Art. 29 
 
 
                         Dotazioni organiche 
 
  1. Nel rispetto delle dotazioni organiche  complessive  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010  e  successive
modificazioni, le dotazioni organiche delle direzioni  generali  sono
riportate per  ciascuna  di  esse  nelle  tabelle  da  6  a  10,  che
costituiscono parte integrante del presente decreto.