ha rilasciato la licenza per qualunque
destinazione, previo assenso del conducente per le
destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale,
fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4.
3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a
mezzo di autovetture, e' vietata la sosta in posteggio di
stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito
il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a
servizio di noleggio con conducente possono sostare, a
disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della
rimessa. I comuni in cui non e' esercito il servizio taxi
possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio
di noleggio con conducente allo stazionamento su aree
pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti
a servizio di noleggio con conducente e' consentito l'uso
delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla
circolazione previste per i taxi e gli altri servizi
pubblici.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di
noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa.
L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio
con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel
comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla
stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione
dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri
comuni. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto
l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente
di un “foglio di servizio” completo dei
seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione
numerica; b) timbro dell'azienda e/o societa' titolare
della licenza. La compilazione dovra' essere singola per
ogni prestazione e prevedere l'indicazione di: 1) targa
veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e km. di
partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio,
destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del
committente. Tale documentazione dovra' essere tenuta a
bordo del veicolo per un periodo di due settimane.
5. I comuni in cui non e' esercito il servizio di taxi
possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio
di noleggio con conducente allo stazionamento su aree
pubbliche destinate al servizio di taxi.
6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle
autorita' competenti in materia di circolazione negli
ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo
con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti
del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti,
derogare a quanto previsto dal comma 3, purche' la sosta
avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di
taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e
individuate come rimessa.
7. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la
precedenza nei varchi prospicienti il transito dei
passeggeri.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 della
legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in
materia di finanza pubblica), come modificato dall'articolo
2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«5. Le societa' concessionarie autostradali sono
soggette ai seguenti obblighi:
a) certificare il bilancio, anche se non quotate in
borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;
b) mantenere adeguati requisiti di solidita'
patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;
c) provvedere, nel caso di concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di
lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli
142, comma 4, e 253, comma 25, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
d) sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle
procedure di aggiudicazione all'approvazione di ANAS Spa,
che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro
ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si
applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di
lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari,
che siano realizzatrici della relativa progettazione. Di
conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3
ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei Ministri
in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di
partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade Spa di
soggetti che operano in prevalenza nei settori delle
costruzioni e della mobilita';
e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a
prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e,
per gli stessi, speciali requisiti di onorabilita' e
professionalita', nonche', per almeno alcuni di essi, di
indipendenza;
f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni
di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate
dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri
di vigilanza dell'Autorita' di cui all'articolo 6 del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. La composizione del consiglio dell'Autorita' e'
aumentata di due membri con oneri a carico del suo
bilancio. Il presidente dell'Autorita' e' scelto fra i
componenti del consiglio.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 20 del gia'
citato decreto-legge n. 248 del 2007, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, gia'
prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 3,
comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, e' differito al 30 giugno 2010.».
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia):
«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento
di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di
costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova
costruzione, l'installazione di impianti per la produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da
garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW
per ciascuna unita' abitativa, compatibilmente con la
realizzabilita' tecnica dell'intervento. Per i fabbricati
industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100
metri quadrati, la produzione energetica minima e' di 5
kW.».
- Si riporta il testo del comma 232 dell'art. 2 della
gia' citata legge n. 244 del 2007:
«232. Al fine di consentire la piena operativita' degli
incentivi alle imprese di autotrasporto, di cui al
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e al
relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, volti a
spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla
modalita' stradale a quella marittima, e' autorizzata la
spesa di 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,
2009 e 2010.».
- Si riporta il testo dell'art. 34-sexies del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in
materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80:
«Art. 34-sexies (Sgravi contributivi per le imprese di
cabotaggio marittimo). - 1. Per la salvaguardia dei livelli
occupazionali e della competitivita' delle navi italiane, i
benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il biennio
2006-2007 sono estesi nel limite del 50 per cento alle
imprese armatoriali per le navi di cui all'articolo 21,
comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di
20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del
presente articolo al fine di assicurare il rispetto del
limite di spesa di cui al presente comma.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, determinato in 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
9, comma 3, della legge 28 dicembre 1999, n. 522.»
- Si riporta il testo del comma 40 dell'art. 145 della
gia' citata legge n. 388 del 2000:
«40. E' istituito un fondo di lire 1,5 miliardi nel
2001 e 5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002, per la
promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il
finanziamento di studi e ricerche. A tale fine, per la
razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del
presente comma e per la valorizzazione delle
professionalita' connesse con l'utilizzo delle risorse
nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in
misura non inferiore all'80 per cento delle dotazioni
complessive per ciascun anno, sono destinate a misure di
sostegno e incentivazione per incentivazione per l'alta
formazione professionale tramite l'istituzione di un forum
permanente realizzato da una o piu' ONLUS per la
professionalita' nautica partecipate da istituti di
istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi.
Tali misure, in una percentuale non superiore al 50 per
cento, possono essere destinate dai citati enti alla
realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di
idonee infrastrutture. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita'
di attuazione delle disposizioni del presente comma.».
- Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 3 della
legge 9 gennaio 2006, n. 13 (Disposizioni per la sicurezza
della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio
scafo e per l'ammodernamento della flotta):
«12. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 12 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5 del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
28 aprile 2005, n. 161 (Regolamento di attuazione
del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395,
modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in
materia di accesso alla professione di autotrasportatore di
viaggiatori e merci), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«2. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2 del
decreto legislativo n. 395 del 2000, iscritte nell'albo di
cui all'articolo 1 della legge n. 298 del 1974 entro il
giorno precedente la data di entrata in vigore del presente
regolamento, con il beneficio dell'esenzione prevista
dall'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto ministeriale 16
maggio 1991, n. 198 del Ministro dei trasporti, si adeguano
ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del citato
decreto legislativo n. 395 del 2000 entro sessanta mesi
dall'entrata in vigore del presente regolamento.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 13 della
legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti):
«1. Per la progettazione e realizzazione delle opere
strategiche di preminente interesse nazionale, individuate
in apposito programma approvato dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e
per le attivita' di istruttoria e monitoraggio sulle
stesse, nonche' per opere di captazione ed adduzione di
risorse idriche necessarie a garantire continuita'
dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di €
193.900.000 per l'anno 2002, di € 160.400.000 per
l'anno 2003 e di € 109.400.000 per l'anno 2004. Le
predette risorse, che, ai fini del soddisfacimento del
principio di addizionalita', devono essere destinate, per
almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle
provenienti da rimborsi comunitari, integrano i
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo
disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a
contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni
finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite
le modalita' di erogazione delle somme dovute dagli
istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare
per le attivita' di progettazione, istruttoria e
monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti
attuatori al termine della realizzazione delle opere sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per gli interventi di cui al presente articolo.».
- Si riporta il testo del comma 78 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 266 del 2005:
«78. E' autorizzato un contributo annuale di 200 milioni
di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per
interventi infrastrutturali. All'interno di tale
stanziamento, sono autorizzati i seguenti finanziamenti:
a) interventi di realizzazione delle opere strategiche
di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443;
b) interventi di realizzazione del programma nazionale
degli interventi nel settore idrico relativamente alla
prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui
all'art. 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, nella misura del 25 per cento delle risorse
disponibili;
c) potenziamento del passante di Mestre e dei
collegamenti dello stesso con i capoluoghi di provincia
interessati in una misura non inferiore all'1 per cento
delle risorse disponibili;
d) circonvallazione orbitale (GRAP) prevista
nell'intesa generale quadro sottoscritta il 24 ottobre 2003
tra Governo e regione Veneto e correlata alle opere del
passante autostradale di Mestre di cui alla tabella 1 del
Programma di infrastrutture strategiche allegato al
Documento di programmazione economico-finanziaria
2006-2009, in una misura non inferiore allo 0,5 per cento
delle risorse disponibili;
e) realizzazione delle opere di cui al «sistema
pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di Varese», in
una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse
disponibili;
f) completamento del «sistema accessibilita'
Valcamonica, strada statale 42 - del Tonale e della
Mendola», in una misura non inferiore allo 0,5 per cento
delle risorse disponibili;
g) realizzazione delle opere di cui al «sistema
accessibilita' della Valtellina», per un importo pari a 13
milioni di euro annui per quindici anni;
h) consolidamento, manutenzione straordinaria e
potenziamento delle opere e delle infrastrutture portuali
di competenza di Autorita' portuali di recente istituzione
e comunque successiva al 30 giugno 2003, per un importo
pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008;
i) interazione del passante di Mestre, variante di
Martellago e Mirano, di cui alla tabella 1 del Programma di
infrastrutture strategiche allegato al Documento di
programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una
misura non inferiore al 2 per cento delle risorse
disponibili;
l) realizzazione del tratto Lazio-Campania del
corridoio tirrenico, viabilita' accessoria della
pedemontana di Formia, in una misura non inferiore all'1
per cento delle risorse disponibili;
m) realizzazione delle opere di ammodernamento della
strada statale 12, con collegamento alla strada provinciale
450, per un importo di 1 milione di euro annui per quindici
anni, a favore dell'ANAS;
n) opere complementari all'autostrada Asti-Cuneo e al
miglioramento della viabilita' di adduzione e
circonvallazione di Alba, in una misura pari all'1,5 per
cento delle risorse disponibili a favore delle province di
Asti e di Cuneo rispettivamente nella misura di un terzo e
di due terzi del contributo medesimo;
o) interventi per il restauro e la sicurezza di musei,
archivi e biblioteche di interesse storico, artistico e
culturale per un importo di 4 milioni di euro per quindici
anni, nonche' gli interventi di restauro della Domus
Aurea.».
- Si riporta il testo del comma 977 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«977. Per la prosecuzione degli interventi di
realizzazione delle opere strategiche di preminente
interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443, e successive modificazioni, e' autorizzata la
concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di
euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009,
di cui 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per le
esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto.».
La direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive
89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in
materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 335 del 20 dicembre
2007, pagg. 31-46.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1-ter del
gia' citato decreto-legge n. 162 del 2008, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«1. I termini di cui all'art. 15 del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, gia' differiti dall'art.
4-bis, comma 12, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008,
n. 129, fino al 31 dicembre 2008, sono ulteriormente
differiti al 31 dicembre 2009.».
- Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 241 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«12. Il collegio arbitrale determina il valore della
controversia con i criteri stabiliti dal decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
di grazia e giustizia, 2 dicembre 2000, n. 398, e applica
le tariffe fissate in detto decreto.
I compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa
allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, sono dimezzati.
Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi
legati alla particolare complessita' delle questioni
trattate, alle specifiche competenze utilizzate e
all'effettivo lavoro svolto.
L'art. 24 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, si interpreta come non applicabile a quanto
disciplinato ai sensi del presente comma. L'ordinanza di
liquidazione del compenso e delle spese arbitrali nonche'
del compenso e delle spese per la consulenza tecnica
costituisce titolo esecutivo.».